Merito

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 9/2012
Merito
TRIBUNALE PENALE DI LA SPEZIA
21 GIUGNO 2012, N. 470
EST. DE BELLIS – IMP. M.B.
Guida in stato di ebbrezza y Accertamento y Mo-
dalità y Etilometro y Sinistro senza urto fra i veicoli
con lesioni gravissime al conducente di ciclomoto-
re y Assunzione di bevanda c.d. “ready to drink”
prima del test alcolimetrico y Reati di cui all’art.
590, comma 3, c.p., e all’art. 186, comma 2 lett. c),
c.s. y Conf‌igurabilità.
. Nel caso di sinistro stradale senza urto fra i veicoli,
sussistono i reati di cui all’art. 590, comma 3, c.p., e
all’art. 186, comma 2, lett. c), c.s., qualora il sinistro
sia stato provocato da soggetto in stato di ebbrezza
alcolica superiore a 1,50 grammi/litro, per aver assunto
alcool anche dopo l’incidente e prima del test alcolime-
trico. (Nella fattispecie l’imputato dopo aver provocato
la caduta del conducente di ciclomotore cagionandogli
lesioni gravissime, aveva bevuto un Campari, classif‌i-
cato quale bevanda “ready to drink” dalla Tabella per
la stima delle quantità di bevande alcoliche che deter-
minano il superamento del tasso alcolemico legale).
(nuovo c.s., art. 186; c.p., art. 590) (1)
(1) Fattispecie singolare della quale non si rinvengono precedenti.
In dottrina, v. L. BENINI, G.A. DI BIASE, La guida in stato di eb-
brezza e sotto l’effetto di stupefacenti, Tribuna Iuris, ed. La Tribuna,
Piacenza 2010.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto di citazione in data 25 ottobre 2010 il Pub-
blico Ministero disponeva la citazione a giudizio di M.B.
quale imputato dei reati descritti in epigrafe (reati di
cui agli artt. 590 c.p. e 186, comma 2, lett.c), codice della
strada).
In dibattimento, previa verif‌ica della regolarità della
notif‌ica del decreto di citazione, si costituivano parti civili
C.A., C.M. e C.N., i quali chiedevano la citazione del respon-
sabile civile, ovvero l’assicurazione F.S. spa (assicuratore
RC Auto dell’imputato). Il responsabile civile si costituiva
alla successiva udienza. A questo punto, alla presenza
dell’imputato, veniva dichiarato aperto il dibattimento e
le parti avanzavano le rispettive richieste di prova.
Si procedeva poi all’istruttoria dibattimentale median-
te escussione dei testimoni e consulenti tecnici indicati
dal P.M., dalla parte civile e dalla difesa dell’imputato ed
ammessi con ordinanza.
Il Pubblico Ministero ed i difensori concludevano come
da verbale.
All’esito questo Giudice affermava la penale responsa-
bilità dell’imputato, in ordine ai reati ascritti, alla stregua
delle risultanze processuali.
Dall’istruttoria sono infatti emerse le seguenti circo-
stanze.
Il teste e parte civile A.C. riferiva che stava procedendo
alla guida di un ciclomotore, trasportando la moglie A.L.T.,
lungo via Sarzana in La Spezia, con direzione centro ur-
bano-periferia, quando vedeva che una autovettura (che
poi risulterà guidata dall’imputato) che stava percorrendo
la stessa strada in senso opposto si spostava dalla sua
naturale traiettoria, invadendo la sua semicarreggiata ed
avanzando verso di lui. Il C. reagiva frenando bruscamen-
te, perdendo il controllo e cadendo a terra. Di fatto non
si concretizzava alcun urto con l’autovettura, che veniva
solo sf‌iorata. All’esito della caduta poteva constatare che
la moglie stava molto male ed in effetti in conseguenza
dell’incidente la stessa è rimasta in coma vegetativo (si
veda anche la documentazione medica in atti). Il teste
precisava la condotta dell’imputato, specif‌icando che nel
punto ove l’imputato invadeva l’opposta semicarreggiata
vi era doppia linea continua, mentre più avanti (ovvero
più vicino alla posizione del C. stesso) è possibile la svolta
a sinistra. Il teste precisava ancora che l’imputato non
metteva alcuna freccia per segnalare la sua manovra. Il
teste riferiva ancora che l’imputato, subito dopo, gli si
avvicinava dicendo “Scusa non ti ho visto” e non sembrava
che fosse completamente in sé, biascicava, sembrava che
avesse bevuto.
A domanda di parte, il teste riferiva che lui viaggiava
nel rispetto dei limiti di velocità, e dunque a meno di 50
km/h.
Ammetteva poi che si era dimenticato di sottoporre il
ciclomotore a revisione periodica di legge (circostanza per
la quale la polizia municipale lo aveva anche sanzionato).
Il teste riferiva poi che la moglie era titolare di una
attività commerciale, cessata in conseguenza del fatto, e
che anche lui, per seguire la moglie inferma, aveva cessato
di lavorare. La coppia aveva due f‌igli, uno dei quali studia-
va all’università e l’altra si sarebbe a breve sposata, per
andare poi a vivere negli Stati Uniti.
Il teste precisava ancora che le due assicurazioni
(quella della autovettura dell’imputato e la sua), che
poi di fatto sono un’unica società, avevano già liquidato
per il danno subito dalla moglie circa € 1.500.000, ma che
comunque era in corso causa civile per chiedere ulteriore
risarcimento, laddove nella causa penale la costituzione

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