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Arch. giur. circ. e sin. strad. 5/2012
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GIUDICE DI PACE CIVILE DI TORTONA
21 LUGLIO 2011
EST. TIBY – RIC. MAZZUOLI C. PREFETTO DI ALESSANDRIA ED ALTRI
Patente y Revisione y Patente a punti y Esaurimento
dei punti y Tardiva acquisizione di contestazione di
ulteriore violazione y Tardiva comunicazione della
decurtazione all’anagrafe nazionale degli abilitati
alla guida y Revisione della patente y Provvedimen-
to y Illegittimità.
. In tema di provvedimento di revisione della patente
a seguito di perdita totale dei punti, il procedimento
che conduce all’elaborazione del punteggio tramite
le comunicazioni degli organi accertatori all’anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida deve soggiacere
al termine generale, previsto dall’art. 2, L. n. 241/90,
di 90 giorni dalla def‌inizione della contestazione e/o
dall’avvenuta comunicazione dei dati personali e della
patente del conducente al momento della commessa
violazione. Pertanto, qualora siano trascorsi più di 90
giorni, l’acquisizione deve considerarsi tardiva e perciò
illegittima per violazione di legge, incidendo in modo
negativo sulla perdita dell’attribuzione del completo
punteggio per mancanza di violazioni nel biennio e
conducendo all’azzeramento dello stesso a causa di ul-
teriori violazioni nel frattempo intercorse. (nuovo c.s.,
art. 126 bis; l. 7 agosto 1990, n. 241, art. 2) (1)
(1) Questa Autorità giudicante si è già espressa, con sentenza 24
marzo 2011, pubblicata in questa Rivista 2011, 613, nel senso che
la mancata preventiva comunicazione da parte del Dipartimento dei
Trasporti terrestri delle singole decurtazioni, impedendo la frequen-
tazione degli appositi corsi di recupero ed in tal modo evitando o
prevenendo l’azzeramento totale del punteggio, rende illegittimo il
provvedimento di revisione della patente. Sul punto si vedano an-
che T.A.R. Veneto 21 settembre 2010, n. 4880, ivi 2011, 417; T.A.R.
Campania 13 settembre 2010, n. 17400, ivi 2010, 945. Cfr., inoltre,
T.A.R. Lombardia 17 dicembre 2010, n. 1425, ivi 2011, 145, secondo
cui qualora sia stata omessa la comunicazione della decurtazione dei
punti che ha determinato l’esaurimento del punteggio, deve essere
sospeso il provvedimento di revisione della patente disposto proprio
in seguito alla perdita di tutti i punti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
- l’Uff‌icio Provinciale di Perugia della Direzione Gene-
rale per la Motorizzazione, Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, con lettera del 21 febbraio 2011 comunicava
all’odierno ricorrente l’avvio del procedimento relativo
alla adozione del provvedimento di revisione patente a
seguito di perdita totale dei punti come da segnalazione
dell’Anagrafe Nazionale Abilitati alla Guida;
- contro detto provvedimento l’odierno ricorrente in-
terponeva ricorso in data 11 marzo 2010 derubricato al n.
di RG 493/11 e dichiarato inammissibile con sentenza di
questo giudice n. 45/11 depositata in data 18 aprile 2011;
- successivamente, dalla Motorizzazione di Perugia ve-
niva adottato il provvedimento di revisione in oggi impu-
gnato e meglio descritto in oggetto;
- all’udienza del 23 giugno 2011 l’eff‌icacia del provvedi-
mento veniva sospesa;
- all’udienza odierna l’opposizione veniva decisa come
da dispositivo.
Osserva:
- il ricorso va accolto;
- occorre qui riepilogare, in sequenza cronologica gli
atti che hanno preceduto l’adozione del provvedimento di
revisione;
- esso trova fondamento nella comunicazione datata 1
febbraio 2011 con la quale la Direzione Generale per la
Motorizzazione informava il Mazzuoli che, a seguito del-
l’acquisizione, avvenuta il 27 gennaio 2011, del verbale
ATX 0001048165 rilevato il 17 ottobre 2009 dalla Polizia
Stradale di Alessandria, il punteggio attuale era pari a
zero;
- a sua volta, detta comunicazione era stata preceduta
da quella datata 7 ottobre 2010 con la quale si dava atto
dell’intervenuta acquisizione di un altro verbale di auto-
velox, questa volta rilevato il 18 giugno 2010 dalla Polizia
Stradale di Asti, comportante la decurtazione di n. 5 pun-
to, con punteggio “attuale” pari a 15 punti;
- detta comunicazione, nel riepilogo in calce, riportata
alla prima riga: “Attribuzione di punteggio completo per
mancanza di violazioni nel biennio”, con data acquisizione
20 dicembre 2009 Variazione nominale +20, Variazione
effettiva +11;
- il ricorrente riprende quanto già dedotto nel preceden-
te ricorso (dichiarato inammissibile perché proposto con-
tro un atto, l’avviso di procedimento, non autonomamente
impugnabile) dove, premesso di aver riscontrato l’invito
contenuto nella contestazione della Polizia di Alessandria
come da verbale ATX 0001048165 del 4 aprile 2009, in data
3 aprile 2010, lamentava la tardiva acquisizione di detta
contestazione la cui violazione, comportando la revoca
della attribuzione del punteggio completo, ed aggiungen-
dosi alla decurtazione dei 5 punti di cui al verbale della
polizia stradale di Asti, aveva condotto all’azzeramento del
punteggio in modo del tutto inusitato;

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