Merito

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Rivista penale 7-8/2012
Merito
CORTE DI APPELLO PENALE DI NAPOLI
SEZ. II, 4 APRILE 2012, N. 192
PRES. GIANNELLI – EST. CATENA – IMP. ZAGARIA
Circolazione stradale y Guida sotto l’inf‌luenza di
sostanze stupefacenti y Condotta tipica y Estremi y
Individuazione.
Reato y Reato continuato y Unicità del disegno cri-
minoso y Reati colposi e dolosi y Conf‌igurabilità.
. Ai f‌ini della sussistenza del reato di cui all’art. 187
nuovo c.s. è necessario accertare non solo che prima
di porsi alla guida di un veicolo l’agente abbia assunto
stupefacenti, ma anche che egli stia guidando in stato
di alterazione causato da tale assunzione, tale essendo
la condizione che integra la condotta tipica del reato.
(nuovo c.s., art. 187) (1)
. È conf‌igurabile l’unicità del disegno criminoso tra un
delitto doloso ed uno colposo, qualora, riguardo a que-
st’ultimo, ricorra l’aggravante della colpa con previsio-
ne contemplata dal numero 3 dell’art. 61 c.p.. (c.p., art.
61) (2)
(1) Conformi Cass. pen., sez. IV, 30 ottobre 2009, P.G. in proc. Giar-
dini, in Arch. giur. circ. e sin. strad. 2010, 313 e Cass. pen., sez. IV, 11
agosto 2008, P.M. in proc. Gagliano, ivi 2009, 622. In dottrina, v. L. BE-
NINI, G.A. DI BIASE, La guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di
stupefacenti, Collana Tribuna Juris, ed. La Tribuna, Piacenza 2010.
(2) Contra un lontano precedente (Cass. pen., sez. IV, 19 ottobre
1982, Truscello, in Arch. giur. circ. e sin. strad. 1983, 582), che, in
una fattispecie relativa alla pretesa continuazione tra reato colposo e
reato doloso, ritenne non conf‌igurabile l’istituto della continuazione
nei reati colposi, poiché rispetto ad essi sarebbe inconcepibile l’unità
del disegno criminoso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pronunciata all’udienza del 13 maggio
2011 il G.M. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere di-
chiarava Zagaria Marcello colpevole del reato a lui ascritto
al capo a) del decreto di citazione, limitatamente agli artt.
598, commi 1, 2, 3 e 61 n. 3, c.p. e lo condannava alla pena
di anni cinque di reclusione, nonché dei reati di cui ai capi
b), d), e) del decreto di citazione e, unif‌icati questi ultimi
sotto il vincolo della continuazione e ritenuta la conte-
stata recidiva lo condannava alla pena di anni due e mesi
sei di reclusione, oltre che al pagamento delle spese pro-
cessuali, custodiali e di custodia del veicolo in sequestro;
dichiarava l’imputato interdetto in perpetuo dai pp.uu.
ed interdetto legalmente durante l’espiazione della pena;
dichiarava n.d.p. nei confronti dell’imputato in relazione
al reato di cui all’art. 590 c.p., perché l’azione penale non
poteva essere iniziata in difetto di querela e lo assolveva
dl reato sub c), ex art. 530, secondo comma, c.p.p., perché
il fatto non sussiste.
Avverso la predetta decisione ha proposto appello la
Difesa dell’imputato, chiedendo:
1) l’assoluzione quanto meno ai sensi dell’art. 530, se-
condo comma, c.p.p., perché il fatto non sussiste o per non
aver commesso il fatto;
2) l’esclusione dell’ipotesi della previsione dell’evento
e della circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 3, c.p.;
3) l’assoluzione del reato sub d) perché il fatto non sus-
siste, quanto meno ai sensi dell’art. 530, II comma, c.p.p.;
4) l’assoluzione dal reato sub d) perché il fatto non sus-
siste, quanto meno ai sensi dell’art. 530, secondo comma,
c.p.p.;
5) il riconoscimento del vincolo della continuazione
tra tutte le fattispecie di reato;
6) la concessione delle circostanze attenuanti generi-
che nella massima estensione, il minimo aumento per la
continuazione ed il minimo della pena.
All’udienza odierna, svolta la rituale relazione, il P.G.
e la Difesa dell’imputato hanno concluso come da verbale
in atti; l’imputato, spontaneamente, ha dichiarato che egli
si trovava alla guida del veicolo, ma che era lucido aven-
do assunto cocaina due giorni prima ad una festa e che
non aveva potuto evitare l’impatto in quanto i due pedoni
camminavano molto discosti dal bordo della strada; rap-
presentava di aver rif‌lettuto in carcere sull’intera vicenda,
e che aveva deciso, per il futuro, di tenere una condotta
più adeguata anche al rispetto dovuto alla sua famiglia. La
Difesa e l’imputato personalmente, inoltre, dichiaravano
di rinunciare ai motivi di appello, ad eccezione di quello
concernente l’esclusione dell’aggravante di aver guidato
sotto l’effetto di stupefacenti e dell’aggravante di cui al-
l’art. 61 n. 3, c.p., l’assoluzione dal reato di cui agli artt. 116
e 187 c.d.s., la rideterminazione della pena.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La rinuncia ai motivi di appello concernenti l’assoluzio-
ne dal reato di omicidio colposo e la parziale ammissione
dei fatti da parte dell’imputato esimono questa Corte dal
ripercorrere la ricostruzione della vicenda e la valutazione
delle prove a carico dell’imputato stesso in relazione alla
dinamica della vicenda, relativamente alla quale, quindi,
appare suff‌iciente richiamarsi integralmente alla motiva-
zione della sentenza impugnata.
Appare invece necessario valutare i motivi di appello
inerenti l’assoluzione dal reato di cui all’art. 187 c.d.s. e la

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