Merito

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 6/2012
Merito
TRIBUNALE CIVILE DI TORINO
SEZ. III, 26 MARZO 2012, N. 2124
EST. ARISIO – RIC. ANGELO GIORDANO (AVV. CASTELLANI) C. PREFETTO DI
TORINO (AVV. GEN. STATO)
Velocità y Limiti f‌issi y Apparecchi rilevatori y Di-
spositivi di rilevamento a distanza ex art. 4 L. n.
168/02 y Relativo verbale y Fede privilegiata y Esclu-
sione y Conseguenze in tema di opposizione ad or-
dinanza-ingiunzione.
. Nel caso di violazione al Codice della strada accerta-
ta con i dispositivi di rilevamento a distanza ex art. 4
L. n. 168/02, il verbale non gode di fede privilegiata,
in quanto i fatti ivi descritti non avvengono sotto la
diretta percezione del verbalizzante. Ne consegue che
laddove la P.A., sulla quale incombe l’onere di provare
la fondatezza della propria pretesa sanzionatoria, non
depositi i fotogrammi che, nello specif‌ico, rappresen-
tano l’unica fonte di prova, l’opposizione deve essere
accolta in virtù di quanto dispone l’art. 23, comma 12,
L. n. 689/81. (nuovo c.s., art. 142; nuovo c.s., art. 201;
d.l. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4) (1)
(1) Una breve ma signif‌icativa disamina delle problematiche relative
al sistema di rilevamento della velocità SICVE si rinviene in G. GAL-
LONE, Codice della strada, collana Tribuna Major, ed. La Tribuna,
Piacenza 2011. Utili riferimenti in tema di apparecchi di misurazione
della velocità sono contenuti, inoltre, in L. CHIESA, A. FIORANI, M.
ZANINELLI, Le infrazioni al codice della strada, collana Tribuna
Juris, ed. La Tribuna, Piacenza 2011, pp. 120 e ss..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con una citazione del 16 settembre 2010 Giordano An-
gelo proponeva appello avverso la sentenza pronunciata
dal Giudice di pace di Torino avente numero 7310/09 con
la quale era stato rigettato il ricorso proposto dall’attuale
appellante avverso le ordinanze-ingiunzioni emesse dal
Prefetto di Torino numeri 74 122 VV.UU.TO. e numero 72
341/R/07 VV.UU.TO..
Nell’appello, dopo aver ricordato quanto era avvenuto
in prime cure ed in particolare le motivazioni poste a fon-
damento del suo ricorso, come primo motivo di doglianza,
l’appellante contestava la: “Violazione e/o falsa applica-
zione dell’articolo 23, comma 12, L. 689/81 nonché illogica
motivazione circa un punto decisivo della controversia”.
Si doleva, sul punto, in particolare del fatto che il Giu-
dice di pace aveva ritenuto come pacif‌ico il superamento
dei limiti di velocità da parte di esso Giordano senza però
che ciò fosse stato dimostrato dall’amministrazione resi-
stente attraverso il deposito – incontrovertibilmente omes-
so – degli atti relativi all’accertamento, ed in particolare
della documentazione fotograf‌ica prodotta dal rilevatore
automatico della velocità.
Quale secondo motivo di appello si doleva della: “Viola-
zione e/o falsa applicazione dell’art. 3, comma 2, decreto
legislativo n. 385, comma 3, regolamento attuazione codice
della strada, nonché illogica motivazione circa un punto
decisivo della controversia”.
In particolare, lamentava che il Giudice di pace aveva
liquidato le sue censure concernenti la nullità degli atti
adoperati per la contestazione dei presunti illeciti nono-
stante la loro mancata produzione e il fatto che essi rap-
presentassero verbali meccanizzati: sottolineava che an-
che in questo caso l’amministrazione resistente non solo
non aveva mai smentito quanto eccepito da esso appellan-
te circa la loro effettiva natura e paternità, ma che essa
aveva perf‌ino omesso di depositarne una copia.
Quale terzo motivo di appello si doleva della “Viola-
zione e/o falsa applicazione dell’articolo 4 legge 168/02 e
dell’articolo 142, comma 6 bis, codice della strada, nonché
illogica motivazione circa un punto decisivo della con-
troversia”.
Rilevava, per tale motivo, che il Giudice di pace aveva
disatteso le censure concernenti il mancato puntuale
avviso agli utenti della presenza delle postazioni di rileva-
mento automatico, con motivazione che riteneva illogica
e non corretta.
Quale quarto motivo di appello lamentava la: “Omes-
sa motivazione circa un punto decisivo della controversia
con conseguente violazione dell’articolo 23, comma 11, L.
689/81”, osservando che il giudice di pace aveva totalmen-
te ignorato la domanda rivolta. In subordine, alla riforma
delle sanzioni al minimo edittale.
Concludeva chiedendo l’annullamento delle ordinanze
ingiunzioni in esame.
Parte appellata, nel costituirsi in giudizio, in ordine
alla asserita violazione e falsa applicazione dell’articolo
23, comma 12, L. 689/81, nonché illogica motivazione circa
un punto decisivo della controversia, rilevava che il motivo
di doglianza era infondato.
In particolare osservava che oltre alla mancata conte-
stazione da parte del ricorrente della avvenuta violazione
degli articoli 143-201 codice della strada, in quanto il Gior-
dano si era limitato a proporre esclusivamente censure di
carattere formale, l’accertamento era stato consacrato in
un verbale redatto da pubblico uff‌iciale che poteva essere
contestato solo dimostrando il cattivo funzionamento del-
l’apparecchio autovelox: poneva in evidenza che tale prova
– come giustamente era stato rilevato dal giudice di pace –
incombeva sul ricorrente e che non era stata fornita.

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