Merito

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 4/2012
Merito
CORTE DI APPELLO PENALE DI REGGIO CALABRIA
25 GENNAIO 2012, N. 10864
PRES. PASTORE – EST. GULLINO – IMP. BARRANCA
Responsabilità da sinistri stradali y Colpa del
conducente y Investimento di pedone y Prova libe-
ratoria
. In tema di investimento di pedone da parte di un
autoveicolo, la repentinità ed imprevedibilità dell’at-
traversamento della strada da parte del pedone non
sono di per sé suff‌icienti ad escludere la responsabilità
del conducente per la morte dell’investito, essendo a
tal f‌ine necessario provare l’effettiva impossibilità di
evitare l’incidente, l’osservanza delle norme sulla cir-
colazione stradale e di quelle di comune prudenza e
diligenza. (Nella fattispecie, trattandosi di fatto com-
messo prima dell’entrata in vigore della L. n. 251/2005
e riconosciuta la prevalenza delle attenuanti generiche
sulle aggravanti, il reato è stato dichiarato estinto per
intervenuta prescrizione). (c.p., art. 62; c.p., art. 69;
c.p., art. 589) (1)
(1) Sostanzialmente nel medesimo senso, v. Cass. civ. 12 gennaio
2011, n. 524, in questa Rivista 2011, 477; Cass. pen., sez. IV, 19 mag-
gio 2008, Di Cagno, ivi 2008, 1034 e Cass. civ. 29 settembre 2006, n.
21249, ivi 2007, 660. In dottrina, utili riferimenti si rinvengono in S.
CAPARELLO, Il diritto al risarcimento del pedone investito: dinami-
che attuali del concetto di responsabilità civile, ivi 2006, 487.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 27 febbraio 2008, il giudice monocra-
tico del Tribunale di Locri, Sezione distaccata di Siderno,
affermava la responsabilità di Barranca Martino, in ordine
al reato descritto in rubrica, e, riconosciute le attenuanti
generiche, lo condannava alla pena di otto mesi di reclu-
sione. Pena sospesa e non menzione. Applicava, inoltre, le
sanzioni amministrative previste per legge.
Avverso la sentenza proponeva appello l’imputato.
Previe le citazioni di rito, all’odierna udienza, dopo la
relazione del consigliere incaricato, le parti concludevano
come da verbale.
La Corte, ritiratasi in camera di consiglio, emetteva di-
spositivo di sentenza, del quale veniva data lettura.
Secondo la ricostruzione dei fatti tratta dalla sentenza
di primo grado sulla scorta delle deposizioni testimoniali
assunte in dibattimento, nella notte del 14 luglio 2000,
intorno alle ore 4,00, nel centro abitato di Roccella Jonica,
Domenico Cavallaro stava attraversando una strada citta-
dina, sita tra due piazze, e quando l’aveva già percorsa per
circa mt. 7,10, sopraggiungeva dal lato nord (provenienza
da Catanzaro) l’autovettura Fiat Punto condotta dal Bar-
ranca, che andava a urtare con l’estrema parte anteriore di
sinistra contro il corpo del pedone che, in quel momento,
si trovava con la gamba destra protesa in avanti. A causa
dell’urto, il pedone veniva proiettato in avanti verso sini-
stra e f‌iniva oltre la segnaletica del passaggio pedonale,
mentre l’autovettura continuava la sua marcia in avanti,
in fase di frenata.
A causa delle ferite riportate nel sinistro, il Cavallaro
decedeva alle ore 6,45 dello stesso giorno, il perito medico
accertava non soltanto che le ferite e il decesso erano
compatibili con la dinamica del sinistro, ma anche che, al
momento dell’incidente, il Cavallaro era in stato di ubria-
chezza, presentando una concentrazione di alcool etilico
pari a 156,74 mg/dl.
Dando atto delle varie obiezioni difensive, il giudice di
primo grado riteneva comunque accertato, sulla base delle
risultanze istruttorie, che la strada fosse suff‌icientemente
illuminata, tenendo conto, in particolare, della circostanza
che si trattava di una piazza nel centro della cittadina e del
fatto che i testi accorsi avevano potuto osservare con faci-
lità le condizioni dei luoghi, e uno aveva addirittura potuto
notare, attraverso lo specchietto retrovisore, le persone
che accorrevano sul punto da una distanza di 300-500 mt..
Aggiungeva che, comunque, in caso di insuff‌iciente
visibilità, l’automobilista avrebbe dovuto procedere a ve-
locità moderata.
Quanto al fatto che il Cavallaro fosse in stato di ubria-
chezza, ciò, ad avviso del primo giudice valeva soltanto
a giustif‌icare un concorso di colpa da parte sua, non ad
esonerare il Barranca dalle proprie responsabilità poiché
l’eventuale mossa improvvisa del pedone non può essere
considerato caso fortuito. Pertanto, il giudice osserva che
il pedone stata attraversando la strada a circa tre metri
dalle strisce pedonali.
Precisato che l’automobilista procedeva alla velocità di
circa 75 kmh, il giudice rileva che, comunque, egli avrebbe
dovuto tenere una velocità particolarmente moderata, in
considerazione dell’orario notturno, dell’attraversamento
di un centro abitato, della presenza di edif‌ici che costeg-
giavano la strada, delle proprie condizioni psico-f‌isiche,
legate all’ora tarda e alla stanchezza dopo una serata pas-
sata con gli amici a diversi chilometri di distanza (tanto
che le due ragazze che erano a bordo dell’autovettura sta-
vano dormendo), condizioni che probabilmente avevano
rallentato i suoi tempi di reazione, tanto da non essere riu-
scito ad evitare il pedone, nonostante disponesse di spazio
e di tempo suff‌icienti.

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