Merito

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 3/2012
Merito
TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI
SEZ. III, 3 GENNAIO 2012, N. 62
EST. SACCHI – RIC. MINUCCI V. E P. (AVV.TI MINUCCI V. E P.) C. UNIPOL
ASSICURAZIONI SPA (AVV.TI RAIO A. E R.)
Risarcimento del danno y Danno non patrimonia-
le y Compensi per l’assistenza legale del danneggia-
to da sinistro stradale y Lettera dell’assicuratore al
danneggiato contenente l’indicazione della somma
da risarcire y Comprensiva dei compensi per l’atti-
vità professionale y Omissione y Grave lesione della
dignità professionale dell’avvocato y Conseguenze.
. L’invio di lettere da parte degli assicuratori presso i
domicili dei danneggiati da sinistro stradale, nelle qua-
li, dopo l’emissione di una sentenza, viene indicato che
la somma intestata al danneggiato non comprende i
compensi per l’attività professionale (in quanto pagati
a parte) senza precisare che le predette somme con-
tengono, invece, i diritti e gli onorari relativi alla noti-
f‌ica dell’atto di precetto, costituisce grave lesione della
dignità professionale dell’avvocato che va, pertanto,
risarcita quale danno non patrimoniale. (c.c., art. 2059;
d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 148) (1)
(1) L’ormai nota sentenza Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008,
n. 26973, in questa Rivista 2009, 25, e la successiva Cass. civ. 29
novembre 2010, n. 24143, in Ius&Lex, dvd n. 2/12, ed. La Tribuna,
hanno affermato che “Il danno non patrimoniale, quando ricorrano
le ipotesi espressamente previste dalla legge, o sia stato leso in modo
grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione, è risarcibi-
le sia quando derivi da un fatto illecito, sia quando scaturisca da un
inadempimento contrattuale”. In dottrina, si consulti il commento
all’art. 148 cod. assic. contenuto in G. GALLONE, Commentario al
Codice delle assicurazioni RCA e tutela legale, collana Tribuna Major,
ed. La Tribuna, Piacenza 2009, 711, II ediz..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione, ritualmente notif‌icata il 10 luglio 2006,
gli avvocati Valerio e Paolo Minucci domandano accertarsi
la responsabilità della convenuta, per avere questa diffu-
so, per il tramite di lettere inviate a soggetti, da essi difesi
in cotroversie giudiziarie instaurate contro la suddetta so-
cietà, in apparente esecuzione del dettato di cui all’art. 5
della legge n. 57/01, notizie false e lesive della loro dignità
professionale, e condannarsi la stessa al risarcimento dei
danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti in ragione di
tale illecita condotta.
Gli attori deducono che la compagnia Aurora As-
sicurazioni inviava a Porcaro Angelo, Burzo Concetta e
Quinto Luigi, soggetti da essi difesi in altrettanti giudizi di
risarcimento dei danni proposti contro detta società delle
missive nelle quali specif‌icava che la somma liquidata in
favore del danneggiato doveva ritenersi non comprensiva
del compenso spettante all’avvocato, dal quale lo stesso
era stato assistito, in quanto tale compenso sarebbe stato
liquidato a parte all’esito di presentazione di parcella.
La domanda è fondata nei limiti di seguito indicati.
Invero, nella prospettazione degli attori, le missive di
cui si discorre hanno un contenuto lesivo della reputazio-
ne e del prestigio professionale degli avvocati Minucci in
quanto, essendo redatte in termini volutamente equivoci,
ingenerano nei destinatari, spesso persone di basso livello
culturale e sociale, l’errato convincimento che l’avvocato
abbia trattenuto somme ad esso non spettanti.
La doglianza concerne specif‌icamente le somme che
i Minucci assumo essere loro dovute a titolo di spese di
precetto.
Invero, la prassi seguita in ciascuno dei tre episodi al-
legati dagli attori è la seguente: emessa la sentenza, nella
quale il Giudici liquida il danno in favore della parte e di-
strae le spese processuali in favore del difensore costituito
quest’ultimo notif‌ica alla compagnia due atti di precetto,
uno concernente la sorta capitale, gli interessi ed appunto
le spese di precetto, l’altro le spese processuali della fase
di cognizione come liquidate in sentenza; la compagnia
emette un assegno in favore del cliente, di importo corri-
spondente al precetto (comprensivo, quindi, anche delle
spese per la relazione e la notif‌ica di tale atto); succes-
sivamente, richiamato il disposto di cui all’art. 5 della leg-
ge 57/01, invia al domicilio reale del cliente una lettera,
con la quale lo avvisa di avere liquidato la somma ad esso
spettante, avvertendolo che in essa non sono compresi gli
importi spettanti al difensore.
Gli attori sostengono che la dizione adoperata dalla
compagnia non corrisponda al vero, in quanto nell’assegno
che la stessa emette in favore del cliente sono comprese
anche le spese di precetto che competono al difensore e
non alla parte.
La deduzione è fondata.
Invero, l’articolo 5 della citata legge n. 57/01, trasfuso
senza sostanziali modif‌iche nell’art. 148 comma 11 del
D.L.vo n. 209/05, dispone che “L’impresa che corrisponda
compensi professionali per l’eventuale assistenza prestata
da professionisti è tenuta ad acquisire la documentazione
probatoria relativa alla prestazione stessa e ad indicarne
il corrispettivo separatamente rispetto alle voci di danno
nella quietanza di liquidazione. Ove l’impresa abbia prov-
veduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al

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