Merito

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Rivista penale 5/2012
Merito
TRIBUNALE PENALE DI CATANIA
SEZ. IV, 10 FEBBRAIO 2012
EST. PIVETTI – IMP. NIANG
Ricettazione y Reato presupposto y Accertamento
y Vendita in forma ambulante di “merce in nero”
y Reato presupposto costituito dalla violazione
dell’art. 10, D.L.vo 74/2000 y Conf‌igurabilità del
reato.
. Il venditore ambulante che commerci sulla pubblica
via “merce in nero” (nel caso di specie accessori di
abbigliamento prestigiosi), ovverosia di provenienza
illecita in quanto comprata dal fornitore senza farsi
rilasciare regolare fattura di vendita consentendo
quindi, a monte, di conf‌igurare la violazione dell’art. 10
del decreto legislativo 74 del 2000, commette il reato
di ricettazione. (c.p., art. 648; d.l.vo 10 marzo 2000, n.
74, art. 10) (1)
(1) Lo stesso estensore afferma in una nota in calce alla motivazione
che “la fattispecie delittuosa di cui all’articolo 10 del decreto legisla-
tivo 74/2000 (contenuta nel secondo capo del testo normativo) non
prevede, a differenza di quelle di cui agli articoli 3, 4 e 5 (contenute
nel primo capo) in tema di dichiarazione fraudolenta, infedele o omes-
sa, alcuna soglia di punibilità, per una precisa scelta del legislatore,
inequivocabile, oltre che per la diversa collocazione sistematica e l’as-
senza di alcuna correlazione o richiamo tra le rispettive disposizioni,
in base al noto principio di ermeneutica legale ubi voluit dixit, ubi
noluit non dixit. È questo è di primaria importanza per poter affer-
mare che non è necessario, al f‌ine di conf‌igurare la ricettazione, che
l’imputato abbia avuto esatta consapevolezza del tributo evaso dal suo
fornitore”. Si rammenta che i corpi di reato conf‌iscati, salvo che non
sia opportuna la vendita perché si accerta la sicura falsità del marchio,
sono venduti, a cura del cancelliere, ai pubblici incanti ed il ricavato
della vendita viene devoluto al patrimonio dello Stato. Il cancelliere,
prima di procedere alla vendita, deve chiedere l’autorizzazione al capo
dell’uff‌icio giudiziario, il quale deve nominare uno stimatore che ha il
compito di f‌issare il prezzo minimo degli oggetti da vendere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Niang Mbaye è stato citato in giudizio dinanzi a que-
sto Tribunale perché il Corpo di Polizia Municipale della
Città di Catania, rappresentato dagli Ispettori: Raddusa
A., Alberti G., unitamente al Commissario Morale Paolo,
accertava il 16 novembre 2010, alle ore 12,30, che lo stesso
praticava il commercio ambulante sulla pubblica via, della
seguente merce: sei borselli riportanti il marchio “Prada”,
le tre cinture riportanti il marchio “Gucci” e le altre tre
riportanti il marchio “D & G” , una cintura col marchio
“Armani”, una cintura col marchio “Gues”, una cintura col
marchio “VL”.
Il Pubblico Ministero ha rubricato a carico dell’odierno
imputato il delitto di introduzione nello Stato di prodotti
con segni falsi e loro commercializzazione (capo A), non-
ché la consequenziale ricettazione (capo B).
Il Difensore dell’imputato ha chiesto ritualmente e
nei termini di essere ammesso al rito abbreviato, giusta
procura speciale in atti, ed il Tribunale ha disposto in con-
formità alla richiesta ponendo la causa in decisione dopo
la discussione.
Va innanzi tutto rilevato che la decisione di questo
giudizio deve essere fatta “allo stato degli atti”, e, cioè, le
prove che il decidente deve valutare sono solo ed esclusi-
vamente quelle che si ricavano dal fascicolo del Pubblico
Ministero.
Niente altro.
Fatta questa necessaria premessa va detto che la CNR
(utilizzabile in sede di rito abbreviato) a f‌irma del Coman-
dante, Dottor Alessandro Mangani, parla in modo chiaro
e tale da non consentire equivoco di sorta “di merce varia
presumibilmente contraffatta recante i nomi distintivi di
Prada, Gues, D & G, Armani, XL e Gucci”.
In atti, tuttavia, non esiste neppure un indizio che tale
merce sia stata introdotta nel nostro Paese dall’estero per
la commercializzazione, ma soprattutto non c’è prova che
tale merce abbia segni falsi.
In ordine al primo elemento va detto che la merce è
stata sequestrata nei pressi del “notissimo” C.so Sicilia
dove da anni, ormai, si assiste alla pubblica esibizione di
merce come quella sequestrata per mano di ambulanti se-
negalesi. C’è prova dell’introduzione dei prodotti con segni
asseritamente falsi nel nostro Stato perchè i prodotti non
hanno superato la barriera doganale. I VV.UU. sono interve-
nuti all’interno della zona di vigilanza che, ai sensi dell’art.
23 T.U.L.D anzi che il regime “normale” di prova, prevede
l’inversione, imponendo al detentore delle merci di dovere
dimostrare la legittima provenienza. nonché il pagamento
dei diritti di conf‌ine. In altre parole nel rubricare la Pub-
blica Accusa può utilizzare una presumptio iuris et de iure
a carico dell’odierno imputato e poi, sulla base di questa,
ritenere pure che trattasi di merce contraffatta, sì conte-
stando il delitto previsto e punito dall’art. 474, c.p.
Passando però all’altro elemento costitutivo del delitto
in esame il Tribunale non può non precisare che la con-
traffazione di marchi, modelli e segni distintivi, ben può
essere accertata in via testimoniale mediante escussione
di soggetti qualif‌icati, in virtù delle conoscenze acquisite
nel corso di abituale e specif‌ica attività. Per provare l’esi-
stenza di una contraffazione la Corte regolatrice ha rite-
nuto non vietati gli apprezzamenti di un ispettore della

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