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Rivista penale 2/2012
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CORTE DI APPELLO PENALE DI ROMA
SEZ. I, 2 MAGGIO 2011, N. 2414
PRES. MAURO – EST. SCICCHITANO – IMP. CAPORILLI
Prevenzione infortuni y Responsabilità y Compor-
tamento abnorme o imprevedibile del lavoratore y
Esimente per l’imprenditore y Fattispecie.
. In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la
condotta del lavoratore può comportare l’esonero totale
del datore di lavoro da ogni responsabilità quando pre-
senti i caratteri dell’abnormità o imprevedibilità rispet-
to al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute,
così da porsi come causa esclusiva dell’evento. (Nella
specie, la Corte di appello ha riconosciuto i caratteri
dell’abnormità o dell’imprevedibilità nella condotta
del lavoratore, infortunatosi mentre era intento nelle
operazioni di lavaggio dall’esterno dell’edif‌icio, e senza
cinture di sicurezza, di vetrate cd. a vasistas, che per
comune esperienza doveva avvenire solo dall’interno
dell’edif‌icio in totale sicurezza). (c.p., art. 589; d.l.vo
9 aprile 2008, n. 81, art. 77; d.l.vo 19 settembre 1994,
n. 626, art. 43)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, e
con sentenza del 10 dicembre 2007, dichiarava Caporilli
Francesco responsabile del reato in epigrafe indicato e,
concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute
equivalenti alla contestata aggravante, lo condannava alla
pena, condizionalmente sospesa, di mesi otto di reclusione,
oltre al pagamento delle spese processuali. Non menzione
della condanna nel certif‌icato del casellario giudiziale.
Per mera completezza, osserva questa Corte che il Giu-
dice monocratico del Tribunale di Roma, con detta sen-
tenza, dichiarava non doversi procedere nei confronti del
Caporilli, in ordine alla contravvenzione di cui agli artt.
4, comma II, lett. b), 89, comma I, del D.L.vo n. 626/1994
(capo B dell’imputazione), in quanto estinta per interve-
nuta prescrizione.
Avverso detta sentenza hanno proposto appello i difen-
sori di Caporilli Franco, chiedendo l’assoluzione del loro
assistito dal contestato reato di omicidio colposo perché il
fatto non sussiste.
All’odierna udienza dibattimentale del 18 aprile 2011,
contumace Caporilli Franco, il P.G. ha chiesto la conferma
della sentenza di primo grado, mentre i difensori del Ca-
porilli, nel riportarsi nella discussione orale ai depositati
motivi scritti, hanno insistito per l’accoglimento della
proposta impugnazione.
L’appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Osserva questa Corte che dalla lettura degli atti, e
dalla stessa ricostruzione dei fatti operata dal Giudice di
primo grado (vedi pagina n. 3 della sentenza impugnata),
risulta che il Galassi, in data 16 luglio 2002, mentre stava
per accingersi ad effettuare il lavoro di pulitura dei vetri
della stanza n. 726 bis, sito al settimo piano dell’edif‌icio
B, precipitava dal balconcino della stanza medesima, po-
sto a circa venti metri dal suolo, sulla chiostrina interna e
decedeva in ragione delle gravissime lesioni riportate.
Il lavoro di pulitura riguardava due f‌inestre c.d. a vasi-
stas che ben potevano essere pulite dall’interno della stan-
za, in quanto era suff‌iciente sganciare il limitatore di aper-
tura per ottenere una completa apertura a 90° dei vetri e
procedere alla pulizia con una semplice scala a libretto, di
un secchio e di un’asta per tergere i vetri medesimi.
Gli operanti intervenuti avevano rinvenuto vicino alla
f‌inestra una cintura di sicurezza, un rotolo di carta as-
sorbente ed un’asta.
L’incidente è stato anche ricostruito sulla base del rin-
venimento di un secchio sulla parete esterna all’altezza
delle due f‌inestre a vasistas da pulire (vedi anche le foto-
graf‌ie allegate agli atti che consentono, dunque, di com-
prendere la dinamica che qui ci occupa).
Orbene, il Galassi per pulire dette f‌inestre era salito
in piedi sulla ringhiera del balconcino posto a pochi cen-
timetri dalla parete dell’edif‌icio B, aveva posto il secchio
sopra di lui per procedere alla pulizia, allorché scivolava,
probabilmente, in ragione della pioggia che in quel mo-
mento cadeva copiosamente, precipitando al suolo (unica
possibile alternativa, che comunque non sposta i termini
della questione, è che il Galassi si sia sporto dalla ringhie-
ra in maniera tale da precipitare nel vuoto).
Ritiene questa Corte, in accoglimento della censura
della difesa tecnica del Caporilli, che in tal modo rico-
struiti i fatti (questa è la tesi dell’accusa asseverata dal
Giudice di primo grado ed, invero, dagli atti allegati al
fascicolo processale altra prospettazione non appare in al-
cun modo formulabile), l’evento non può che addebitarsi
esclusivamente, alla abnome condotta tenuta dalla povera
vittima dell’infortunio sul lavoro.
Il Galassi, invero, e nel corso di un temporale, è salito
in piedi su una ringhiera larga pochissimi centimetri (o da
questa si sia sporto) e posta a circa veti metri dal suolo,
per pulire dall’esterno due f‌inestre che pacif‌icamente, do-
vevano essere pulite dall’interno della stanza con le sem-
plici modalità sopra descritte.
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2/2012 Rivista penale
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Al Caporilli risulta addebitato di avere omesso di cu-
rare l’addestramento (formazione ed informazione) del
capo cantiere Gino Mancini e degli altri dipendenti addet-
ti al settore delle pulizie dei vetri, tra i quali appunto il
Galassi ed in particolare sull’uso delle cinture di sicurezza
il cui utilizzo non era stato previsto nel documento della
valutazione di rischi.
Su quest’ultimo aspetto, corre l’obbligo di segnalare
due aspetti che rendono del tutto inconferente il rilievo
mosso al Caporilli.
Nello stesso capo d’imputazione si precisa che le cin-
ture di sicurezza non potevano essere utilizzate, nel caso
di specie “per mancanza un loco di un organo di vincolo
ove poter agganciare la fune di trattenuta della cintura in
questione”, ed inoltre è pacif‌ico che il Galassi non ebbe ad
utilizzare le cinture nell’operazione di pulizia delle f‌ine-
stre effettuata il 16 luglio 2002.
Ed allora, residuano soltanto due prof‌ili di colpa per
il Caporilli, il dovere di addestramento (formazione ed
informazione del dipendente) e la specif‌ica violazione
contenuta nel capo B) dell’imputazione (il reato contrav-
venzionale in relazione al quale i Caporilli, come detto, è
stato prosciolto nel primo grado di giudizio per interve-
nuta prescrizione del reato medesimo), ovverosia l’omessa
valutazione del rischio ed assenza di un piano di sicurezza
per la pulizia delle vetrate c.d. a vasistas.
Ad avviso di questa Corte entrambi detti prof‌ili di colpa
sono insussistenti.
In riferimento al primo, si apprezza la produzione
documentale della difesa, in apertura del dibattimento
di primo grado, ed attestante la consegna da parte della
Pulicoop del manuale ABC della sicurezza, sottoscritto per
ricevuta dal Galassi l’8 aprile 2002.
Ed ancora si apprezza, sul punto, quanto affermato
nelle rese testimonianze dal Mancini, capo cantiere, e da
Orsi Saverio, responsabile del consorzio COASE che aveva
ricevuto dalla FAO l’appalto per lo svolgimento dei servizi
di pulizia ed a sua volta aveva aff‌idato l’esecuzione dei
lavori alle consorziate Higenia e Pulicoop.
Il Mancini non soltanto ha precisato come dovevano
essere pulite le f‌inestre c.d. a vasistas (dall’interno della
stanza, senza cinture di sicurezza, anche da una sola
persona, con una scala a libretto, un secchio, un’asta),
ma ha anche precisato - fatto questo confermato da altri
testimoni e ritenuto pacif‌ico anche in sentenza - come il
Galassi negli ultimi tempi lo avesse aff‌iancato nella sua
attività di capo cantiere in quanto dopo circa un anno egli
sarebbe andato in pensione ed il Galassi avrebbe preso il
suo posto.
Il Galassi, dunque, sorvegliava l’attività degli altri di-
pendenti ed a sua volta, come il Mancini, e qualora sor-
geva la necessità, provvedeva personalmente alla pulizia
delle vetrate.
Il Galassi, dunque, era un lavoratore ritenuto oramai
esperto e scrupoloso nel lavoro, e proprio per dette qualità
era stato scelto quale capo cantiere in sostituzione del
Mancini prossimo alla pensione.
Riferiva, in particolare, il Mancini che le modalità, so-
pra precisate, di pulizia delle f‌inestre c.d. a vasistas, erano
ben conosciute al personale dipendente.
Il testimone Orsi, a sua volta, ha ribadito le ottime
qualità del Galassi, destinato a prendere le funzioni di
capo cantiere del Mancini, allorché quest’ultimo fosse
andato in pensione, ed in ragione di ciò era stato posto
in aff‌iancamento al Mancini medesimo nella funzione di
capo cantiere.
Evidenti le qualità del Galassi e la congruità delle in-
formazioni ricevute dall’azienda, supportate anche da
periodiche riunioni - ogni venerdì - aventi ad oggetto la
sicurezza dei lavoratori ed alle quali partecipava regolar-
mente lo stesso Galassi.
Ciò doverosamente evidenziato, ritiene però questa
Corte di appello di dover approfondire altro aspetto impor-
tante della vicenda, f‌in’ora solo accennato, ed attinente al
rapporto di causalità tra la condotta omissiva contestata
al Caporilli (come detto, ad avviso di questo Giudicante
insussistente) e l’evento verif‌icatosi.
I prof‌ili di colpa imputati al Caporilli riguardano l’as-
senza di un adeguato addestramento del lavoratore e l’as-
senza di un piano di sicurezza particolareggiato per effet-
tuare i lavori di pulizia delle vetrate c.d. a vasistas.
Orbene, la pulizia di dette f‌inestre doveva avvenire solo
dall’interno e non dall’esterno dell’edif‌icio e ciò costituiva
patrimonio di comune conoscenza (ogni testimone escus-
so ha evidenziato lo stesso metodo di pulitura).
In buona sostanza, nella concreta attività svolta dal
Galassi al momento dell’incidente non vi era alcun rischio
di caduta dall’alto.
È stato il Galassi a porre in essere una condotta ab-
norme; tanto più abnorme se si considera che quel giorno,
pacif‌icamente, imperversava un temporale e ciò, oltre a
rendere ancor più incredibile e pericolosa la condotta del
lavoratore, rendeva la pulizia dei vetri esterni addirittura
inutile.
Pertanto, anche qualora volesse ravvisarsi (e così non
è) un def‌icit di formazione da parte dell’azienda e, quindi,
sussistente una condotta colposa omissiva da parte del
Caporilli, in ragione del ruolo rivestito, l’abnorme ed im-
prevedibile condotta del Galassi, più volte sopra descritta,
si pone in ogni caso come causa esclusiva dell’evento veri-
f‌icatosi, con l’ovvia conseguenza, sulla base dei più recenti
arresti giurisprudenziali, tutti citati dalla difesa tecnica
in atto di appello, dell’assoluzione dell’odierno appellante
con la formula indicata in dispositivo. (Omissis).

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