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Rivista penale 1/2012
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CORTE DI APPELLO PENALE DI BARI
SEZ. III, 23 GIUGNO 2011
PRES. PICA – EST. GAETA – IMP. F. V.
Misure di prevenzione y Singole misure y Sorve-
glianza speciale y Violazione delle prescrizioni y
Prescrizione di vivere onestamente e rispettare le
leggi y Violazione di norme precettive rivolte alla
generalità dei consociati y Sussistenza del reato di
cui all’art. 9, L. n. 1423/1956 y Esclusione.
Misure di prevenzione y Singole misure y Sorve-
glianza speciale y Violazione delle prescrizioni y
Reato comune commesso dal sorvegliato y Respon-
sabilità concorrente per il reato di cui all’art. 9, L.
n. 1423/1956 y Esclusione.
. Il reato di cui all’art. 9 della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423, riferibile al sorvegliato speciale che violi il
precetto di vivere onestamente e di rispettare le leggi,
sussiste unicamente quando ricorra una violazione
degli obblighi specif‌icamente gravanti sul sorvegliato
medesimo, e non per la violazione da parte sua di obbli-
ghi derivanti da norme precettive (di carattere penale,
civile o amministrativo) che riguardino la generalità
dei consociati. (In motivazione la Corte ha osservato
come la soluzione opposta, per quanto accreditata dal-
implicherebbe la lesione dei principi di uguaglianza,
proporzionalità e f‌inalizzazione rieducativa della pena,
illegittimamente costruendo una fattispecie fondata
solo sulle qualità personali dell’autore). (l. 27 dicembre
1956, n. 1423, art. 5; l. 27 dicembre 1956, n. 1423, art.
9) (1)
. Il principio del ne bis in idem sostanziale implica che
il soggetto sottoposto alla misura di prevenzione della
sorveglianza speciale non risponda del reato previsto
all’art. 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando
la violazione degli obblighi concernenti la misura, e
segnatamente dell’obbligo di vivere onestamente e di
rispettare le leggi, consista in una condotta già diret-
tamente sanzionata da norme penali. (In motivazione
la Corte ha osservato come non manchino disposizioni
sintomatiche dell’inesistenza di un regime genera-
lizzato di concorso tra reati, come gli artt. 6 e 7 della
legge 31 maggio 1965, n. 575, che prevedono speciali
ipotesi incriminatrici o aggravanti di pena per reati
comuni commessi dal sorvegliato, cioè per condotte
altrimenti riconducibili al citato art. 9 della legge n.
1423 del 1956). (c.p., art. 15; c.p., art. 81; l. 31 maggio
1965, n. 575, art. 6; l. 31 maggio 1965, n. 575, art. 7; l.
27 dicembre 1956, n. 1423, art. 5; l. 27 dicembre 1956,
n. 1423, art. 9) (2)
(1) In senso difforme pare porsi la citata Cass. pen., sez. I, 18 no-
vembre 2010, Basoni, pubblicata per esteso in Arch. giur. circ. 2011,
228, secondo cui, per il sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno
integra inosservanza della prescrizione di vivere onestamente e di ri-
spettare le leggi anche la commissione di un illecito amministrativo.
Si veda anche Cass. pen., sez. I, 26 aprile 2010, Acri, ivi 2010, 921.
(2) Si veda Trib. pen. Catanzaro, sez. I, 7 luglio 2008, in Juris data,
ed. Giuffrè 2011, secondo cui sussiste concorso formale tra il reato
di guida con patente revocata di cui all’art. 6 l. n. 575 del 1965 e
quello di inosservanza degli obblighi della sorveglianza speciale di
cui all’art. 9 l. n. 1423 del 1956, poiché la condotta integrante reato
viola la prescrizione di vivere onestamente e rispettare le leggi, at-
tesa l’eterogeneità dei beni giuridici tutelati dalle diverse previsioni
incriminatici.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. F. V., sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno,
sorpreso il 21 maggio 2010 con in mano un computer ap-
pena sottratto ad un negozio di (omissis), venne arrestato
dai C.C. per resistenza.
Pur avendo escluso la resistenza, il giudice di primo
grado lo ha condannato per violazione dell’art. 9 cpv. della
l. n. 1423/56, commessa mediante il furto del personal
computer, non perseguito come tale perché procedibile a
querela, non presentata.
2. Avverso la condanna ha proposto tempestivo appello
l’imputato, oggi presente, sostenendo che il reato di furto
sarebbe “inesistente nel capo di imputazione”, il quale
farebbe riferimento alla sola resistenza.
In tale capo, in realtà, si afferma che l’imputato “con-
travveniva alla prescrizione di rispettare le leggi dello
Stato, commettendo i reati contestati”. È evidente che
il plurale “reati” includeva, oltre alla resistenza esclusa
dal Tribunale, anche il furto ivi descritto, il quale pacif‌i-
camente esisteva nella sua materialità, al di là della sua
procedibilità.
3. La Corte intende peraltro valutare la questione di di-
ritto, rilevabile di uff‌icio in bonam partem ai sensi dell’art.
129 cpv. c.p.p., della conf‌igurabilità ai sensi dell’art. 9 della
l. n. 1423/56 di uno specif‌ico reato di “contravvenzione alla
prescrizione di rispettare le leggi dello Stato”.
Nel delineare il contenuto del provvedimento imposi-
tivo della sorveglianza speciale, l’art. 5 della l. n. 1423/56
stabilisce al comma 1 che il Tribunale indichi le pre-
scrizioni che la persona deve osservare, specif‌icando al
comma 2 gli obblighi di darsi alla ricerca di un lavoro, di
f‌issare la propria dimora e di essere sempre reperibile, e al
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comma 3, tra gli altri, gli obblighi di “vivere onestamente,
rispettare le leggi, non dare ragione di sospetti”.
Per giurisprudenza consolidata (ex plurimis, Cass. pen,
sez. I, n. 40819/10), qualunque condotta che violi una nor-
ma di legge, se tenuta dal sorvegliato speciale, è punibile
ex art. 9 della l. 1423/56. Tanto sia se il precetto violato
abbia carattere penale, sia se abbia carattere amministra-
tivo, come nel caso - di cui alla citata sentenza - del sorve-
gliato speciale trovato alla guida di un ciclomotore benché
privo di certif‌icato di idoneità e con patente revocata.
Il diritto vivente, che si è creato alla stregua di tale
interpretazione, è stato ritenuto legittimo da Corte Cost.
n. 282/10, per la quale non viola il principio di tassatività
l’incriminazione della violazione dell’obbligo di rispettare
tutte le leggi a contenuto precettivo, non solo penali ma
anche - quando la loro inosservanza sia ulteriore indice
della già accertata pericolosità sociale - non penali. Né la
previsione dell’incriminazione per i soli sorvegliati speciali
viola il principio di eguaglianza, trattandosi di persone de-
stinatarie, in sede giurisdizionale, di uno specif‌ico giudizio
di pericolosità sociale.
L’orientamento in esame non è condivisibile, anche alla
luce di ulteriori importanti pronunce.
4. Dal punto di vista generale, il principio del ne bis in
idem sostanziale, che la dottrina ritiene sotteso a norme
come l’art. 15 c.p., vieta di punire un medesimo fatto, con
il meccanismo del concorso formale ex art. 81, comma
1, c.p., per due o più distinti titoli di reato, uno dei quali
esaurisca integralmente l’altro (o gli altri).
Indice certo di tale assorbimento si ha quando il pre-
teso concorso formale sia indefettibile. È solo apparente,
ad esempio, il concorso tra rapina e furto, oppure tra
estorsione e minaccia, perché non può aversi rapina senza
sottrazione e impossessamento, oppure estorsione senza
minaccia. Il concorso formale, infatti, può collegare i soli
reati la cui compresenza sia occasionale (come ad es. vio-
lazione di sigilli e abuso edilizio) e non necessaria.
Nel caso del sottoposto a misura di prevenzione, poiché
la commissione di un reato previsto dal codice penale o da
leggi speciali non può che accompagnarsi alla violazione
della prescrizione di ripettare la legge, la ineluttabilità di
tale “raddoppio” è indice univoco del carattere apparente
del concorso.
5. La fondatezza di tale impianto generale è confermata
da diverse norme specif‌iche, dettate in materia.
L’art. 6 della l. n. 575/65 punisce con severità (arre-
sto da sei mesi a tre anni) la guida di un autoveicolo o
motoveicolo senza patente, o con patente negata, sospesa
o revocata, da parte di persona sottoposta a misura di pre-
venzione con provvedimento def‌initivo.
Non si può evidentemente tenere tale condotta senza
violare l’obbligo di rispettare la legge, come è tipico del
concorso apparente di norme coesistenti.
Se tale concorso non fosse apparente, e quindi l’art.
9 della l. n. 1423/56 fosse applicabile, il legislatore non
avrebbe avuto motivo di introdurre l’art. 6 della l. n. 575/65,
che per giunta punisce la condotta del sorvegliato con ob-
bligo di soggiorno in forma contravvenzionale anziché de-
littuosa, e in misura nettamente inferiore alla previsione
dell’art. 9 cpv. della l. n. 1423/56.
Inoltre l’art. 6 riguarda i soli sottoposti con misura
def‌initiva, a differenza del ben più ampio art. 9, che non ri-
chiede la def‌initività salva la eventuale successiva revoca
della misura (Cass. pen., sez. I, n. 44601/08).
5.1. L’art. 7 della l. n. 575/65, introdotto dalla l. n. 646/82,
prevede un aumento di pena (per i delitti) o l’applicazione
della disciplina della recidiva (per le contravvenzioni) per
una serie di reati, specif‌icamente indicati, commessi dal
sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento
def‌initivo, durante o f‌ino a tre anni successivi alla sua ap-
plicazione.
Inoltre i medesimi reati sono sempre procedibili di
uff‌icio.
In questo caso, il sorvegliato speciale che commetta
un delitto richiamato dall’art. 7 della l. n. 575/65 non può
risponderne anche ai sensi dell’art. 9 della l. n. 1423/56,
atteso che l’art. 84 c.p. esclude espressamente dalla disci-
plina del concorso formale le ipotesi di reato complesso:
nella specie, la violazione di legge del sorvegliato speciale
costituisce aggravante di altro reato specif‌ico.
Tale conclusione è certamente compatibile con la
giurisprudenza citata al precedente punto “3.”, atteso
il carattere testuale dell’assorbimento previsto dall’art.
84 c.p. Essa però deve indurre a rivedere l’orientamento
dominante.
Alla stregua di quest’ultimo, infatti, accadrebbe quanto
segue:
a) il sorvegliato speciale con provvedimento def‌initi-
vo che commetta uno dei delitti di cui all’art. 7 della l.
n. 575/67 viene punito soltanto per gli stessi, sia pure in
forma aggravata, e non anche per l’art. 9 della l. n. 1423/56,
assorbito ex art. 84 c.p.;
b) il sorvegliato speciale con provvedimento non def‌i-
nitivo che commetta uno dei delitti di cui all’art. 7 della l.
n. 575/65 viene punito non soltanto per gli stessi, sia pure
in forma non aggravata, ma anche per l’art. 9 della l. n.
1423/56.
In altri termini, colui che si trova in posizione più favo-
revole (perché il provvedimento non è def‌initivo) f‌inisce
per essere trattato peggio di chi è in posizione deteriore
(perché il provvedimento è def‌initivo), specie se que-
st’ultimo riesce a neutralizzare l’aggravante specif‌ica con
eventuali attenuanti.
6. La indefettibile compresenza del reato di cui all’art. 9
della l. n. 1423/56 con i reati specif‌ici commessi dal sorve-
gliato speciale costituisce pertanto, sia per considerazioni
di carattere generale che per gli argomenti desumibili
dalle peculiari norme degli artt. 6-7 della l. n. 575/65, un
motivo per escludere l’autonoma punibilità della violazio-
ne della prescrizione di rispettare la legge.
L’unico elemento differenziale dell’art. 9 è dato in
realtà dalla persona dell’autore, che nelle ipotesi diverse
da quelle previste dagli artt. 6-7 citati non costituisce ele-
mento costitutivo delle specif‌iche norme incriminatici.
All’evidenza, si tratta di un elemento rilevante per un
diritto penale non del fatto, bensì del tipo di autore, nel

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