Merito

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Arch. loc. e cond. 1/2012
Merito
TRIBUNALE PENALE DI GELA
19 OTTOBRE 2011, N. 471
EST. SOLAINI – IMP. C. C.
Furto y Aggravanti y Introduzione in abitazione y
Tentativo y Condotta consistente nel sostare da-
vanti ad un portone di un’abitazione e sospingerne
con forza la maniglia y Tentativo inidoneo.
. Nel reato di tentato furto, il sostare davanti ad un
portone di un’abitazione e sospingerne con forza la
maniglia, non realizza una compiuta azione inidonea
a commettere un furto, e, quindi, non sussiste un reato
impossibile, poiché un’azione compiuta inidonea di
tentato furto non può ipotizzarsi, in tal caso, neppure
in astratto a livello strutturale, ma tale attività costi-
tuisce solo una sequenza di meri atti, che in quanto as-
solutamente preliminari e prodromici non raggiungono
neppure la soglia del tentativo (con valutazione ex ante
al momento del fatto: cd. prognosi postuma), proprio
perché non solo, quali meri atti, sono anch’essi inido-
nei a raggiungere l’obiettivo programmato, ma anche
perché ancora equivoci rispetto alla effettiva f‌inalità
che potrebbe intestarsi in capo all’agente (e ciò, sulla
base del predetto giudizio prognostico). (c.p., art. 56;
c.p., art. 624 bis) (1)
(1) Pronuncia interessante in particolare nella ricostruzione delle
differenze strutturali tra reato impossibile e tentativo inidoneo. In
aggiunta ai precedenti citati in motivazione si veda Cass. pen., sez.
III, 20 dicembre 1983, Pennasilico, in Giust. pen. 1984, II, 590, per la
quale, in tema di tentativo, il mezzo è inidoneo quando esso mede-
simo costituisca ab origine un ostacolo all’attuazione della volontà
delittuosa, mentre l’inidoneità successiva non rende impossibile il
compimento di atti diretti a commettere l’illecito, ma elimina la sola
possibilità di un ulteriore svolgimento eff‌icace dell’azione e, quindi,
della consumazione del reato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall’istruttoria svolta non sono emersi chiari e precisi
elementi di prova a carico dell’imputato, in ordine all’im-
putazione meglio specif‌icata in rubrica.
Difatti, le parti offese (i testi T. e O.) le quali all’epo-
ca dei fatti dimoravano in Gela, alla via (omissis), nulla
hanno saputo riferire sui fatti di causa, perché avvertiti
successivamente allo svolgersi dei fatti da parte degli or-
gani di polizia che erano intervenuti prontamente presso
l’abitazione delle stesse, prima che il reato potesse con-
sumarsi.
Il T., comunque, ha riferito che sul portone di ingresso
non vi era alcuna traccia di forzatura ed ha escluso che gli
fosse stato, nell’occorso, sottratto alcunché.
Il teste O. (moglie del T.), pur essendosi riferita ad una
forzatura del portone, lo ha riferito nel momento che era
presente la Polizia, dichiarando che era intenzione del-
l’imputato salire ai piani superiori della casa.
Il teste M., vicina di casa, che era fuori dalla propria
abitazione al momento dei fatti, ha dichiarato di aver vi-
sto personalmente tutta la scena. In pratica, avrebbe visto
l’imputato che tentava di aprire il portone della Signora
O. dicendo che abitava al piano di sopra, cosa, invece non
vera.
Compulsata sulle modalità della condotta dell’imputa-
to, il teste M. ha riferito che quest’ultimo sostava davanti
al portone dei coniugi T. - O. con le mani sulla maniglia
del portone, che spingeva lo stesso con la chiara f‌inalità
di entrare, ma senza avvalersi di strumenti che lo potes-
sero aiutare in questa attività; in effetti, compulsata dalla
difesa, il teste ha palesato le sue perplessità a riferire che
l’imputato effettivamente stesse spingendo il portone del-
l’abitazione, ed ha solo riferito con sicurezza che vi sostava
davanti (v. p. 12 delle trascrizioni del 25 maggio 2011).
Il teste Pa. ed il teste Co., anch’essi testimoni oculari,
in quanto si trovavano fuori con amici nei pressi del por-
tone hanno riferito che l’imputato stava con le mani sulla
maniglia e la spingeva per cercare di entrare, escludendo,
tuttavia, che vi desse spallate ed hanno riferito che il me-
desimo imputato ripeteva che abitava al piano superiore
dove aveva lasciato il suo bagaglio.
Il teste Im., intervenuto sul posto in qualità di operan-
te, ha riferito di aver visto l’imputato aggirarsi e guardare
gli edif‌ici del luogo e successivamente di averlo visto for-
zare il portone in oggetto, anche con spallate, e di averlo
identif‌icato in caserma a mezzo di carta d’identità rumena,
prodotta dal suo datore di lavoro.
Sulla scorta di quanto sopra, il reato contestato appare
conf‌igurare l’ipotesi, ex art. 49 secondo comma c.p., di
reato impossibile ovvero di tentativo inidoneo di furto, ex
art. 56 c.p..
A mente del capoverso dell’art. 49 c.p. citato: “La puni-
bilità è, altresì, esclusa, quando per la inidoneità dell’azio-
ne o per l’inesistenza dell’oggetto di essa, è impossibile
l’evento dannoso o pericoloso”.
Secondo il consolidato orientamento giurispruden-
ziale, nel reato impossibile, l’azione è inidonea, quando
è assolutamente inadeguata ed ineff‌iciente ai f‌ini della
realizzazione del proposito criminoso; se, invece, sussiste

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