Merito

Page 685

CORTE DI APPELLO PENALE DI NAPOLI SEZ. II, 28 FEBBRAIO 2011, N. 951

PRES. GIANNELLI – EST. GIANNELLI – IMP. AVINO

Strade y Autostrade y Transito alle stazioni auto- stradali y Incanalamento nella corsia Viacard senza possederne la tessera y Configurabilità del reato di truffa y Esclusione y Configurabilità del reato di insolvenza fraudolenta y Esclusione y Configurabilità dell’illecito amministrativo di cui all’art. 176, comma 17, c.s. y Esclusione.

Insolvenza fraudolenta y Elemento oggettivo y Stato d’insolvenza y Nozione.

Insolvenza fraudolenta y Elemento oggettivo y Stato d’insolvenza y Dissimulazione y Nozione.

Nella condotta di colui che si limiti ad incanalarsi nella corsia destinata ai possessori di tessera Viacard senza essere munito di tale documento non si rinviene alcuna ipotesi di frode in senso tecnico: non quella di cui all’articolo 640 c.p., per mancanza di artifici e/o raggiri, non quella di cui all’aticolo 641 c.p., per mancanza del presupposto dello stato di insolvenza, e della sua dissimulazione, non, ancora, la forma elusiva del pedaggio auto- stradale riguardata dall’articolo 176, comma 17, c.d.s.. (c.p., art. 640; c.p., art. 641; nuovo c.s., art. 176) (1)

L’insolvenza contemplata nell’articolo 641 c.p. si risolve nell’impossibilità di adempiere, e va, pertanto, distinta dal mero inadempimento di cui all’articolo 1218 c.c.. (c.p., art. 641) (2)

La dissimulazione dello stato di insolvenza, se tale presupposto si configuri in concreto, non può consistere in un comportamento meramente omissivo, necessitando - perché si configuri il delitto di cui all’articolo 641 c.p. - un comportamento positivo che, a differenza da quanto avviene nella truffa, non induca in errore la vittima sulla solvibilità, ma dissimuli l’insolvibilità, e, quindi, non induca in errore la parte lesa, lasciandola, invece, nell’ignoranza al riguardo. (c.p., art. 641) (3)

(1) Cfr. Cass. pen., sez. II, 6 luglio 2007, Piccoli, in Arch. giur. circ. e sin. strad. 2007, 1019, che ha ravvisato il reato di truffa, per la presenza di raggiri finalizzati ad evitare il pagamento del pedaggio, nella condotta di chi transiti con l’autovettura attraverso il varco autostradale riservato ai possessori di tessera Viacard pur essendo sprovvisto di detta tessera.

(2, 3) In genere, per quanto riguarda il delitto di insolvenza, si rimanda al commento dottrinario e giurisprudenziale contenuto in A. CADOPPI, S. CANESTRARI, P. VENEZIANI, Codice penale, collana Tribuna Major, ed. La Tribuna, Piacenza 2011, pp. 2691 e ss..

Svolgimento del processo e motivi della decisione

La sentenza del primo giudice va riformata. Non si riscontra il difetto di querela per il periodo compreso tra il marzo 2002 ed il maggio 2004, non perché si tratta di reato continuato, ma per il rilievo che il termine di decadenza di cui all’articolo 124, comma 1, c.p. non decorre dal “dies commissi delicti”, bensì da quello in cui la parte lesa ha effettiva e piena notizia del fatto costituente reato; di più, trattandosi di una persona giuridica, il termine in esame decorre dalla “notitia” che del fatto costituente reato abbia la persona cui è riconosciuto l’esercizio del diritto di querela secondo lo statuto dell’ente.

Sotto il profilo eminentemente ontologico, il fatto è materialmente attribuibile all’odierna imputata, legittima proprietaria del veicolo sul quale era transitata non corrispondendo il dovuto importo ed immettendosi sulla corsia riservata ai possessori di tessera Viacard: la Avino era legale rappresentante della ditta alla cui azienda apparteneva il veicolo, né - rimanendo contumace in primo ed in secondo grado - la imputata ha addotto alcunché a propria discolpa.

Orbene, è a dirsi che nei fatti contestati all’imputata non sono ravvisabili né il delitto di truffa, né quello di insolvenza fraudolenta, e neanche l’illecito amministrativo di cui all’articolo 176, comma 17, C.d.S..

Invero la Avino si è limitata a non corrispondere l’im- porto di cui al rapporto di mancato pagamento che viene rilasciato dall’Ente Autostrada quando, per un qualsiasi motivo, non si ottiene l’innalzamento della sbarra ed il passaggio del veicolo.

In tale comportamento non si possono ravvisare gli artifici di cui all’articolo 640 c.p., in quanto la Avino era ben consapevole che la sbarra non si sarebbe innalzata senza la consegna dell’avviso di pagamento.

Non si può ravvisare il materiale del delitto di insolvenza fraudolenta, in quanto, da un lato, ne manca il presupposto, lo stato di insolvenza, che, sebbene la Corte di Cassazione ripeta, ormai con indirizzo consolidato, la piena equiparazione al semplice inadempimento, consiste, invece, nell’impossibilità di adempiere, dall’altro mancherebbe comunque l’estremo della dissimulazione dello stato de quo, e la dissimulazione non può consistere in una semplice omissione, dovendosi, invece, risolvere nel celare l’impossibilità di adempiere lasciando la parte lesa nell’ignoranza, sine simulatione, vale a dire senza quella particolare forma di frode che mira all’inganno, all’induzione in errore.

Non si configura neanche l’illecito amministrativo di cui all’articolo 176, comma 17, C.d.S., in quanto ne è estremo il pericolo per la circolazione, del quale manca qualsiasi prova nel caso di specie, né si può seriamente

Page 686

affermare che la Avino abbia posto in essere fatti volti all’elusione, in tutto o in parte, del dovuto pedaggio auto- stradale, per quanto sopra esposto; la salvezza dell’eventuale reato ex art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689 può riguardare la truffa, delitto del quale non sussistono, nel caso di specie, gli estremi, o l’insolvenza fraudolenta, ma occorrerebbe la prova dello stato di insolvenza, impossibile a configurarsi a carico del proprietario di un pesante veicolo, e della dissimulazione dello stesso.

Il fatto posto in essere dalla Avino si risolve, pertanto, in un mero illecito civile, e non è previsto dalla legge come reato, con la conseguenza della necessaria revoca delle statuizioni civili di primo grado.

Letto l’articolo 544, comma 3, c.p.p.; considerato l’attuale carico di lavoro, si riserva il termine di giorni trenta per il deposito della motivazione della presente sentenza. (Omissis)

TRIBUNALE PENALE DI CAMERINO 8 MARZO 2011

EST. POTETTI – IMP. X.

Tributi e finanze (in materia penale) y Imposta sui redditi y Imposta sul valore aggiunto y Omesso versamento y Configurabilità dei reati di cui agli artt. 10 bis e ter D.L.vo 74/2000 y Natura y Individuazione.

Tributi e finanze (in materia penale) y Reati finanziari in genere y Amministratore di fatto della società y Addebito di responsabilità y Condizioni.

Tributi e finanze (in materia penale) y Imposta sui redditi y Imposta sul valore aggiunto y Omesso versamento y Configurabilità dei reati di cui agli artt. 10 bis e ter D.L.vo 74/2000 y Natura y Soggetto agente y Condizioni per l’addebito di responsabilità y Individuazione.

I reati previsti dagli artt. 10 bis e 10 ter del D.L.vo n. 74 del 2000 sono reati omissivi propri, a formazione progressiva, istantanei. (d.l.vo 10 marzo 2000, n. 74, art. 10 bis; d.l.vo 10 marzo 2000, n. 74, art. 10 ter) (1)

Con riguardo alla figura giuridica dell’amministratore di una società, non è necessario che tale ruolo sia rivestito formalmente; anche il soggetto che si comporta di fatto come amministratore deve rispondere dei reati tributari, purché risulti una sua ingerenza sistematica e stabile nell’amministrazione della società, mediante il compimento di una serie di atti tipici dell’amministratore di diritto. (d.l.vo 10 marzo 2000, n. 74) (2)

Deve essere assolto l’imputato di reati previsti e puniti dagli artt. 10 bis e 10 ter del D.L.vo n. 74 del 2000, quando sia dimostrato che l’imputato medesimo non ha realizzato la condotta tipica (omissiva) descritta dalle suddette norme incriminatrici, poiché nel momento in cui i suddetti reati istantanei si sarebbero consumati egli era privo della qualifica soggettiva necessaria (in quanto produttiva dell’obbligo di versare) perché fosse integrata la sua responsabilità omissiva, salvo che (trattandosi di reati propri) sia provato che l’imputato, sia pure quale extraneus concorrente nel reato proprio, abbia concorso nel reato medesimo con il dolo richiesto dal concorso stesso. (d.l.vo 10 marzo 2000, n. 74, art. 10 bis; d.l.vo 10 marzo 2000, n. 74, art. 10 ter) (3)

(1) Si vedano Cass. pen., sez. III, 3 novembre 2010, Mazzieri, in CEDArchivio penale RV 248626; Cass. pen., sez. III, 7 luglio 2010, Olivieri, in questa Rivista 2010, 988 e Trib. pen. Milano, uff. del Gip, 21 novembre 2008, in Foro ambrosiano 2008, 4, 453.

(2) In precedenza Cass. pen., sez. III, 26 giugno 1997, Ciciani, in Riv. trim. dir. pen. economia 1997, 1392, aveva rilevato come l’amministratore formale di una società ricopra una posizione di garanzia rispetto alla trasparenza e correttezza contabile in funzione degli obblighi tributari della società, e, pertanto, proprio in quanto amministratore formale egli ha l’obbligo di vigilare ed impedire all’amministratore di fatto di commettere reati tributari.

(3) Nulla in termini.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1) Premesse in fatto.

Nel presente caso non si pone un sostanziale problema in relazione ai fatti storici oggettivi di cui all’imputazione.

Si pone piuttosto la questione relativa alla qualifica soggettiva dell’imputato qui giudicato.

Per comprendere il contenuto di tale questione basta semplicemente indicare il contenuto della missiva dell’Agenzia delle Entrate, datata (omissis).

Con essa, in riferimento ad altra denuncia di reato trasmessa da quell’ufficio si rappresentava che il responsa- bile dell’omissione era stato erroneamente indicato nella persona del (omissis), in quanto le informazioni presenti in A.T. non risultavano adeguatamente aggiornate.

Il responsabile della fattispecie di reato veniva quindi indicato (a correzione dell’errore) nella persona di (omissis), in qualità di rappresentante legale della...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT