Merito

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TRIBUNALE CIVILE DI CAMERINO 18 MARZO 2011

EST. POTETTI – RIC. X C. Y

Risarcimento del danno y Danno non patrimoniale y Danno morale y Soggettivo y Liquidazione y Criteri y Personalizzazione del danno biologico y Esclusione y Limiti.

Avendo il danno morale soggettivo natura diversa rispetto al danno biologico (come del resto è confer- mato da puntuali indici di diritto positivo) non può essere condiviso l’assunto delle Sezioni Unite civili n. 26972/2008 ed altre “gemelle”, secondo il quale l’ex danno morale soggettivo andrebbe liquidato solo come personalizzazione del danno biologico, del quale farebbe parte. (c.c., art. 2059; d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 138; d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 139) (1)

(1) Interessante sentenza che si pone in motivato consapevole contrasto con la tesi sostenuta dalle pronunce “gemelle” delle Sezioni unite civili 11 novembre 2008, n. 26972-75 (la n. 26973 trovasi pubblicata in questa Rivista 2009, 25). Si discostano in parte dall’orientamento delle SS.UU. Cass. civ. 10 marzo 2010, n. 5770, ivi 2011, 605 e Cass. civ. 12 dicembre 2008, n. 29191, in Ius&Lex, dvd n. 3/2011, ed. La Tribuna, secondo le quali “Nella quantificazione del danno morale contestuale alla lesione del diritto alla salute, la valutazione di tale voce di danno, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona ovvero all’integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall’art. 2 della Costituzione in relazione all’art. 1 della Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona, ratificato dall’Italia con legge 2 agosto 2008 n. 190, deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della gravità del fatto, senza che possa quantificarsi il valore dell’integrità morale come una quota minore proporzionale al danno alla salute, sicché vanno esclusi meccanismi semplificativi di liquidazione di tipo automatico”. In dottrina, v. G. BUFFONE, Liquidazione del danno biologico e del danno morale da sinistro stradale: progressiva erosione della tesi della somatizzazione (SS.UU. 26972/2008), ivi 2009, 783 e G. GUSSONI, Sull’inconsistenza scientifica e giuridica del concetto di danno morale come voce di danno autonoma in presenza di danno biologico, ivi 2011, 181.

Motivi della decisione

All’esito delle conclusioni delle parti, questo G.I. assumeva la causa in decisione fissando i relativi termini, e specificando che le comparse conclusionali avrebbero dovuto essere autosufficienti, e cioè comprensive e riassuntive di tutto quanto già esposto in corso di causa, purché fosse ancora rilevante, nonché, se del caso, dotate di precisi richiami ai documenti in atti.

Esattamente infatti i giudici del merito ritengono irrilevanti, ai fini del decidere, i documenti in atti, ove nessuna delle parti abbia, esplicitamente, fondato sugli stessi alcuna difesa (v. Cass., Sez. III, n. 21621/07, nonché Sez. Un. n. 2435/08; v. ancora Cass., n. 5149/01 e 2076/02).

Ciò posto, considerato che, in virtù dell’art. 132, comma 2, n. 4, del c.p.c. (come novellato dall’art. 45, comma 17, della l. n. 69 del 2009) non è più necessario riportare in sentenza lo svolgimento del processo (analogamente a quanto già era previsto, prima della novella, dall’art. 281 sexies c.p.c.), la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione è la seguente.

1) Premessa sulla CTU di primo grado.

L’appello che si esamina ha ad oggetto esclusivamente la quantificazione del danno alla persona.

In primo grado è stata svolta consulenza tecnica medico - legale, e si è proceduto altresì al richiamo del consulente tecnico d’ufficio a chiarimenti.

Su tale premessa, è pur vero che il giudice non è vincolato alle conclusioni del suo consulente tecnico; tuttavia sussiste il suo obbligo di motivazione puntuale e dettagliata, sotto il profilo tecnico, se la decisione dissente dalla relazione del CTU (v. Cass., 12304/03).

Nel caso di specie il giudice di primo grado non ha mosso una critica serrata e dettagliata alle conclusioni del suo consulente, né tale critica viene svolta da questo giudicante, non vedendosi motivo per farlo.

Infatti, le argomentazioni svolte dal consulente del giudice appaiono complete, logiche e ben argomentate.

Di conseguenza non resta che procedere alla quantificazione del danno in adesione alle indicazioni del consulente medesimo.

2) Il parere del CTU (in sintesi).

In sintesi, il CTU ha concluso nel senso che …, a causa dell’incidente stradale in cui restava coinvolta in data …, riportava lesioni distrattive al rachide cervicale e contusive al rachide lombare.

Ad avviso del consulente del giudice, in ambito di valutazione del permanente danno alla persona, quanto allo stato obiettivato a livello del rachide cervicale (riduzione dell’ampiezza dei movimenti del collo e cervicalgia), esso è espressivo di condizionamenti negativi nel correttamente posizionare il capo nello spazio.

Per contro a guarigione con restituito ad integrum, come comprovato dall’assenza di specifica sintomatologia lamentata, è passata la lieve contusione lombare.

Viene così a delinearsi una realtà esitale per la quale il CTU prospetta una valutazione del permanente danno

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biologico, causato dalle lesioni riportate il 28 dicembre 2005, nella misura di un punto e mezzo (1,5%).

Realtà esitale che, per la sua liminarità, è ininfluente sulle potenzialità future del soggetto di produrre reddito.

In ambito di delimitazione della malattia post-traumatica, sulla base della tipologia delle iniziali lesioni e delle certificazioni redatte dai sanitari curanti, il danno biologico temporaneo è frazionabile in 10 giorni di parziale al 75%, 10 giorni di parziale al 50% e 20 giorni di parziale al 25%, a sintesi di più lungo periodo progressivamente scalare.

3) La quantificazione del danno alla persona. Il danno biologico permanente.

3.1 Il CTU lo quantifica in un punto e mezzo, e questa quantificazione intermedia è legittima.

Infatti, fra i criteri applicativi del D.M. 3 luglio 2003 (Tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità), è previsto che il numero unico è stato adottato per quelle voci indicative di una lesione anatomica o di una condizione funzionale ben precisa; detto parametro numerico previsto è riferito al danno base teorico, fermo restando che lo stesso valore deve essere modificato laddove quella menomazione sia correlata ad un quadro clinico - funzionale diverso.

Ivi è altresì previsto che ad altre voci corrispondono fasce valutative in rapporto alle possibili varianti anatomofunzionali proprie di quella particolare fattispecie, ed in particolare la dizione uguale o inferiore indica il numero abitualmente espressivo del valore menomativo dell’esito della lesione che, tuttavia, può essere inferiore in relazione a livelli di minore pregiudizio.

3.2 Ciò posto, nel caso di specie non si possono applicare tabelle giurisprudenziali (come ad esempio le note ta- belle milanesi), perché, trattandosi di micropermanente, il legislatore prevede la disciplina esclusiva di cui all’art. 139 del Codice delle assicurazioni, specificata dai noti decreti ministeriali che si succedono nel tempo.

Pertanto, considerata la data del sinistro e la data di nascita della …, si deve riconoscere alla medesima, per danno biologico permanente, la somma (espressa in moneta attuale) pari ad euro 1.100,83.

4) segue: il danno biologico temporaneo. Seguendo ancora il CTU (e il DM 27 maggio 2010, emesso sulla base dell’art. 138 del Codice Assicurazioni), il danno biologico temporaneo è frazionabile e va risarcito...

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