Merito

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TRIBUNALE PENALE DI MATERA 12 MARZO 2011

EST. VETRONE – IMP. BARRA ED ALTRI

Falsità in atti y In atti pubblici y Falsità ideologica y Dichiarazioni false al fine di annullare un verbale di contestazione per violazione al codice della strada y Sussistenza y Cessazione della qualità di pubblico ufficiale y Rilevanza y Esclusione.

Abuso d’ufficio y Elemento oggettivo y Concorso col reato di falso y Esclusione.

Integra il delitto di falsità ideologica in atto pubblico commessa dal pubblico ufficiale (art. 479 c.p.), la condotta di colui che attestando circostanze non corrispondenti al vero abbia annullato un verbale di contestazione per violazione dell’art. 142, comma 9, c.s.. A tal fine, non rileva la cessazione della qualità di pubblico ufficiale, poiché l’art. 360 c.p. stabilendo che quando la qualità di pubblico ufficiale è elemento costitutivo di un reato, la cessazione di tale qualità, nel momento in cui il reato è commesso, non esclude l’esistenza di questo, pone un principio di carattere generale applicabile in ogni caso in cui sia ravvisabile un rapporto funzionale tra la pur cessata qualità di pubblico ufficiale e la commissione del reato. (c.p., art. 360; c.p., art. 479; nuovo c.s., art. 142) (1)

Qualora la condotta addebitata al pubblico ufficiale si esaurisca in un falso ideologico in atto pubblico, l’agente deve rispondere solo di tale reato e non anche in quello di abuso d’ufficio che, atteso il suo carattere sussidiario e residuale, deve considerarsi assorbito nel primo. (c.p., art. 323; c.p., art. 479) (2)

(1) Principio che si ritrova, pur con riferimento a diversa fattispecie, in Cass. pen., sez. V, 3 giugno 2008, Boccassini, in Riv. pen. 2009, 612.

(2) La sentenza in epigrafe segue l’orientamento prevalente tracciato, ex multis, da Cass. pen., sez. VI, 6 novembre 2009, Fanuli, in Ius&Lex, dvd n. 3/2011, ed La tribuna e Cass. pen., sez. V, 3 dicembre 2005, Bernardi, in questa Rivista 2006, 748, in fattispecie relativa a pubblico ufficiale che, in qualità di vigile urbano, compili verbali di contravvenzioni contenenti attestazioni ideologicamente false. Un diverso orientamento espresso dalla S.C. sostiene invece che, poiché il delitto di falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atto pubblico e quello di abuso di ufficio offendono beni giuridici distinti, mirando il primo a garantire la genuinità degli atti pubblici, il secondo la imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione, la condotta dell’abuso di ufficio certamente non si esaurisce in quella del delitto di cui all’art. 479 c.p., né coincide con essa, v. Cass. pen., sez. V, 16 marzo 2000, Palmegiani, in Riv. pen. 2000, 739 e Cass. pen., sez. V, 11 giugno 1999, Graci, ivi 2000, 79.

Svolgimento del processo

  1. Il giorno 19 novembre 2002, alle ore 10.24, personale del Comando Vigili Urbani di Scanzano Ionico, di servizio in agro di quel comune al Km. 435.500 della strada SS 106/ Ionica, nella direzione Reggio Calabria - Taranto, a mezzo d’apparecchiatura Autovelox (apparecchiatura integrata da Video System AVS96/G: telecamera Sony matricola n. 900434, stampante Sony matricola n. 900714 e videoregistratore Sony matricola n. 900259) constatavano la violazione prevista dall’art. 142/9 del Codice della Strada a carico del conducente del veicolo FIAT targato AJ096NA, che circolava alla velocità di Km/h 91, eccedendo di Km/h 41 il limite di velocità stabilito dall’ente proprietario della strada in Km/h 50.

    Da accertamenti eseguiti, il mezzo risultava di proprietà di Barra Vittorio Benito, nato il 4 gennaio 1973 a Cassano allo Ionio e residente alla via Benevento di Policoro.

    Pertanto, i ridetti Vigili Urbani di Scanzano Ionico, Agente Blancagemma e s.Tenente Nigro, elevando verbale di contestazione - datato 27 marzo 2003 - della violazione “de qua” (contemplante anche la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida) rappresentavano al responsabile Barra (il quale sottoscriveva l’avviso di ricevimento dell’atto, ritualmente notificatogli a mezzo del servizio postale in data 1° aprile 2003), che per la violazione era ammesso il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio - entro trenta giorni dalla notifica - della somma di €. 335,82, comprese le spese di accertamento e notifica; precisavano anche in verbale che - in caso di mancato pagamento - l’atto avrebbe costituito titolo esecutivo e sarebbe stato riscosso, tramite ruolo, per una somma pari al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre interessi e spese.

    Con nota in data 29 ottobre 2004, il s.Ten. Pietro Nigro, quale Comandante f.f. del Comando Polizia Municipale di Scanzano Ionico, trasmetteva anche, “per l’ulteriore corso”, all’ente di riscossione, ARIT s.r.l (e, per conoscenza: al capo settore gestione risorse finanziarie, al Sindaco ed al segretario Comunale) l’elenco dei verbali di contestazione di violazioni al Codice della Strada, anno 2002, compresa quella in esame (avente l’ importo salito, per mancato pagamento, ad €. 663,27), significando che i contravventori ivi compresi - fra cui il Barra - non avevano provveduto nei termini, nonostante la ritualità delle notifiche degli atti, alla “conciliazione” in misura ridotta.

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    Quindi, con nota 30 maggio 2005, avente oggetto avviso di pagamento riferito al verbale C.d.S. n. 4037/02, il s.Ten. Pietro Nigro, sempre quale responsabile del comando vigili in questione, in vista della formazione del ruolo relativo a detto verbale, informava il Barra Vittorio Benito - onde evitargli ulteriore aggravio di spese - che, non essendo risultato il pagamento ridotto dell’ atto, ritualmente notificato, entro il termine prescritto, egli avrebbe dovuto versare, appunto, la ripetuta (maggiorata) somma di €. 663,27.

    Sennonché, il Barra, ricevutasi la richiesta, con nota raccomandata, datata 27 giugno 2005 e pervenuta al Comune il 4 luglio successivo (protocollata al n. 13795), in maniera ben poco perspicua, testualmente così rispondeva al Comandante della Polizia Municipale di Scanzano Ionico:

    In riscontro a missiva distinta a margine, è dovere del sottoscritto comunicare che quanto con la stessa incautamente sollecitato, rappresenta - sicuramente - una pretesa manifestatamente priva di giustificazione ancorché di quelle condizioni necessarie richieste per il riconoscimento della validità giuridica della in essa prospettata proposta.

    Orbene, con la presente si vuole rappresentare che, a seguito di fisiologiche rimostranze fatte valere dal “contravvenuto” interessato nei rispetto dei rimedi difensivi stabiliti dalle norme vigenti in materia ancora prima che il precitato verbale avesse acquisito efficacia di titolo esecutivo ovvero, in coincidenza con lo spirare del termine di cui all’art. 203, comma 3°, del Codice della Strada, venivano riscontrati da parte di Codesto Ufficio verbalizzante (che illegittimamente sta tentando di perseguire il recupero di un’obbligazione connessa ad un procedimento ritenuto nullo), congiuntamente a preposta Autorità amministrativa locale, vizi in elementi formali, essenziali per la procedura attinente la materiale formazione del titolo esecutivo, tanto da disporre - in regime di autotutela - proprio l’annullamento per insussistenza dell’ infrazione rilevata, del verbale in argomento e, per l’effetto, delle sanzioni con esso comminate (Provvedimento che, allegato in uno alla presente, si trasmette in copia).

    Di tutto quanto precede, ritenuto che l’assunto fondamentale contenuto nel dispositivo di decisione anzi richiamato è quello del “vizio d’origine”, cioè di concreti e sostanziali difetti riscontrati nell’atto di partenza della procedura sanzionatoria, allo stato, rivendicare da parte della Pubblica Amministrazione una pretesa obbligazionaria insussistente e, al contempo, invocare - per la mancata compiutezza di detto pagamento - il rinvio alla disciplina da applicare per l’esecuzione forzata, significherebbe incorrere in “violazioni di leggi” oltreché in “eccessi di potere” e, quindi, in sicura contesa giudiziaria.

    Con la speranza che la presente venga considerata benevolmente, l’occasione è gradita per porgere distinti ossequi.

    .

    Alla nota in questione - come in essa annunciato - il Barra allegava, in copia, un documento, privo di data ed anche di numero di protocollo, che era così intestato -comando di polizia municipale di scanzano ionico, «il direttore generale Responsabile “ad interim” del Corpo di P.M.» - e riportava in calce le firme di Altieri Mario e di Zaccaria Mario (rispettivamente apposte, la prima, sotto la dattiloscrittura “Visto: il Sindaco - dr. Mario Altieri -”, la seconda, sotto il timbro ad inchiostro “il direttore generale Dott. Prof. Mario Zaccaria”).

    Tale documento aveva il contenuto (anch’esso scarsamente ispirato alla buona forma italiana) qui di seguito riportato:

    Visto il verbale di contestazione per violazione dell’art. 142/9 del D.L.vo n. 285 del 30/04/1992 n. 4037/2002 del 27/03/2003, elevato a carico di: Barra Vittorio Benito nato a Cassano allo Ionio ….(etc. etc.) per avere ecceduto di Km/h 41 il limite di velocità prescritto lungo la s.s. 106 in zona ove il limite di velocità è stato fissato dal proprietario della strada in Km. 50;

    Considerato che tale infrazione è stata rilevata a mezzo di apparecchiatura autovelox con (sic!) prova fotografica;

    Accertato, a seguito di rimostranze dell’interessato, che il numero di targa fotografato non dimostra sufficiente (sic!), a seguito della sua opacità fotografica, corrispondere alla vettura tg. AJ096NA Fiat di proprietà dell’interessato - che, peraltro, dichiara (sic!) che la medesima, in famiglia, è usata da più persone -;

    Considerato che, a dichiarazione del medesimo (sic!), lo stesso ha ritenuto non produrre ricorso nei tempi e nei modi consentiti, attesa la plateale insussistenza dell’infrazione;

    Considerato che è interesse della P.A., al fine di evitare inutile contenzioso, procedere all’annullamento in via di autotela (sic!) in tutti quei casi in cui...

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