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Tribunale penale di torino sez. Sorv., ord. 23 Febbraio 2011

Pres. Vignera – est. Vignera – ric. B.

Impugnazioni penali in genere y Motivi y Motivi nuovi y Collegamento con i motivi presentati tempestivamente y Necessità y Fattispecie.

I c.d. motivi nuovi (o aggiunti) possono essere esaminati dal giudice dell’impugnazione solo se sono collegati a quelli tempestivamente enunciati nell’atto di impugnazione e, pertanto, se essi non introducono un thema decidendum diverso da quello inizialmente devoluto (fattispecie in tema di reclamo avverso provvedimento di rigetto di istanza di liberazione anticipata, nella quale il thema decidendum iniziale era costituito dalla questione “in diritto” circa l’idoneità di una sentenza ex art. 444 c.p.p. a costituire causa di revoca della liberazione anticipata ai sensi dell’art. 54, terzo comma, O.P., mentre con i motivi successivamente aggiunti dal difensore il thema decidendum si sarebbe esteso alla questione “in fatto” circa la concreta offensività del comportamento costituente l’oggetto della predetta sentenza). (c.p.p., art. 444; c.p.p., art. 445; c.p.p., art. 581; c.p.p., art. 585; l. 26 luglio 1975, n. 354, art. 54) (1)

(1) In argomento si vedano: Cass. pen. sez. II, 21 luglio 1999, Moledda, in questa Rivista 2000, 213; Cass. pen. sez. I, 7 dicembre 1995, Favaretto, ivi 1996, 458; Cass. pen. sez. I, 11 settembre 1995, Cavalleri, ivi 1996, 292; Cass. pen. sez. VI, 18 luglio 1995, Piliarvu, ivi 1996, 140 e Cass. pen. sez. I, 1 febbraio 1995, Viani, ivi 1995, 918.

In diritto

Si osserva quanto segue.

  1. - Con provvedimento in data 22 dicembre 2010 il Magistrato di Sorveglianza di Alessandria rigettava l’istanza di P. U. intesa ad ottenere il beneficio della liberazione anticipata per il periodo compreso tra il 19 febbraio 2008 ed il 13 gennaio 2009, atteso che nel periodo successivo (recte: il 23 giugno 2009) il predetto aveva commesso altri reati (trattasi, più esattamente, dei reati di resistenza a P.U. e lesioni personali accertati con la sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. dal Tribunale di Cagliari in data 27 giugno 2009: v. punto 11 del certificato penale).

    Avverso tale provvedimento il detenuto ha proposto tempestiva impugnazione, deducendo l’irrilevanza ai fini della liberazione anticipata della sentenza suindicata, essendo stata emessa ex art. 444 c.p.p. ed invocando al riguardo Cass. pen., sez. I, 12 novembre 2004, n. 50176, Sangermano (“La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per un reato commesso nel corso dell’esecuzione e successivamente alla concessione della liberazione anticipata non costituisce titolo idoneo alla revoca del beneficio, atteso che essa, consistendo nell’applicazione di pena “sine iudicio”, subordinata soltanto alla sommaria verifica dell’inesistenza di cause di immediato proscioglimento, deve essere equiparata a sentenza di condanna per ogni aspetto che riguardi l’irrogazione e l’esecuzione della pena, ma non quando viene in rilievo sotto il profilo dell’accertamento di responsabilità, che è estraneo alla sua struttura”).

  2. - L’impugnazione è infondata.

    Invero:

    1. “la sentenza con la quale il giudice, ai sensi , dispone l’applicazione della pena concordata fra le parti, comportando comunque una implicita affermazione di responsabilità, ben può costituire causa di revoca della liberazione anticipata, ai sensi dell’art. 54, 3° comma dell’ordinamento penitenziario, non costituendo detta revoca una sanzione accessoria e potendo, quindi, la medesima essere disposta dal tribunale di sorveglianza come effetto dell’accertata commissione di un delitto (nella specie, trattavasi di evasione), durante l’esecuzione della pena” (Cass. pen., sez. I, 15 ottobre 1992, n. 4061, Caruso, in Mass. Cass. Pen., 1993, fasc. 3, 69);

    2. l’orientamento giurisprudenziale ricordato dal reclamante (che esclude l’assimilazione alla condanna della sentenza emessa ex art. 444 c.p.p.) appare “superato” dalle più recenti pronunce della Suprema Corte (v. Cass. pen., sez. unite, 29 novembre 2005, n. 17781, D., in Dir. Pen. e Processo, 2006, 8, 975: “La sentenza emessa all’esito della procedura di cui agli ss., poiché è ai sensi , comma 1-bis equiparata, salvo diverse disposizioni di legge, a una pronuncia di condanna, costituisce titolo idoneo per la revoca, a norma , comma 1 n. 1, della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa”; analogamente Cass. pen., sez. I, 11 marzo 2008, n. 13799, D.G.).

  3. I motivi dedotti dal difensore nella memoria in data 16 febbraio 2011 non possono essere esaminati, atteso che essi non hanno alcuna attinenza con quello rassegnato nell’atto di reclamo.

    Invero, mentre con quest’ultimo il Tribunale è stato investito (soltanto) di una questione di puro diritto (risolta nel senso testé indicato), con i propri motivi aggiunti il difensore ha richiesto al Giudice dell’impugnazione di riesaminare la fondatezza “in fatto” della gravata ordinanza, la quale viene censurata perché avrebbe omesso di valutare la gravità e la concreta offensività del comportamento

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    ascritto al P. (v. ex plurimis Cass. pen., sez. II, 8 gennaio 1997, n. 14, Guerino, secondo cui, affinché “i cosiddetti motivi aggiunti possano essere esaminati dal giudice dell’impugnazione, devono essere necessariamente riferiti a quelli presentati nei termini, sia pure come migliore sviluppo o più dettagliata esposizione dei primi”). (Omissis)

    Tribunale penale di pisa 17 dicembre 2010, n. 1297

    Est. Degl’innocenti – imp. Filippelli (avv. Fontana)

    Circolazione stradale y Guida in stato di ebbrezza y Art. 186, comma 2, lett. c), c.s. y Confisca del veicolo y L. n. 120/2010 y Trasformazione della confisca da sanzione penale accessoria a sanzione amministrativa accessoria y Conseguenze in tema di sequestro disposto prima dell’entrata in vigore della legge suddetta.

    Il nuovo testo dell’art. 186, comma 2, lett. c), c.s., così come introdotto dalla L. n. 120/2010, rinviando per la disciplina del sequestro del veicolo a quanto disposto dall’art. 224 ter c.s., ha inequivocabilmente qualificato la confisca del veicolo come sanzione amministrativa accessoria e ne ha demandato l’applicazione al Prefetto. Ne consegue che deve essere revocato il sequestro preventivo del veicolo quale misura cautelare reale finalizzata all’adozione di un successivo provvedimento di confisca di natura amministrativa. (nuovo c.s., art. 186; nuovo c.s., art. 224 ter) (1)

    (1) La sentenza, ben motivata, ribadendo quanto già affermato nella precedente pronuncia di questa stessa Autorità giudicante 15 ottobre 2010, n. 481, in questa Rivista 2011, 22, si pone in netto contrasto con gli orientamenti emersi nelle decisioni della S.C.. Secondo un primo orientamento (v. Cass. pen., sez. IV, 2 novembre 2010, G.A., ibidem) il mutamento della natura del sequestro da penale in amministrativa comporta che i provvedimenti di sequestro disposti precedentemente alla L. n. 120/2010 debbano essere valutati conformi ai requisiti amministrativi richiesti dalla nuova normativa. Ne consegue il difetto di giurisdizione del giudice penale che ora è privo di potere cognitivo al riguardo, ma la permanenza del vincolo reale apposto sul veicolo...

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