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Corte di appello penale di napoli sez. Ii, 28 febbraio 2011, n. 951

Pres. Giannelli – est. Giannelli – imp. Avino

Strade y Autostrade y Transito alle stazioni autostradali y Incanalamento nella corsia Viacard senza possederne la tessera y Configurabilità del reato di truffa y Esclusione y Configurabilità del reato di insolvenza fraudolenta y Esclusione y Configurabilità dell’illecito amministrativo di cui all’art. 176, comma 17, c.s. y Esclusione.

Insolvenza fraudolenta y Elemento oggettivo y Stato d’insolvenza y Nozione.

Insolvenza fraudolenta y Elemento oggettivo y Stato d’insolvenza y Dissimulazione y Nozione.

Nella condotta di colui che si limiti ad incanalarsi nella corsia destinata ai possessori di tessera Viacard senza essere munito di tale documento non si rinviene alcuna ipotesi di frode in senso tecnico: non quella di cui all’articolo 640 c.p., per mancanza di artifici e/o raggiri, non quella di cui all’aticolo 641 c.p., per mancanza del presupposto dello stato di insolvenza, e della sua dissimulazione, non, ancora, la forma elusiva del pedaggio autostradale riguardata dall’articolo 176, comma 17, c.d.s.. (c.p., art. 640; c.p., art. 641; nuovo c.s., art. 176) (1)

L’insolvenza contemplata nell’articolo 641 c.p. si risolve nell’impossibilità di adempiere, e va, pertanto, distinta dal mero inadempimento di cui all’articolo 1218 c.c.. (c.p., art. 641) (2)

La dissimulazione dello stato di insolvenza, se tale presupposto si configuri in concreto, non può consistere in un comportamento meramente omissivo, necessitando - perché si configuri il delitto di cui all’articolo 641 c.p. - un comportamento positivo che, a differenza da quanto avviene nella truffa, non induca in errore la vittima sulla solvibilità, ma dissimuli l’insolvibilità, e, quindi, non induca in errore la parte lesa, lasciandola, invece, nell’ignoranza al riguardo. (c.p., art. 641) (3)

(1-3) Cfr. Cass. pen., sez. II, 6 luglio 2007, Piccoli, in questa Rivista 2007, 1019, che ha ravvisato il reato di truffa, per la presenza di raggiri finalizzati ad evitare il pagamento del pedaggio, nella condotta di chi transiti con l’autovettura attraverso il varco autostradale riservato ai possessori di tessera Viacard pur essendo sprovvisto di detta tessera.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

La sentenza del primo giudice va riformata.

Non si riscontra il difetto di querela per il periodo compreso tra il marzo 2002 ed il maggio 2004, non perché si tratta di reato continuato, ma per il rilievo che il termine di decadenza di cui all’articolo 124, comma 1, c.p. non decorre dal “dies commissi delicti”, bensì da quello in cui la parte lesa ha effettiva e piena notizia del fatto costituente reato; di più, trattandosi di una persona giuridica, il termine in esame decorre dalla “notitia” che del fatto costituente reato abbia la persona cui è riconosciuto l’esercizio del diritto di querela secondo lo statuto dell’ente.

Sotto il profilo eminentemente ontologico, il fatto è materialmente attribuibile all’odierna imputata, legittima proprietaria del veicolo sul quale era transitata non corrispondendo il dovuto importo ed immettendosi sulla corsia riservata ai possessori di tessera Viacard: la Avino era legale rappresentante della ditta alla cui azienda apparteneva il veicolo, né - rimanendo contumace in primo ed in secondo grado - la imputata ha addotto alcunché a propria discolpa.

Orbene, è a dirsi che nei fatti contestati all’imputata non sono ravvisabili né il delitto di truffa, né quello di insolvenza fraudolenta, e neanche l’illecito amministrativo di cui all’articolo 176, comma 17, C.d.S..

Invero la Avino si è limitata a non corrispondere l’importo di cui al rapporto di mancato pagamento che viene rilasciato dall’Ente Autostrada quando, per un qualsiasi motivo, non si ottiene l’innalzamento della sbarra ed il passaggio del veicolo.

In tale comportamento non si possono ravvisare gli artifici di cui all’articolo 640 c.p., in...

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