Merito

Pagine237-259

Page 237

TRIBUNALE PENALE DI PISA 17 DICEMBRE 2010, N. 1297

Est. Degl’innocenti – imp. Filippelli (avv. Fontana)

Guida in stato di ebbrezza y Art. 186, comma 2, lett. c), c.s. y Confisca del veicolo y L. n. 120/2010 y Trasformazione della confisca da sanzione penale accessoria a sanzione amministrativa accessoria y Conseguenze in tema di sequestro disposto prima dell’entrata in vigore della legge suddetta.

Il nuovo testo dell’art. 186, comma 2, lett. c), c.s., così come introdotto dalla L. n. 120/2010, rinviando per la disciplina del sequestro del veicolo a quanto disposto dall’art. 224 ter c.s., ha inequivocabilmente qualificato la confisca del veicolo come sanzione amministrativa accessoria e ne ha demandato l’applicazione al Prefetto. Ne consegue che deve essere revocato il sequestro preventivo del veicolo quale misura cautelare reale finalizzata all’adozione di un successivo provvedimento di confisca di natura amministrativa. (nuovo c.s., art. 186; nuovo c.s., art. 224 ter) (1)

(1) La sentenza, ben motivata, ribadendo quanto già affermato nella precedente pronuncia di questa stessa Autorità giudicante 15 ottobre 2010, n. 481, in questa Rivista 2011, 22, si pone in netto contrasto con gli orientamenti emersi nelle decisioni della S.C.. Secondo un primo orientamento (v. Cass. pen., sez. IV, 2 novembre 2010, G.A., ibidem) il mutamento della natura del sequestro da penale in amministrativa comporta che i provvedimenti di sequestro disposti precedentemente alla L. n. 120/2010 debbano essere valutati conformi ai requisiti amministrativi richiesti dalla nuova normativa. Ne consegue il difetto di giurisdizione del giudice penale che ora è privo di potere cognitivo al riguardo, ma la permanenza del vincolo reale apposto sul veicolo, in quanto disposto nell’osservanza delle norme procedurali vigenti all’epoca della sua imposizione. Secondo altro orientamento, espresso da Cass. pen., sez. IV, 16 novembre 2010, Gibellini, ivi 2011, 102, in applicazione del principio della perpetuatio iurisdictionis, il giudice penale è competente anche ad infliggere sanzioni amministrative conseguenti a reato, non deve investire della questione l’autorità amministrativa, ma deve valutare se “l’atto compiuto sia conforme ai requisiti sostanziali, di natura amministrativa”, necessari in base alla nuova disciplina per l’adozione dello stesso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Filippelli Marco era tratto a giudizio, davanti al Tribunale di Pisa, in composizione monocratica, per rispondere del reato ascrittogli in epigrafe.

All’udienza dibattimentale del 20 ottobre 2010, l’imputato, assistito dal proprio difensore di fiducia, proponeva, in ordine al menzionato reato e con il consenso del P.M., richiesta di applicazione della pena di mesi 4 di arresto ed euro 2.000 di ammenda; pena detentiva sostituita, ai sensi degli artt. 53 e ss. L. 689/1981, con sanzione sostitutiva della pena pecuniaria di euro 4.560 di ammenda, così per complessivi euro 6.560 di ammenda; istanza subordinata alla concessione della sospensione condizionale della pena.

Il Giudice monocratico rigettava, non ritenendo concedibile il richiesto beneficio della sospensione condizionale della pena, la descritta istanza di patteggiamento e, dichiarato di astenersi dalla trattazione del giudizio, trasmetteva gli atti al Presidente del Tribunale di Pisa, per i provvedimenti di competenza.

Autorizzata dal Presidente del Tribunale l’astensione del Magistrato assegnatario e designato in sostituzione del Giudicante, all’odierna udienza, il prevenuto, sempre assistito dal difensore di fiducia, proponeva, in ordine al reato de quo, nuova richiesta di applicazione della pena, così formulata: p.b. mesi 6 di arresto ed euro 3.000 di ammenda, ridotta, per il rito, a mesi 4 ed euro 2.000; pena detentiva sostituita, ai sensi degli artt. 53 e ss. L. 689/1981, con la sanzione sostitutiva della pena pecuniaria di euro 4.560 di ammenda, così per complessivi euro 6.560 di ammenda.

Il P.M. prestava il consenso e produceva il proprio fascicolo. In ordine alla descritta istanza di patteggiamento, occorre, innanzitutto, osservare come la possibilità di rinnovare la stessa prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, nel caso di precedente dissenso del P.M. o di rigetto della richiesta da parte del Giudice (v. art. 448, comma 1, secondo periodo, c.p.p., norma applicabile, giusto il disposto dell’art. 556, commi 1 e 2, c.p.p., nei casi di citazione diretta a giudizio dinanzi al Tribunale, in composizione monocratica), non deve essere intesa nel senso che la riproposizione della richiesta debba essere formulata in termini identici a quella precedente, giacché il termine rinnovare, indicato nell’art. 448 c.p.p., deve essere inteso (escluso il caso di opposizione a decreto penale di condanna ove, appunto, l’istanza di patteggiamento proposta contestualmente all’opposizione stessa, una volta rigettata dal Giudice, può essere riproposta prima dell’apertura del conseguente dibattimento solo se reitera esattamente quella precedente) con il significato di nuova richiesta (cfr., in termini, Cass., VI, 19 gennaio 2010, Lazhar, relativa ad una richiesta di patteggiamento rinnovata nel corso degli atti preliminari, dopo che quella precedente, avanzata successivamente alla notifica del decreto di giudizio immediato, non aveva trovato il consenso del P.M.).

Page 238

Da quanto esposto ne consegue che, rigettata per i motivi sopra esposti prima istanza di applicazione della pena proposta dall’imputato, del tutto legittimamente il Filippi ha rinnovato la domanda di patteggiamento in termini diversi dalla precedente.

Tanto premesso, in merito alla responsabilità del prevenuto, si deve rilevare, nei limiti imposti dalle norme che regolano il presente giudizio, che non appare l’esistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 129 c.p.p., considerando, in senso contrario, quanto emerge dagli atti del fascicolo del P.M. e, in particolare, dall’attività di indagine effettuata dalla P.G. operante e, soprattutto, dall’accertamento del tasso alcolemico del prevenuto medesimo, effettuato a mezzo etilometro.

La qualificazione giuridica risulta corretta, apparendo configurabile, nella fattispecie, l’ipotesi di reato prevista dall’art. 186, comma 2, lett. c), c.s..

La pena appare, poi, correttamente determinata e congrua ai fini e nei limiti di cui all’art. 27, comma 3, della Costituzione (v. sentenza Corte costituzionale 26 giugno 1990).

I precedenti ascritti all’imputato non ostano alla sostituzione, ai sensi degli artt. 53 e ss., L. 689/1981, della pena detentiva applicata con la sanzione sostitutiva della pena pecuniaria di euro 4.560 di ammenda (euro 38 per ogni giorno di pena detentiva, dovendo trovare applicazione il criterio di ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive vigente all’epoca del fatto, in quanto più favorevole), così per complessivi euro 6.560 di ammenda (euro 4.560 + euro 2.000).

Il beneficio della sospensione condizionale della pena inflitta non è stato richiesto e non sarebbe, comunque, stato concedibile in considerazione dei ricordati precedenti. L’ulteriore beneficio della non menzione consegue ex lege.

Va, quindi ed ai sensi dell’art. 133 ter c.p., disposto che, così come richiesto da entrambe le parti, il pagamento della pena pecuniaria avvenga, tenuto conto del suo ammontare e delle condizioni economiche dell’imputato (cfr. documentazione prodotta dal difensore all’odierna udienza), in un numero complessivo di venti rate mensili, dell’importo di euro 328 ciascuna.

Deve, inoltre, essere disposta la sospensione della patente di guida dell’imputato per un periodo che appare equo determinare, in considerazione della gravità della condotta perpetrata, del ricordato tasso alcolemico e del precedente specifico, in anni 1.

Quanto al veicolo in giudiziale sequestro, osserva il Giudicante come il nuovo testo dell’art. 186, comma 2, lett. c), c.s. (introdotto dall’art. 33 della L. 29 luglio 2010, n. 120) rinvii, per la disciplina del “sequestro” del veicolo destinato alla confisca nell’ipotesi di guida in grave stato di ebbrezza [e, ovviamente, per tutte le ulteriori ipotesi disciplinate dalle norme che rinviano al citato art. 186, comma 2, lett. c), c.s.] a quanto disposto dall’art. 224 ter c.s. (parimenti introdotto dalla L. 120/2010).

La considerazione che precede comporta che nei casi sopra indicati la confisca del veicolo è inequivocabilmente qualificata come sanzione amministrativa accessoria la cui applicazione è demandata al Prefetto, al quale deve, infatti ed ai sensi dell’art. 224 ter, comma 2, c.s., essere trasmessa copia della sentenza o del decreto penale. Il provvedimento di sequestro preventivo del veicolo del prevenuto (l’autovettura Nissan Micra, tg. DP 870 LP), disposto dal G.I.P. presso il Tribunale di Pisa in data 16 marzo 2009, deve, pertanto, essere revocato con conseguente restituzione del mezzo all’avente diritto, non potendo essere mantenuta detta misura cautelare reale ai fini dell’adozione di un successivo provvedimento di confisca di natura amministrativa.

A questo proposito, non ritiene il Giudicante di condividere i contrari orientamenti della S.C. di Cassazione, formatisi appunto in ordine ai provvedimenti di sequestro disposti in sede penale anteriormente alla novella legislativa e per i quali non è stata ancora disposta la confisca.

Sul punto esistono, invero, due distinti orientamenti.

Secondo un primo orientamento, si afferma che, avendo il legislatore modificato sostanzialmente la natura dell’istituto del sequestro da penale in amministrativa e dovendo essere valutato se il provvedimento impositivo della misura cautelare reale, disposto secondo le norme all’epoca vigenti, sia conforme anche ai requisiti di natura amministrativa oggi richiesti, il Giudice penale è privo di potere cognitivo al riguardo.

Tale difetto di giurisdizione non comporterebbe, però, la caducazione del vincolo reale apposto sul...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT