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TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA SEZ. V, 5 GIUGNO 2010, N. 2321
Est. Lima – ric. Nuova tirrena s.p.a. (Avv. Zuccarello) c. Celi ed altri (avv.ti bonanno feldmann e grisafi)
Competenza civile y Competenza per valore y Litisconsorzio facoltativo y Determinazione y Fattispecie in tema di risarcimento danni derivanti da sinistro stradale.
In ipotesi di litisconsorzio facoltativo (art. 103 c.p.c.), caratterizzato da domande di più soggetti contro uno stesso convenuto in base a titoli autonomi anche se della stessa natura, non è applicabile il comma 2 dell’art. 10 c.p.c. (che è richiamato soltanto dall’art. 104 dello stesso codice, relativo al cumulo oggettivo), sicché il valore delle singole controversie deve essere autonomamente determinato. (c.p.c., art. 10; c.p.c., art. 103)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo di appello con il quale la società appellante assume l’incompetenza per valore del Giudice di Pace è infondato.
Infatti, «in ipotesi di litisconsorzio facoltativo (art. 103 c.p.c.), caratterizzato da domande di più soggetti contro uno stesso convenuto in base a titoli autonomi anche se della stessa natura) non è applicabile il comma 2 dell’art. 10 c.p.c. (che è richiamato soltanto dall’art. 104 dello stesso codice, relativo al cumulo oggettivo), sicché il valore delle singole controversie deve essere autonomamente determinato» (Cass. civ., sez. lav., 7 gennaio 2009, n. 50. Nello stesso senso, Cass. civ., sez. III, 12 ottobre 1998, n. 10081, Cass. civ., sez. I, 18 agosto 1998, n. 8141, Cass. civ., sez. III, 10 febbraio 1990, n. 974, Cass. civ., sez. lav.,21 gennaio 1986, n. 376, Cass. civ., sez. lav., 14 dicembre 1982, n. 6901, e Cass. civ., sez. III, 25 agosto 1982, n. 4711, Cass. civ., sez. I, 11 novembre 1977, n. 4878, Cass. civ., sez. III, 6 febbraio 1976, n. 418, Cass. civ., sez. III, 24 febbraio 1975, n. 714, Cass. civ., sez.. II, 16 aprile 1973 n. 1078, Cass. civ., sez. III, 21 giugno 1972, n. 2028, Cass. civ., sez. III, 29 maggio 1972, n. 1720, Cass. civ., sez. III. 22 giugno 1967, n. 1514, Cass. civ., sez. III, 20 giugno 1967, n. 1468, Cass. civ., sez. III, 12 settembre 1963, n. 2482, Cass. civ., sez. III, 12 settembre 1963, n. 2482, Cass. civ., sez. II, 12 gennaio 1962, n. 30).
Infondati sono anche i motivi di appello con i quali si assume che Zuccalà Salvatore non sarebbe l’unico responsabile del sinistro stradale oggetto del contendere.
È pacifico, in fatto, e non controverso fra le parti che il 26 novembre 2001, intorno alle ore 20.00, in Catania, nel viale Mario Rapisardi, Scalia Sonia procedeva alla guida di una moto BMW F650, trasportando come passeggera Celi Carla, e, giunta all’altezza della Fiat Punto condotta da Zuccalà Salvatore, è finita a terra.
La tesi del procuratore delle signore Scalia e Celi è che la caduta delle sue signore dalla moto sarebbe stata causata da una manovra fatta dal signor Zuccalà Salvatore.
La tesi del procuratore della Nuova Tirrena S.p.a. è che le due donne sarebbero finite per terra per colpa della conducente della moto e senza alcun nesso causale con la manovra compiuta dal sig. Zuccalà.
Ciò posto, è certo che Zuccalà Salvatore, quando è avvenuto l’incidente, stava ripartendo da una sosta, immettendosi nel flusso di circolazione percorso da Scalia Sonia e Celi Carla.
Ciò è stato confessato da lui stesso ai vigili urbani, sul luogo e nell’immediatezza dei fatti.
Ha dichiarato il signor Zuccalà: «Stavo per lasciare il parcheggio, mettendo l’indicatore di direzione, davanti c’era parcata un’auto in doppia fila non avevo ancora superato l’auto davanti che una moto senza aver avuto alcuna collisione da parte mia rovinava a terra».
L’espressione «non avevo ancora superato l’auto davanti » (quella in doppia fila), usata dal signor Zuccalà sul luogo e nell’immediatezza del fatto, significa che egli era già in movimento con la sua auto ed è in insanabile contrasto con quanto da lui dichiarato in sede di interrogatorio formale, all’udienza del 29 marzo 2004, nel corso della quale ha detto, fra l’altro: «... mi ero limitato ad avviare il motore con la freccia accesa e non mi ero mosso».
Se fosse vero che egli non si era mosso, ai vigili urbani avrebbe detto, appunto, «non mi ero ancora mosso» e non «non avevo ancora superato l’auto davanti».
Dunque, è certo che Zuccalà Salvatore, mentre sopraggiungeva da dietro alla sua sinistra una moto con due persone a bordo (quella condotta da Scalia Sonia), si è immesso nel flusso di circolazione percorso dalla Scalia. In quell’attimo, Scalia Sonia e Celi Carla sono finite per terra.
Si deve stabilire se la caduta della moto sia stata causata dalla manovra dello Zuccalà o se le motocicliste siano finite a terra da sole, per una manovra errata della conduttrice. Dalle fotografie della BMW F650 allegate alla relazione del consulente tecnico dell’ufficio geom. Salvatore Greco emerge che Scalia Sonia al momento del sinistro procedeva a velocità certamente moderata.
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I danni patiti dalla moto, come visibili nelle fotografie predette e come accertati dal consulente tecnico dell’uffi- cio, testimoniano, infatti, in maniera certa del fatto che la moto è finita per terra a velocità decisamente moderata. Diversamente ben più gravi sarebbero stati i danni visibili nelle fotografie.
I danni riportati dai vestiti delle due motocicliste e da uno dei caschi non sono, come vorrebbe il procuratore della società appellante, indice di una particolare velocità della moto, essendo dato di comune esperienza che gli abiti e i caschi dei motociclisti possono lacerarsi e danneggiarsi anche cadendo a velocità molto moderata, essendo lacerazioni e danni conseguenti all’urto e all’attrito fra i corpi dei motociclisti e l’asfalto ruvido.
E anche il distacco del bauletto della moto, ammesso che vi sia stato, non richiede alcuna particolare forza, se si considera che la BMW F650 pesa a vuoto 191 kg e che, cadendo a terra anche da ferma, vede urtare proprio il fianco del bauletto di plastica, sul cui fermo di aggancio si scarica una parte cospicua dei 191 kg.
Così stando le cose, si ha certezza del fatto che Zuccalà Salvatore ha arrecato una molestia al flusso di circolazione nel quale viaggiava no le signore Scalia e Celi e manca qualsiasi elemento di giudizio che consenta di individuare una diversa causa autonoma della caduta delle due motocicliste. Non si comprende, infatti, né viene provato e neppure allegato in maniera specifica come e perché Scalia Sonia sarebbe dovuta finire per terra proprio in corrispondenza della Fiat Punto condotta da Zuccalà Salvatore che usciva dal parcheggio immettendosi nel viale Mario Rapisardi senza darle la dovuta precedenza, se non perché urtata dallo stesso Zuccalà o da lui costretta a una manovra impropria per evitarlo.
I vigili urbani hanno riferito di non avere rilevato tracce evidenti di contatto fra i due veicoli.
Ma ciò non consente di escludere che il contatto vi sia stato.
Infatti, per sbilanciare e fare cadere una motocicletta in marcia è sufficiente anche un urto molto modesto e tale da non lasciare segni evidenti sui due veicoli. È addirittura sufficiente - e accade frequentemente - un modesto urto fra una parte del corpo del motociclista - solitamente il ginocchio, che sporge più di altre parti anatomiche - e una parte qualunque dell’auto.
E sul luogo e nell’immediatezza del fatto Scalia Sonia ha dichiarato ai vigili urbani di essere caduta a seguito di un urto con l’auto condotta dai signor Zuccalà.
Ma la caduta delle due motocicliste andrebbe considerata causata dalla condotta del signor Zuccalà anche se i due veicoli non si fossero urtati e la signora Scalia fosse stata costretta a una manovra di emergenza dall’inserimento nel suo flusso di circolazione dell’auto condotta dal signor Zuccalà.
Dispone l’art. 154 C.d.S. che «i conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un’altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi».
Vi è prova, come si è detto, del fatto che Zuccalà Salvatore ha violato queste disposizioni normative.
Manca prova alcuna che Scalia Sonia abbia mancato a qualcuno dei suoi doveri di conducente della moto.
Così stando le cose, l’appello proposto dalla Nuova Tirrena S.p.a. va rigettato.
È fondato l’appello incidentale della R.A.S. - Riunione Adriatica Di Sicurtà S.p.a.
Il giudice di primo grado, infatti, ha omesso del tutto di pronunciarsi sulla spese giudiziali di quella società.
Le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza.
Il 2° comma dell’art. 92 c.p.c., nel testo riformato dalla legge 28 dicembre 2005, n. 263, consente la compensazione delle spese solo in alcuni casi specifici o per la concorrenza di giusti motivi da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza. Nel caso di specie, nessun motivo sussiste né è stato addotto dalle parti soccombenti per legittimare una compensazione di quelle spese.
Con riferimento alla domanda di condanna della società odierna appellante, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., proposta in primo grado dalla R.A.S., va detto che le difese della Nuova Tirrena S.p.a. appaiono infondate, ma non temerarie. Sicché quella domanda non può essere accolta.
Il procuratore della R.A.S. ha omesso di produrre la prescritta nota. In mancanza di essa, tenendo conto della nota di parte del procuratore delle appellate Celi e Scalia, della natura e del valore della controversia e dell’attività difensiva effettivamente svolta, le spese del giudizio vanno liquidate:
- in favore della R.A.S. S.p.a., con riferimento al giudizio di primo grado, in complessivi € 2.500,00, di cui €...
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