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TRIBUNALE CIVILE DI MILANO SEZ. XI, 27 OTTOBRE 2010, N. 8346

Est. Maddaloni – ric. Uci scarl ed altro (avv. Pintucci) c. Monti (avv. Draghetti)

Assicurazione obbligatoria y Risarcimento danni y Azione diretta nei confronti dell’UCI y Azione ex art. 2054 c.c. nei confronti dello straniero y Cumulo y Conseguenze in tema di notifica dell’atto introduttivo allo straniero.

Qualora l’attore intenda proporre, oltre all’azione diretta nei confronti dell’UCI, anche quella ai sensi dell’art. 2054 c.c. nei confronti del convenuto straniero, la notifica a quest’ultimo deve essere eseguita ai sensi dell’art. 142 c.p.c. e non nel domicilio eletto ai sensi dell’art. 126, secondo comma, lett. b), cod. assic., presso l’Ufficio Centrale Italiano. (c.c., art. 2054; d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 126)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Monti Maria Jacopo ha convenuto in giudizio, innanzi a questo tribunale, l’UCI s.c.a.r.l., Bernhard Patrick e la Copaper S.A., per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale.

Il ricorrente espone come, il giorno 25 novembre 2001 alle ore 5.05 circa, viaggiava, con le cinture di sicurezza allacciate, quale trasportato a bordo della vettura Daewoo tg. TI175769 di proprietà della Copaner s.a. di Lugano, assicurata per la r.d.a. con la Winterthur Assicurazioni, e condotta da Bernhard Patrick, che percorreva la autostrada A4.

Giunta al km 24 + 900 in territorio del comune di Cavenago, la vettura condotta dal sig. Bernhard andava ad urtare contro la vettura Fiat Tipo tg. MI 8Z4873 condotta dal proprietario Passarelli Graziano, che si trovava fermo in mezzo alla carreggiata in posizione obliqua rispetto al senso di marcia.

Era intervenuta la Polizia Stradale che aveva sanzionato entrambi i conducenti.

Il ricorrente deduce di avere subito consistenti danni fisici a causa dell’incidente, e di avere, prima del giudizio, ricevuto dalla Avus Italia S.r.l., quale mandataria della Aurora- Winterthur, in data 6 marzo 2007, la somma di euro 36.000,00 di cui euro 4.500,00 a titolo di onorari per la fase stragiudiziale, trattenuta in acconto sul maggior danno patito.

Mentre i convenuti stranieri sono rimasti contumaci, si è costituito l’U.C.I. s.c.a.r.l., contestando la fondatezza della domanda del ricorrente, e chiedendo di chiamare in causa Passarelli Graziano.

L’UCI deduce come il predetto sig. Passarelli, dopo aver perso il controllo della propria vettura Fiat Tipo, aveva urtato prima l’auto Alfa Romeo condotta dal Martini Marco, e poi la vettura Fiat Punto condotta da Arben Mehill, fermandosi poi, trasversalmente rispetto all’asse stradale, nella corsia di traffico normale.

Dopo qualche istante era sopraggiunta la vettura Daewoo condotta da Patrick Bernhard, che aveva urtato contro l’auto del Passarelli.

Secondo l’UCI, la prevalente responsabilità nella causazione del sinistro andava ascritta al Passarelli, chiamato in giudizio, e nei cui confronti veniva svolta domanda di manleva per le ulteriori pretese del ricorrente, mentre il risarcimento spettante al ricorrente andava comunque ridotto per non avere il medesimo fatto uso della cintura di sicurezza.

Il Passarelli, che è stato a sua volta autorizzato a chiamare in causa il proprio assicuratore Carige S.p.a., nega di essere responsabile del sinistro, eccepisce il mancato uso delle cinture di sicurezza da parte del Monti, e chiede comunque di essere manlevato dalla Carige Assicurazioni S.p.a..

Quest’ultima, costituitasi in giudizio, ha svolto difese analoghe a quelle del proprio assicurato.

In via preliminare va rilevato come parte ricorrente abbia chiesto la condanna solidale al risarcimento del danno, dell’UCI e dei convenuti stranieri, ed abbia convenuto in giudizio questi ultimi citandoli presso la sede dell’Ufficio Centrale Italiano.

Mentre quanto alla azione diretta promossa nei confronti dell’Ufficio Centrale Italiano, ai fini della integrità del contraddittorio, la notifica agli altri soggetti può correttamente eseguirsi presso l’UCI stesso, per l’azione di responsabilità aquiliana contro i cittadini stranieri, la notificazione della citazione va compiuta ai sensi dell’art. 142 c.p.c..

Nella fattispecie in esame, l’inesistenza di quest’ultima, comporta la impossibilità di decidere la causa promossa contro i convenuti stranieri (Cass. n. 8080/2007). (Omissis).

Secondo la ricostruzione del sinistro operata dagli agenti della Polizia Stradale intervenuti, autori del rapporto prodotto in causa (doc. 1 ricorrente, doc. 2 UCI), che il tribunale reputa condivisibile in quanto basata sugli elementi oggettivi riscontrati e sulle dichiarazioni delle parti coinvolte, la vettura Fiat Tipo condotta da Passarelli Graziano, percorrendo il tratto autostradale della A4, in

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quel punto a tre corsie, perdeva, per cause non accertate, il controllo del proprio mezzo, andando ad urtare prima il veicolo Alfa Romeo condotto da Martini Marco, e successivamente il veicolo sopraggiungente Fiat Punto condotto da Mehilli Arben, arrestandosi infine in posizione obliqua rispetto al normale senso di marcia, dove pochi attimi dopo veniva colpita dalla vettura Daewoo condotta da Bernhard Patrick, che a sua volta sopraggiungeva.

La critica mossa dalla difesa del Passarelli, e dall’assicuratore di quest’ultimo, a tale ricostruzione risiede nel fatto che gli operanti avrebbero ignorato le dichiarazioni rese da Mehilli Arben, dalle quali emergerebbe come era stata la Fiat Tipo a subire un tamponamento da parte della Alfa Romeo, e non viceversa.

Tale censura, secondo il tribunale è inconsistente.

Mehilli Arben non ha infatti dichiarato che fu la Fiattipo del Passarelli ad essere tamponata dalla Alfa Romeo condotta da Martini Marco, affermando invece di aver notato una Alfa Romeo perdere il controllo e di essere stato urtato da una Fiat Tipo (quella condotta dal Passarelli) in fase di sbandata.

Il predetto conducente non ha assistito all’urto tra le due vetture che, pacificamente, si è verificato, e quindi le sue dichiarazioni sono “neutre” rispetto alla ricostruzione del sinistro operato dalla Polizia Stradale, che invece si fondano anche su precisi elementi oggettivi (quali, tra gli altri, le tracce gommose lasciate al suolo della vettura del Passarelli in sbandata, collocate dagli operanti prima del punto del primo urto).

La responsabilità nella determinazione del successivo urto va ascritta, in misura preponderante, a Passarelli Graziano, che causando, per grave negligenza o disattenzione nella guida, il primo urto con il mezzo condotto da Martini Marco ha realizzato un importante, anche se non esclusivo, antecedente causale del successivo scontro con la vettura condotta da Bernhard Patrick.

Neppure la condotta di quest’ultimo è esente da censure. Tenuto conto delle condizioni di visibilità in relazione all’ora notturna (l’incidente è avvenuto alle 5 del mattino del 25 novembre) il Passarelli non si è attenuto alla disposizione di cui ai commi nn. 1 e 2 dell’art. 141 c.d.s., che impongono ad ogni conducente, in relazione a tuttele circostanze concrete esistenti, di regolare la velocità in modo da evitare pericolo per la sicurezza, e da rimanere in grado di compiere l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo visibilità e dinanzi qualsiasi ostacolo possibile.

Ritiene il tribunale che la gravità della condotta del Passerelli è l’entità delle conseguenze che ne sono derivate, sia nettamente superiore a quelle del Bernhard.

Disattenzione e negligenza nella guida, urti con violenza un automezzo antistante che procede sulla propria corsia ad andatura regolare determinando una conseguente ostruzione della sede stradale rispetto a colui che proceda in un tratto autostradale ad una velocità superiore a quella prudenziale, è diverso l’apporto causale delle stesse.

Ritiene il tribunale, per le ragioni che precedono, che la responsabilità nella determinazione dell’incidente vada ascritta per il 25% a Bernhard Patrick e per il 75% a Passarelli Graziano.

Prima di procedere all’esame della domanda risarcitoria proposta in causa, deve essere valutata l’eccezione sollevata dalle parti convenute quanto al mancato uso delle cinture di sicurezza da parte del ricorrente che, pur non riguardando la responsabilità in ordine al sinistro, è in astratto idonea ad influenzare l’entità del risarcimento.

La detta circostanza, il cui onere probatorio era a carico della parte eccipiente, è rimasta indimostrata, ed anzi il CTU ha affermato la compatibilità delle lesioni subite dal ricorrente con l’uso delle cinture di sicurezza.

Deve procedersi alla quantificazione del risarcimento spettante al ricorrente.

Secondo le condivisibili conclusioni del C.T.U., Monti Jacopo (nato il 25 novembre 1975) in conseguenza del sinistro per cui è causa, ebbe a subire lesioni, meglio descritte nell’elaborato peritale, dalle quali derivano un periodo di inabilità temporanea da considerasi totale per giorni 7, parziale al 75% per giorni 30, parziale al 50% per altri giorni 30 e parziale al 25% per ulteriori giorni 30, e postumi permanenti, incidenti sulla sola integrità psico- fisica, nella misura del 9%.

Utilizzando i valori aggiornati stabiliti dall’art. 139 comma 1 del Codice delle assicurazioni, come aggiornati dal decreto del 19 giugno 2009 del Ministero dello Sviluppo Economico, avuto riguardo all’età della ricorrente al momento del fatto (ventiseienne al momento del fatto), devono liquidarsi al sig. Monti a titolo di danno biologico, i seguenti importi, già espressi in moneta attuale: euro 2.244,32 per inabilità temporanea; euro 14.088,94 per inabilità permanente.

Per ciò che attiene agli ulteriori aspetti di danno non patrimoniale, costituente categoria unitaria non scomponibile in autonome sottocategorie (S.U. 26972/2008), ricorrendo una fattispecie, seppure astratta di reato, e comunque risultando leso il diritto costituzionalmente protetto (art. 2 Cost.) della integrità morale della persona, per...

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