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CORTE DI APPELLO PENALE DI PERUGIA 18 AGOSTO 2010, N. 490

Pres. Borsini – est. Borsini – imp. Corcione

Stupefacenti y Commercio clandestino y Cessione y Morte del tossicodipendente conseguente alla cessione y Stato di malessere fisica del cessionario al momento della cessione y Responsabilità del cedente ex art. 586 c.p. y Fondamento y Ragioni.

In tema di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, la morte dell’assuntore di sostanza stupefacente è imputabile alla responsabilità del cedente, sotto il profilo del nesso di causalità materiale oltre che della colpa in concreto per violazione di una regola precauzionale e con prevedibilità ed evitabilità dell’evento, qualora il cedente fosse consapevole dello stato di malessere fisico del cessionario al momento della cessione e ciò nonostante gli abbia ceduto sostanza stupefacente di alta qualità sotto il profilo della purezza. (d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73; d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 81; c.p., art. 586) (1)

(1) L’interessante sentenza in epigrafe va esaminata in relazione ai principi espressi dalle SS.UU. con la nota pronuncia del 29 maggio 2009, n. 22676, pubblicata per esteso in questa Rivista 2009, 1406, con nota di IVAN RUSSO, L’evento di cui all’art. 586 c.p. con riguardo alla stupefacente confusione tra colpevolezza e causalità.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 19 dicembre 2006, emessa a seguito di giudizio abbreviato, il GUP presso il Tribunale di Perugia dichiarava Concione Daniele colpevole del delitto di cessione di un quantitativo di eroina e cocaina a Gatta Vincenzo, del delitto di cui all’art. 586 c.p., per averne cagionato la morte in conseguenza della cessione, in Perugia e Valfabbrica, tra il 5 ed il 6 agosto 2003 e del delitto continuato di acquisto detenzione, a fini di spaccio, di quantitativi imprecisati di cocaina ed eroina, tra cui, in concorso con Guarino Massimo, separatamente giudicato, gr. 29,754 di cocaina sequestrata a quest’ultimo, in Perugia, Forgiano e altrove, nel 2003 e, unificati i reati di cui ai capi A) e C) dal vincolo della continuazione e concesse le attenuanti generiche e applicata la diminuente per il rito, lo condannava alla pena di anni 5, mesi 4 di reclusione e di euro 20.000,00 di multa, con interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e con la confisca e distribuzione di quanto in sequestro; lo condannava, altresì, al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita Gatta Ludovico (padre della vittima), da liquidarsi in separata sede, assegnandole una provvisionale di euro 100.000,00, nonché alla rifusione delle spese di costituzione e difesa dalla stessa sostenute.

La responsabilità dell’imputato veniva fondata sulla informativa dei CC di Valfabbrica in data 6 agosto 2003 in merito alla morte per overdose di Gatta Vincenzo, appartenente al Corpo forestale dello Stato ed al rinvenimento, in una tasca del marsupio dello stesso, di polvere bianca, risultata essere eroina, pari a quattro dosi; veniva fondata sulle analisi dei tabulati relativi alla utenza cellulare del Gatta, dalle quali si appurava che lo stesso aveva effettuato una telefonata, alle ore 23,08 del 5 agosto 2003, alla propria fidanzata Smorra Loredana, agganciando il ponte ripetitore di Valfabbrica e che alle ore 23,35 dello stesso giorno aveva chiamato l’utenza 328/8593956, agganciando il ponte di Perugia Strada Tiberina Nord 26 ed alle 23,45 aveva richiamato la stessa utenza, agganciando il ponte di Perugia, loc. Bosco, utenza rubricata sotto il nome “Dan” e risultata in uso al Concione e che consentiva di identifi- care, attraverso l’esame dei contatti avuti da detta utenza, anche Guarino Massimo, successivamente arrestato, perché sorpreso in possesso, nella sua autovettura, di cocaina, veniva fondata sulle intercettazioni telefoniche, dalle quali emergevano gli stretti contatti tra l’imputato ed il Guarino Massimo, detto “Cantalupo”, che, nonostante il linguaggio criptico, risultavano finalizzati allo spaccio di stupefacenti e che consentivano l’arresto di quest’ultimo dopo gli accordi telefonici presi con il primo, nonché l’esistenza di una solida rete organizzativa dedita al traffico di eroina e cocaina nella provincia di Perugia, facente capo all’imputato; veniva fondata suoi movimenti del Concione, la notte tra il 5 ed il 6 agosto, attraverso le cellule agganciate, che consentivano di collocare l’incontro tra i due in località Pontevallecerppi; veniva fondata sulla consulenza medico legale in merito alla morte del Gatta, dovuta ad overdose a seguito dell’assunzione di eroina e cocaina in soggetto in stato di intossicazione alcolica; veniva fondata sulle ammissioni dell’imputato, in sede di interrogatorio reso al termine dell’udienza per rito abbreviato, di aver conosciuto il Gatta attraverso il comune amico Scherillo Salvatore, e di aver ricevuto da costui richiesta di consumare insieme cocaina.

Escludeva, infine, il primo giudice l’applicabilità della attenuante di cui all’art. 73, quinto comma, D.P.R. n. 309/90 per la natura, le modalità dello spaccio e l’entità dello stupefacente trattato.

Avverso la sentenza proponeva appello, a mezzo del difensore, l’imputato, chiedendo, preliminarmente, dichiararsi la nullità dell’ordinanza di rigetto del giudizio

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abbreviato condizionato, poiché, pur avendolo ammesso, non ha consentito l’intera produzione documentale, ma solo quella destinata a provare l’attività lavorativa del Concione e non quella proveniente da altro procedimento penale, senza motivare il suo diniego se non con un generico riferimento a ragioni di economia processuale ed essendosi, altresì, venuta a determinare, a seguito del diniego, una incompatibilità del giudice ai sensi dell’art. 34 c.p.p., avendo espresso una valutazione negativa sulle prove richieste dalla difesa; sempre in via preliminare, chiedeva dichiararsi la nullità dell’ordinanza di rigetto della richiesta di rinvio al fine di effettuare la registrazione dell’udienza, quel giorno resa impossibile da inconvenienti tecnici; nel merito, chiedeva l’assoluzione, quantomeno ex art. 530, secondo comma, c.p.p., rilevando che il mancato accoglimento della produzione della sentenza di patteggiamento del Guarino non aveva consentito di acquisire che allo stesso, per la detenzione di gr. 29,754 di sostanza stupefacente, era stata riconosciuta l’ipotesi lieve, deducendo che le ipotesi delittuose configurate a suo carico erano meramente ipotetiche e prive di riscontri, che la risoluzione degli spostamenti del Gatta attraverso l’utenza cellulare, peraltro intestata alla Compas Spa, non coincidevano le dichiarazioni rese dai testi e dalla fidanzata (alla quale il Gatta, verso le ore 23,00, cioè prima dell’asserito acquisto dello stupefacente dall’imputato, riferì di sentirsi poco bene), che esso appellante si recò presso la località di Pontevalleceppi, perché lì era la sua casa e che vi era la prova che il Gatta, quella sera, sentì anche altre persone; deduceva, quanto all’imputazione di cui al capo c), l’assenza di motivazione della condanna, non avendo il giudice delineato quale fosse la solida rete organizzativa, dal momento che non fu configurata alcuna associazione, che aveva fornito spiegazioni sulla provenienza del suo cellulare e, quanto al quantitativo sequestrato al Guarini, se si poteva convenire, sulla base di quanto emerso dalle intercettazioni, che allo stupefacente in questione fossero interessate più persone, risultava altrettanto plausibile la destinazione all’uso personale.

In subordine, ferma l’assoluzione per i capi a) e b), chiedeva l’applicazione della attenuante di cui al quinto comma dell’art. 73 D.P.R. 309/90 per il delitto di cui al capo c); in ulteriore subordine, chiedeva la riduzione della pena al minimo edittale.

All’udienza odierna, proveniente da rinvio per legittimo impedimento dell’imputato, acquisita la memoria della difesa di p.c., sentite le dichiarazioni spontanee rese dall’imputato, sulle conclusioni delle parti, questa Corte ha deciso come in dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, va rilevato che la notifica all’imputato, ai sensi dell’art. 157, comma 8 bis, c.p.p., risulta essere stata regolare, poiché il rifiuto del difensore di fiducia di accettare la notificazione di atti diretti al proprio assistito, per produrre i suoi effetti, deve essere fatta immediatamente dopo l’atto di nomina, senza attendere la notifica di un atto del procedimento (da ultimo, Cass., sez. IV, 19 febbraio - 7 aprile 2009, n. 15019); ciò che nel caso in esame non risulta essere avvenuto; in ogni caso, l’atto ha raggiunto il suo scopo, essendosi l’imputato presentato in udienza.

Le questioni di rito, sollevate dall’appellante, non possono essere accolte.

Ed invero, avverso l’ordinanza del GUP di rigetto del giudizio abbreviato condizionato ed avverso l’ordinanza con la quale è stato ammesso il giudizio abbreviato condizionato, ma limitando la produzione documentale, l’imputato, non solo non ha proposto, come avrebbe dovuto, ricorso per cassazione (Cass., sez. VI, 23 ottobre - 14 novembre 2008, n. 42696), ma, specificamente interpellato, ha richiesto procedersi con il giudizio abbreviato allo stato degli atti (v. verbale udienza 26 settembre 2006), con ciò esplicitamente rinunciando alla acquisizione di documentazione diversa da quella concernente la sua attività lavorativa.

In ogni caso, alla odierna udienza, nulla opponendo il procuratore generale e la difesa di parte civile, è stata acquisita la sentenza del GUP di Perugia 28 aprile 2004, riguardante Guarino Massimo, produzione già richiesta in primo grado, sicché all’imputato sono state assicurate tutte le possibili garanzie.

Né può lamentare una situazione di incompatibilità nel fatto che sia stato lo stesso giudice che ha rigettato la richiesta di giudizio abbreviato condizionato a condurre il giudizio abbreviato, non rientrando il caso nella previsione di cui all’art. 34 c.p.p., atteso che non può essere negata...

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