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AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine1293-1304

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@TRIBUNALE PENALE DI SALERNO uff. gip, 17 luglio 2010, N. 334. Est. Di Nicola – Imp. V.R.

Circostanze del reatoAggravantiAggravante speciale dell’utilizzazione del metodo mafiosoPresuppostiEsistenza di un’associazione mafiosa e necessaria partecipazione ad essa dell’autore del reatoIrrilevanzaRagioni.

Circostanze del reatoAggravantiAggravante speciale dell’utilizzazione del metodo mafiosoPresuppostiAssoggettamento della vittimaIrrilevanzaRagioni.

IncendioDanneggiamento seguito da incendioDiscrimineElemento psicologicoConnotati.

Circostanze del reatoAggravantiMinorata difesa pubblica o privataTempo di notteIntegrazione dell’aggravante di cui all’art. 61, c. 1, n. 5, c.p.Condizioni.

Circostanze del reatoAggravantiMotivi abietti o futiliMotivo abietto consistito nell’adozione del metodo mafiosoConcorso di circostanzePossibilitàCondizioniAssorbimentoCondizioniFattispecie.

L’aggravante di cui all’art. 7 della legge n. 152 del 1991 non richiede, ai fini della sua configurabilità, la necessaria partecipazione dell’agente ad un sodalizio mafioso, sussistendo una sovrapponibilità solo eventuale tra il metodo mafioso rilevante ai sensi dell’art. 416 bis c.p. e quello richiesto ai fini dell’integrazione della suddetta aggravante giacché il primo costituisce la connotazione strutturale di un fenomeno associativo complesso ed implica il ricorso ad un’attività durevole spiegata attraverso i contenuti tipici descritti dalla fattispecie incriminatrice ma non esige che le condizioni tipiche del sodalizio mafioso debbano necessariamente tradursi in ogni singolo atto concreto del programma di delinquenza e cioè riproporsi in qualsiasi manifestazione della vita dell’associazione mafiosa. Invece, l’avvalersi della forza di intimidazione del vincolo associativo, di cui alla fattispecie circostanziata, si aggancia per definizione alle modalità concrete di realizzazione di un circoscritto fatto delittuoso, cui necessariamente accede, con la conseguenza che è nell’attualità del singolo episodio criminoso che vanno ricercate le note tipiche che connotano la fattispecie circostanziata, con la conseguenza che, integrate le predette condizioni e dunque evocato il potenziale di intimidazione corrispondente alle note tipiche descrittive dell’aggravante, non ha senso, in conformità alla ratio dell’aggravante stessa, accertare se esista una associazione mafiosa e se l’autore del reato aggravato dal metodo mafioso ne faccia o meno parte perché - una volta che sia stata realizzata una condotta la quale sia inequivocabilmente riconoscibile in termini di sicura e precisa evocazione del potenziale intimidativo proprio di un sodalizio mafioso - un tale accertamento non è necessario non essendo i requisiti della esistenza dell’associazione mafiosa o della appartenenza ad essa richiesti dalla legge come elementi costitutivi dell’aggravante. (d.l. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7; c.p., art. 416 bis) (1)

La condizione di assoggettamento della vittima, conseguente all’adozione del metodo mafioso, non esige che la vittima stessa debba necessariamente cedere al volere criminale del soggetto agente, omettendo di denunciare i fatti, poiché il raggio dell’aggravante, sulla base della lettera e dello spirito della norma, è disegnato in funzione del comportamento realizzato dall’agente e non in funzione del comportamento della vittima, essendo l’assoggettamento una conseguenza derivata della condizione di essersi avvalso della forza di intimidazione. (d.l. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7; c.p., art. 629) (2)

Il reato previsto dall’art. 424 c.p. si distingue da quello previsto dall’art. 423 c.p. in base al diverso atteggiarsi dell’elemento soggettivo del reato in relazione all’evento preso di mira e dunque voluto dall’agente, nel senso cioè che, mentre nella fattispecie incriminatrice di cui all’art. 423 c.p., l’agente deve volere l’evento che, nella struttura del modello legale del reato, è costituito dall’incendio - ossia dal divampare di un fuoco avente caratteristiche tali, per proporzione e violenza, da porsi come effettivo pericolo per l’incolumità pubblica, giacché solo un evento siffatto rientra nel quadro di proiezione della volontà e perciò del dolo - viceversa, nella fattispecie legale di cui all’art. 424 c.p., l’agente compie l’azione tipica per la finalità esclusiva di danneggiare la cosa altrui, volendo pertanto soltanto recare danno ad essa col fuoco ed il pericolo dell’incendio o addirittura l’incendio si verificano come conseguenza non voluta dell’azione ossia indipendentemente dalla volontà dell’agente stesso. (c.p., art. 423; c.p., art. 424) (3)

L’aggravante della minorata difesa è configurabile solo al cospetto di elementi dai quali emerga l’esistenza di un concreto ostacolo alla difesa e cioè al cospetto di elementi che siano sintomatici di una obiettiva situa-Page 1294zione di particolare vulnerabilità della vittima, anche se insorta occasionalmente ed indipendentemente dalla volontà dell’agente, con la conseguenza che la commissione del reato in tempo di notte non determina, per ciò solo, l’insorgere di una situazione di debolezza del soggetto passivo, che agevoli l’agente nella commissione del fatto delittuoso, laddove, come nella specie, il luogo del commesso reato era o doveva essere sorvegliato per espressa ammissione della persona offesa. (c.p., art. 61; c.p., art. 424) (4)

L’aggravante dei motivi abietti (art. 61, n. 1, c.p.) è compatibile con quella di cui all’art. 7, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203 a condizione che la prima, qualora contestata per aver agito in un contesto di criminalità organizzata ed al fine di incrementare lo sfruttamento di una determinata porzione di territorio attraverso ulteriori attività delittuose di tipo mafioso, risulti autonomamente caratterizzata da un quid pluris rispetto alla finalità di consolidamento del prestigio e del predominio sul territorio del gruppo malavitoso. In caso contrario, l’aggravante di cui all’art. 7, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203 assorbe la circostanza comune ex art. 61, n. 1, quando i motivi abbietti siano stati ravvisati tanto nel fatto di avere agito al fine di agevolare l’attività di un sodalizio mafioso e tanto nel fatto di aver posto in essere la condotta vietata avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416 bis c.p. (Fattispecie nella quale è stata esclusa l’aggravante dei motivi abietti, pur avendo l’imputato agito con metodo mafioso per rappresaglia contro il licenziamento del figlio). (d.l. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7; c.p., art. 61) (5)

(1) In merito alla configurabilità della circostanza aggravante prevista dall’art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203, si vedano Cass. pen., sez. VI, 9 aprile 2009, Marsala, in questa Rivista 2010, 308; Cass. pen., sez. I, 9 aprile 2004, Totaro, ivi 2005, 206; Cass. pen., sez. II, 12 ottobre 1998, Monteforte, ivi 1999, 302 e Cass. pen., sez. IV, 21 gennaio 1997, Mastrorosa, ivi 1998, 196.

(2) Per Cass. pen., sez. V, 10 luglio 2009, Russo, in questa Rivista 2010, 785, ricorre la circostanza di cui all’art. 7 D.L. n. 152/91 nel delitto di estorsione se si riscontra che la condotta minacciosa, oltre ad essere obiettivamente idonea a coartare la volontà del soggetto passivo, sia espressione di capacità persuasiva in ragione del vincolo dell’associazione mafiosa e sia, pertanto, idonea a determinare una condizione d’assoggettamento e d’omertà.

(3) Sono in linea con quanto espresso nella massima in epigrafe Cass. pen., 13 febbraio 2009, Cerasuolo, in questa Rivista 2010, 200; Cass. pen., sez. I, 13 giugno 2003, Sgambellone, ivi 2005, 89 e Cass. pen., sez. I, 22 ottobre 1998, Calabrò, ivi 1999, 307.

(4) Cfr. Cass. pen., sez. I, 23 settembre 1987, Arena, in questa Rivista 1988, 644.

(5) Si veda Cass. pen., sez. V, 18 dicembre 2006, Lupo, in questa Rivista 2007, 916, secondo cui, allorché siano contestate, in relazione allo stesso reato, le circostanze aggravanti di aver agito al fine di agevolare l’attività di un’associazione di tipo mafioso e di aver agito per motivi abietti e il motivo abietto venga identificato per intero nella predetta finalità, l’aggravante comune deve essere assorbita in quella speciale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

(Omissis)

1.3. Il presente procedimento trae origine da una più ampia e complessa vicenda processuale che ha visto V.R. accusato di associazione per delinquere di stampo camorristico nonché di reati scopo aggravati dal metodo e dall’agevolazione mafiosa.

1.3.1. V.R. è stato, tra l’altro, accusato (capi 137, 138 e 139 del primitivo procedimento n. 10450 del 2004 RGNR) di aver commesso alcune estorsioni in danno di M.C. e, nel corso del processo principale, l’imputato confessava di essere l’autore di un incendio della cabina comandi delle attrezzature per la lavorazione del calcestruzzo presso l’impianto gestito dal M., fatto per il quale non si era proceduto a causa della carenza di elementi probatori circa la riconducibilità del fatto ad un autore noto.

1.3.2. Pertanto, nel corso del giudizio abbreviato in ordine al procedimento n. 10450 del 2004 RGNR, V.R., nell’interrogatorio reso all’udienza del 29 aprile 2009, ammetteva di aver incendiato “la cabina del cemento” perché il M. aveva manifestato l’intenzione di licenziare il figlio del dichiarante, che lavorava “in nero” presso il M. stesso, e che fu poi effettivamente licenziato, sebbene per facta concludentia non esistendo tra le parti un formale rapporto di lavoro.

A domanda del pubblico ministero, il V.R. riferiva di aver divelto con un calcio la porta della cabina e di aver utilizzato la benzina per incendiare i comandi dell’impianto.

Sosteneva di averne parlato con il M. ma di non avergli riferito di essere stato l’autore dell’incendio.

1.3.3. Sulla base di queste dichiarazioni è...

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