Merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine933-946

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@TRIBUNALE CIVILE DI VENEZIA 23 agosto 2010, n. 1244. Est. Marra – Ric. A. ed altri c. G. e Sara Assic. spa

Risarcimento del dannoParenti della vittima (morte di congiunti)Diritto al risarcimentoDanno tanatologicoSussistenzaLiquidazioneCriteri.

Il danno tanatologico (nella specie conseguente a sinistro stradale), inteso come lesione del bene vita e tutelato dall’art. 2 Cost., è configurabile e risarcibile. La sua liquidazione, in difetto di criteri tabellari in materia ed in applicazione del principio di equità, deve essere effettuata sulla base delle tabelle elaborate dai tribunali per la quantificazione del danno biologico. (c.c., art. 2043; c.c., art. 2059) (1)

    (1) La sentenza in epigrafe si pone in contrasto con quanto affermato unanimemente dalla giurisprudenza di legittimità che, dopo le sentenze delle SS.UU. 11 novembre 2008, n. 26972, 26973 (pubblicata in questa Rivista 2009, 25), 26974 e 26975, ha negato l’autonoma risarcibilità del danno tanatologico o da morte. In tal senso si vedano le sentenze Cass. civ. 30 settembre 2009, n. 20949, ivi 2010, 18; Cass. civ. 27 maggio 2009, n. 12326, e Cass. civ. 13 gennaio 2009, n. 458, ivi 2009, 691 alla cui ampia nota si rimanda.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione i ricorrenti, indicati in epigrafe, ... Angela e ... ... anche quali esercenti la potestà genitoriale sui rispettivi figli, Debora e ... e ... Alice, esponevano che:

erano rispettivamente nell’ordine i figli e i nipoti ex filio di ... Severina, deceduta in un incidente automobilistico verificatosi in data 4 settembre 2005 intorno alle ore 17.15, sulla statale 52 denominata Carnica, a causa. dell’uscita di strada della vettura condotta da ... Giorgio che ne aveva perso il controllo e a bordo della quale si trovava quale passeggera insieme con la figlia Silvia e la nipote ... Alice;

tutti gli occupanti del mezzo erano stati soccorsi e trasportati in ospedale ove la ... ricoverata d’urgenza con la diagnosi di “shock emorragico in trauma addominale chiuso”, veniva subito sottoposta ad intervento di laparotomia esplorativa per emoperitoneo, intervento che si rivelava inutile tanto che la predetta decedeva alle ore 2.15 del 5 settembre;

il consulente tecnico designato dal P.M. nell’ambito del procedimento penale avviato a carico di ... Giorgio individuava quale causa della morte della ... lo “shock emorragico in politrauma da sinistro stradale con emotorace bilaterale da fratture costali multiple, ampie soffusioni ecchimotiche della parete toracica ed addominale”;

Silvia e ... Alice riportavano le lesioni descritte nella documentazione medica allegata, in particolare “trauma alle ginocchia” la ... e “trauma contusivo distorsivo alla caviglia destra” la ..., a cui facevano seguito periodi di malattia rispettivamente di cinque e dieci giorni;

che tutti tre i figli avevano con la madre un rapporto intenso ed una frequentazione assidua convivendo ancora con genitori Matteo e abitando a breve distanza dalla casa della famiglia d’origine le figlie;

assiduo era anche il rapporto tra i nipoti e la nonna, la quale si era occupata dei minori coadiuvando i genitori nella loro crescita;

la ... era una donna attiva e si occupava in prima persona della cura della casa e delle esigenze del coniuge e del figlio Matteo, con lei ancora convivente;

tanto premesso convenivano in giudizio ... Giorgio, quale conducente e proprietario della vettura, e la Sara Assicurazioni S.p.a., Compagnia assicuratrice del mezzo e - previo accertamento ex artt. 2043 e 2054 c.c. della responsabilità colposa del ... nella causa del sinistro - chiedevano la condanna della Compagnia al risarcimento in proprio favore dei danni subiti e subendi, iure proprio e iure hereditatis dai ricorrenti in conseguenza del decesso della congiunta da liquidarsi in via equitativa, ... Silvia e ... Alice chiedevano anche il risarcimento del danno non patrimoniale correlato alle lesioni subite, oltre rivalutazione ed interessi da calcolarsi almeno al tasso del 5% dall’epoca del sinistro.

... Giorgio rimaneva contumace mentre Sara Assicurazioni S.p.a. si costituiva in giudizio e faceva presente che i fratelli della ... avevano istaurato davanti al Tribunale di Roma causa civile in relazione al medesimo sinistro il cui ricorso introduttivo era stato depositato in data 7 marzo 2007 e chiedevano la riunione del presente giudizio a quello pendente davanti al Tribunale di Roma; evidenziavano che, già prima del deposito del ricorso, erano stati erogati a ... Matteo la somma di € 82.7780,00, a ... Angela la somma di € 72.430,00, a ... Silvia la somma di € 72.430,00; contestava la legittimazione passiva [rectius attiva] dei nipoti della ..., dichiarava di non contestare la responsabilità del ... essendo l’infortunio addebitabile ad un probabile colpo di sonno del conducente della vettura ma eccepiva la nullità del ricorso attesa la genericità delle domande e comunque ne contestava il fondamento dovendosi considerare le somme già versate satisfattive dei danni patiti.

Espletate le prove testimoniali ammesse, autorizzato il deposito di note difensive, la causa veniva decisa come da dispositivo di seguito trascritto.

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MOTIVI DELLA DECISIONE

Il contenuto del ricorso consente la adeguata individuazione delle pretese attoree.

La mancanza di quantificazione delle somme richieste a titolo di risarcimento del danno in materia governata dal disposto dall’art. 1226 c.c., richiamato dall’art. 2056 c.c., non inficia la validità della domanda.

La questione relativa. alla legittimazione di ... Debora, ... Samuele e ... Alice, qui legalmente rappresentati dalle rispettive madri, attiene al merito della controversia, al se cioè abbiano titolo o non di pretendere un risarcimento per la perdita del congiunto, non anche al diverso profilo della legittimazione ad agire. Non rileva in alcun modo la pendenza di causa presso altro Tribunale instaurata da altri congiunti i quali abbiano fatto valere titoli autonomi rispetto a quelli azionati nel presente giudizio.

La dinamica del sinistro e la responsabilità del conducente non sono contestate dalla Compagnia Assicuratrice.

Le risultanze del rapporto dei Carabinieri in atti confortano in ogni caso l’assunto attoreo.

... Giorgio è rimasto contumace con ciò rinunziando ad allegare e provare eventuali circostanze a sé favorevoli sicché, anche attraverso la presunzione di cui all’art. 2054 c.c., deve ritenersi provata la sua responsabilità rispetto all’accaduto.

Passando all’esame delle pretese avanzate dai ricorrenti, premesso che il decesso della ... fu determinato dai traumi subiti nel sinistro stradale in questione (si veda il verbale di riconoscimento e di accertamento della causa della morte redatto in data 5 settembre 2005 con ... in primo luogo esse riguardano la richiesta iure hereditatis del danno da morte della ... conseguito immediatamente ovvero entro un tempo brevissimo dal fatto causativo dell’evento nonché del danno che essi definiscono danno da agonia, inteso quale danno correlato alle sofferenze psichiche e fisiche patite dalla congiunta tra il fatto causativo delle lesioni e il decesso.

Quanto al primo profilo l’orientamento allo stato compatto delle giurisprudenza di legittimità, sia in ambito civilistico sia in ambito lavoristico, è contrario alla risarcibilità del danno da morte o tanatologico, inteso come danno da perdita della vita, sulla base, in sintesi, della duplice considerazione, per un verso, che la morte subitanea non può essere vista come la massima lesione della salute, e quindi come danno biologico, e, per altro verso, che non può verificarsi alcuna perdita effettiva a carico di chi non sia più in vita.

Tuttavia ritiene il giudicante di aderire all’orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito secondo cui il danno tanatologico è configurabile e risarcibile (si vedano tra le altre T. Venezia 15 giugno 2009 in procedimento n. 5492/06, T. Terni 1 marzo 2008 in Corriere merito, 2008, 803 e ss., T. Messina 29 aprile 2004 e T. Venezia 15 marzo 2004 in Foro It., 2004, 1 2256 e ss., T. Brindisi 5 agosto 2002, id. 2002, I, 3494 e ss.; in ambito lavoristico si veda T. Ravenna 9 settembre 2009, reperibili su siti informatici).

Trattasi, è vero, di danno diverso dal danno biologico, inteso quale lesione del diritto alla salute, tutelato dall’art. 32 della Costituzione, essendo esso ricollegabile alla lesione del bene vita, tutelato dall’art. 2 della Costituzione che riconosce come valori fondanti i diritti inviolabili dell’uomo e quindi anche il diritto alla vita.

Se salute e vita sono beni diversi, tale diversità non può però condurre ad affermare la risarcibilità dell’uno e la non risarcibilità dell’altra, entrambi costituzionalmente garantiti.

Sia da un punto di vista naturalistico sia da un punto di vista giuridico, inoltre, danno biologico e perdita della vita sono provocati da una lesione di cui costituiscono l’effetto, l’uno quale espressione della menomazione parziale dell’integrità psico-fisica, l’altra quale espressione di una perdita totale e definitiva qual è la morte.

Non serve affermare che nel momento in cui si verifica quest’ultimo evento, il soggetto non esiste più e ciò impedisce il sorgere stesso del diritto al risarcimento. La lesione con effetto letale immediato si verifica infatti ai danni di un soggetto vivente il quale perde la vita per un fatto illecito. Il diritto al risarcimento che il sistema civilistico ricollega al fatto illecito, quale diritto facente capo al de cuius, entra a far parte dell’eredità poiché secondo il diritto successorio, al momento della morte si apre la successione (art. 456 c.c.) (si veda in particolare T. Brindisi 5 agosto 2002, cit.).

In entrambi i casi ricorre una perdita a carico di un bene costituzionalmente protetto e sarebbe incongruo concludere, che il sistema risacitorio civile si applica alla perdita in cui si compendia il danno biologico e non anche alla morte che costituisce la perdita del bene...

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