Merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine287-307

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@TRIBUNALE CIVILE DI SALERNO sez. I, 19 marzo 2010. Est. Scarpa – Ric. Russo (Avv. Coccoli) c. Bonanni E. ed altri (Avv. Capuano)

Procedimenti sommari – Convalida – Opposizione – Tardiva – Natura – Fasi rescindente e rescissoria – Oggetto del giudizio – Mera denunzia di irregolarità della notificazione – Contestazioni sulla fondatezza della domanda di risoluzione del contratto – Mancanza – Inammissibilità dell’opposizione – Sussiste

Poiché il giudizio di opposizione tardiva alla convalida di sfratto, ex art. 668 c.p.c., ha natura di mezzo di impugnazione speciale, che si articola necessariamente in una duplice fase, rescindente e rescissoria, nella seconda delle quali oggetto del giudizio di merito è il diritto azionato con l’originaria intimazione di licenza o di sfratto dal locatore, l’atto di opposizione non può esaurirsi in una denuncia di irregolarità della notificazione della intimazione, in quanto una siffatta denuncia, se non sia accompagnata da contestazioni sulla fondatezza della domanda di risoluzione del contratto contenuta nella intimazione proposta dal locatore, non è idonea ad aprire la fase rescissoria dell’opposizione e non produce quindi alcun risultato utile per l’opponente. (Cc.p.c., art. 447 bis; c.p.c., art. 668) (1)

    (1) Questione priva, a quanto consta, di precedenti giurisprudenziali utili, come di spunti di dottrina.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 23 settembre 2008 Concetta Russo ha proposto opposizione tardiva alla convalida di sfratto pronunciata il 13 giugno 2008, e notificatale il 3 settembre 2008, ex art. 668 c.p.c.

È pregiudiziale il rilievo in punto di ammissibilità dell’opposizione tardiva alla convalida.

La notificazione dell’intimazione di sfratto fu effettuata nelle forme dell’art. 140 c.p.c. nel domicilio eletto nel contratto di locazione del 1 febbraio 2005 (nel quale la Russo si assume essere subentrata quale cessionaria), corrispondente alla sede legale della società Sirio 2000 s.n.c., originaria conduttrice, sita nell’immobile oggetto di locazione.

Sennonché, la notifica dell’atto di intimazione eseguita presso l’immobile locato, dichiarato dall’originario conduttore come proprio domicilio nel contratto di locazione, ma non più tale, per effetto del mutamento del conduttore in conseguenza di una cessione ex art. 36 l. n. 392/1978, ancorché non equiparabile alla notifica al domicilio eletto ex art. 141 c.p.c. (esclusa dal comma 1 dell’art. 660 c.p.c.), non può ritenersi valida automaticamente, ma è idonea allo scopo solo se sia effettivamente giunta a conoscenza dell’intimato. Il che può nel caso in esame escludersi per effetto della chiusura del locale, adibito ad attività di ristorante, in seguito ad ordinanza comunale del dicembre 2007, prodotta in atti.

Quanto alla notificazione eseguita presso il domicilio della nuova conduttrice Concetta Russo, essendo stata eseguita a mezzo posta, essa risulta sprovvista dell’adempimento previsto nell’ultimo comma dell’art. 660 c.p.c., secondo il quale, se l’intimazione non è stata notificata a mani proprie l’ufficiale giudiziario deve spedire avviso all’intimato della effettuata notificazione a mezzo di lettera raccomandata ed allegare all’originale dell’atto la ricevuta di spedizione (adempimento escluso nel solo caso di notifica a mani proprie dell’intimato, e che quindi va compiuto in ogni altra ipotesi, ivi compresa quella di notificazione a mezzo posta). Per di più, la notifica a mezzo posta dell’intimazione di licenza o di sfratto non a mani proprie avrebbe comportato l’ulteriore necessità che l’agente postale provvedesse a dare notizia alla destinataria dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata, come prescritto dalla novella di cui all’art. 36, comma 2 quater, l. n. 31 del 2008 che ha aggiunto, dopo il comma 5, altro comma all’art. 7 l. n. 890 del 1989.

Pur condivisa quindi l’irregolarità della notificazione dell’intimazione di sfratto, e dunque valutata in parte qua ammissibile l’opposizione tradiva, va subito considerato che Concetta Russo nulla abbia obiettato nel ricorso per opposizione circa la morosità intimata, relativa ai canoni dei mesi di marzo ed aprile 2008, pari a complessivi € 5.000,00.

Invero, l’opposizione tardiva alla convalida ha natura di mezzo di impugnazione speciale, articolato in una duplice fase rescindente e rescissoria. Nella fase rescindente, se il giudice dell’opposizione ravvisa i vizi in procedendo denunciati dall’opponente, deve dichiarare la nullità dell’ordinanza di convalida e revocarla. Tale pronuncia non esaurisce tuttavia il giudizio, ma apre la fase rescissoria, nella quale oggetto del giudizio di merito è il diritto azionato dal locatore con l’originaria intimazione di licenza o sfratto: oggetto del contendere è la fondatezza o meno della pretesa azionata con il procedimento speciale dal locatore.

Tenuto conto della proposizione dell’opposizione ai sensi dell’art. 447 bis c.p.c., occorre notare che il giudizio di merito che si instaura con l’apertura della fasePage 288 rescissoria ha natura di controversia in materia di locazione, con conseguente applicazione del rito di cui alla citata disposizione. Va ancora rilevato che nel giudizio di merito rescissorio, avente ad oggetto la fondatezza della pretesa svolta dal locatore (opposto) nei confronti del conduttore (opponente) con l’originaria intimazione, la posizione sostanziale delle parti non coincide con quella formale. L’opponente assume (o meglio conserva) la veste sostanziale di convenuto e le sue deduzioni, ancorché contenute in un atto di citazione, in quanto volte a contestare la fondatezza dell’avversa pretesa, hanno natura di eccezioni. A sua volta l’opposto, ancorché sia stato formalmente convenuto in giudizio, assume (o meglio conserva) la veste sostanziale di attore. Ora, la pretesa dei locatori-opposti, enunciata con l’intimazione di sfratto per morosità, concerneva l’accertamento di una situazione di morosità nel pagamento dei canoni di un determinato periodo (marzo ed aprile 2008). Al riguardo di tale credito, la conduttrice Russo non ha tempestivamente sollevato nel ricorso di opposizione, ai sensi dell’art. 414 c.p.c., alcuna eccezione.

La nullità della notificazione non può essere invece l’unico oggetto dell’opposizione tardiva ex art. 668 c.p.c. in quanto l’opponente tardivo, come detto, dopo aver provato i requisiti di ammissibilità ai sensi della norma citata, deve dedurre quegli stessi motivi che avrebbe potuto far valere con l’opposizione ordinaria alla convalida. Poiché tale giudizio di merito è precluso, non essendovi contestazione sul credito dei locatori, si deve riconoscere che la Russo intende perseguire un interesse che non è tutelato dalla legge, la quale non consente l’astratta declaratoria di un’ammissibilità di una opposizione tardiva a convalida di sfratto per morosità, senza alcun contenuto effettivo concernente il credito per mancato pagamento del canone alle scadenze. In sostanza, l’opposizione dopo la convalida, prevista dall’art. 668 c.p.c. in caso di irregolarità della notificazione (o di caso fortuito o forza maggiore), non può esaurirsi in una denuncia di tale irregolarità, perché siffatta denuncia, ove non sia accompagnata da contestazioni sulla pretesa creditoria del locatore, e non sia quindi indirizzata all’apertura del giudizio di merito rescissorio, avente ad oggetto la fondatezza della domanda di risoluzione svolta dal medesimo locatore (opposto) nei confronti del conduttore (opponente) con l’originaria intimazione, non è atta ad alcun risultato utile per l’opponente .

L’opposizione dopo la convalida risulta quindi inammissibile.

Le spese del giudizio di opposizione vengono regolate fra le parti secondo l’esito di soccombenza. (Omissis)

@TRIBUNALE CIVILE DI SALERNO sez. I, 29 gennaio 2010. Est. Scarpa – Ric. Autosantoro S.N.C. (Avv. Fasaolino) c. Enel Distribuzione S.P.A. (Avv.ti Salimbene, De Santis e Pilone)

Fallimento ed altre procedure concorsuali – Concordato fallimentare – Assuntore – Locazione ultranovennale avente data certa e regolarmente trascritta – Subentro ex lege – Opponibilità del contratto alla procedura – Durata

Nel caso di locazione ultranovennale, avente data certa e regolarmente trascritta, il curatore (o l’assuntore in sede di concordato fallimentare) può ritenersi subentrato nella locazione opponibile alla procedura non solo nei limiti dei nove anni dall’inizio della medesima locazione, ex art. 2923, comma secondo, c.c., ma per l’intera durata del rapporto. (c.c., art. 2923; r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 80) (1)

    (1) Cfr. Cass. 9 gennaio 2003, n. 111, in questa Rivista 2003, 323 e Trib. Salerno, 26 ottobre 2007, in Giur. merito 2008, 6 1623.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con citazione del 22 giugno 2004 Autosantoro s.n.c., assuntore per concordato fallimentare del Fallimento Meccanica Nese, deducendo di aver conseguito il possesso dei beni della fallita, e di aver constatato l’esistenza di una cabina elettrica con attrezzature Enel nel locale terraneo di via Dei Carrari di Salerno, domandava dichiararsi l’occupazione senza titolo del bene da parte di Enel S.p.A. e ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni, con ordine di immediato rilascio.

Enel Distribuzione s.p.a., quale mandataria di Enel s.p.a, nel costituirsi, oltre a sollevare questioni pregiudiziali di rito, opponeva la sussistenza di un contratto di locazione del 6 marzo 1981, stipulato con la Meccanica Nese per la durata di ventinove anni.

La controversia in esame - in cui l’attore chiede il rilascio dell’immobile perché occupato senza titolo dal convenuto, e non deduce a base della domanda la sussistenza di alcuno dei rapporti di cui all’art. 447 bis c.p.c, nemmeno al fine di chiedere l’accertamento della insussistenza o della sopravvenuta estinzione di alcuno di tali rapporti - va trattata e decisa con il rito ordinario, e non con il rito locativo. La qualificazione giuridica del rapporto...

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