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@TRIBUNALE PENALE DI LA SPEZIA 25 gennaio 2010, n. 3 (ud. 8 gennaio 2010) Pres. Sorrentino – Est. de Bellis – Imp. R. L. F.

Pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio, esercente un servizio di pubblica necessità - Pubblico ufficiale - Amministratore di sostegno - È tale

L’amministratore di sostegno (figura introdotta dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6) riveste la qualità di pubblico ufficiale, in considerazione della sua potestà certificativa nella redazione dei rendiconti periodici al giudice tutelare (vedasi art. 405, comma 4, n. 6, c.c.) (Fattispecie in tema di peculato). (C.p., art. 357; c.c., art. 405) (1)

(1) A quanto ci risulta è la prima sentenza che afferma la natura di pubblico ufficiale dell’amministratore di sostegno. In dottrina, in termini generali, cfr. TAGLIAFERRI CLAUDIO, L’Amministrazione di sostegno, ed. La Tribuna, Piacenza 2007.

@@Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con decreto in data 30 marzo 2009 il Giudice dell’Udienza Preliminare presso il Tribunale della Spezia disponeva il rinvio a giudizio di R. L. F. quale imputata del reato descritto in epigrafe (peculato commesso nella qualità di amministratrice di sostegno).

All’udienza, previa verifica della regolarità della notifica del decreto di citazione, veniva dichiarata la contumacia dell’imputata, non comparsa senza addurre alcun legittimo impedimento, veniva dichiarato aperto il dibattimento e le parti avanzavano le rispettive richieste di prova.

Si procedeva poi all’istruttoria dibattimentale mediante escussione dei testimoni indicati dal P.M. ed ammessi con ordinanza.

Il Pubblico Ministero ed il difensore concludevano come da verbale.

All’esito questo Giudice assolveva l’imputata, in ordine al reato ascritto, alla stregua delle risultanze processuali.

Dall’istruttoria sono infatti emerse le seguenti circostanze.

La teste e parte offesa M.S. riferiva di avere conosciuto l’imputata alcuni anni prima e che l’imputata aveva iniziato ad aiutarla, facendole da mangiare. Per tale servizio la M.S. dava all’imputata la somma di lire 300.000 circa mensili.

Nel corso degli anni la M.S. prestava all’imputata una somma di denaro di circa 14 milioni di lire, somma mai restituita.

Successivamente il giudice tutelare nominava in data 24 luglio 2006 l’imputata amministratrice di sostegno della M.S..

L’imputata era delegata alla riscossione della pensione della parte offesa ed al pagamento dell’affitto della abitazione ove abitava la M.S. e delle bollette delle varie utenze (elettricità, gas, acqua …).

Ad un certo momento si accertava che vi erano omessi pagamenti dell’affitto e delle utenze.

Il giudice tutelare revocava poi l’imputata dall’incarico di amministratore di sostegno in data 30 marzo 2007.

Come testimoniato dal teste F.G., in servizio alla Guardia di Finanza, che procedeva all’acquisizione della documentazione relativa al conto corrente della parte offesa, risultava che l’imputata avesse provveduto a prelievi di contante dal conto corrente della parte offesa, nei termini indicati nel capo di imputazione.

La teste G.S., assistente sociale del Comune della Spezia, riferiva che la Regione Liguria erogava alla parte offesa - per il tramite del Comune - un contributo per aiutarla a pagare l’affitto e che l’imputata si era recata da lei nel dicembre 2006 esponendole che vi erano insoluti nel pagamento di bollette Acam. Tramite successivi accertamenti erano risultate delle morosità per gli anni 2005 e 2006 di circa 1.000 euro.

Risultano inoltre mancati pagamenti delle spese condominiali fra il 2005 ed il 2007 di circa 1.200 euro complessivi (si veda testimonianza G.).

Ritiene innanzi tutto il Tribunale che l’amministratore di sostegno (figura introdotta dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6) rivesta la qualità di pubblico ufficiale. Come noto, l’art. 357 c.p., nel testo sostituito dalla L. 26 aprile 1990 n. 86, art. 17, ricollega esplicitamente la qualifica di pubblico ufficiale non tanto al rapporto di dipendenza tra il soggetto e la pubblica amministrazione, ma ai caratteri propri dell’attività in concreto esercitata dal soggetto agente e oggettivamente considerata.

Di tale attività devono essere presi in esame i singoli momenti in cui essa si attua, disgiuntamente previsti dal legislatore nel secondo comma della norma citata, con riferimento all’esistenza di un contributo determinante dell’agente alla formazione ed alla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione, all’esistenza di poteri autoritativi o certificativi (Sez. un. 27 marzo 1992, dep. 11 luglio 1992, n. 7958).

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In altri termini, per aversi la figura del pubblico ufficiale è sufficiente la titolarità di una potestà autoritativa ovvero certificativa, non dovendosi la pubblica funzione esprimere in potestà autoritativa e certificativa necessariamente congiunte.

L’amministratore di sostegno esplica tutta l’attività giuridica che si rende necessaria per la cura di una persona incapace di provvedere alla tutela dei propri interessi e, in tale veste, esercita una potestà certificativa nella redazione dei rendiconti periodici al giudice tutelare (vedasi art.405 comma 4 n. 6 c.c.).

Del resto, l’incarico de quo è conferito dal giudice per svolgere un’attività “ausiliaria” all’esercizio di una funzione giudiziaria.

La direzione e la vigilanza del giudice e le finalità assegnate all’istituto della amministrazione di sostegno ne rilevano poi chiaramente il carattere pubblicistico dello stesso, regolato da apposite norme del codice civile volte a disciplinare non soltanto per sedes materia istituti privatistici.

Ne discende che la disciplina della tutela è improntata alle caratteristiche proprie degli istituti di diritto pubblico per l’assoluta inderogabilità di tutte le norme che ne regolano l’attività. Le potestà che l’ordinamento attribuisce all’amministratore di sostegno consistono in un complesso di poteri-doveri ricondotti alla funzione che egli è tenuto a esercitare nell’interesse della persona assistita.

I poteri certificativi dell’amministratore di sostegno, propri di ogni pubblico ufficiale, si rinvengono poi negli atti che la legge gli impone di redigere per dar conto della corretta amministrazione dei beni al giudice tutelare.

Ciò premesso, deve osservarsi che a nulla rilevano i fatti pregressi all’imputazione, ed in particolare l’asserita esistenza di un prestito che la parte offesa avrebbe fatto all’imputata per circa 14 milioni di lire.

Il fatto di cui il Tribunale deve invece verificare l’esistenza attiene solo ad una serie di appropriazioni che l’imputata, divenuta amministratrice di sostegno, avrebbe compiuto prelevando denaro dal conto corrente della parte offesa e non destinandolo alla soddisfazione dei bisogni della parte offesa stessa.

I termini temporali dei fatti in esame sono dunque quelli della nomina e della revoca dell’imputata quale amministratrice di sostegno (dal 24 luglio 2006 al 3 aprile 2007).

Risulta dall’esame degli estratti del conto corrente della parte offesa che alla stessa venivano erogati mensilmente una pensione di € 550 ed un contributo del comune della Spezia di € 69,88.

Nell’arco temporale oggetto del capo di imputazione l’imputata ha sicuramente prelevato da tale conto corrente le seguenti somme: € 330 in data 1 agosto 2006; € 200 in data 1 agosto 2006; € 350 in data 1 settembre 2006; € 200 in data 5 settembre 2006; € 540 in data 2 novembre 2006; € 1.100 in data 1 dicembre 2006; € 550 in data 2 gennaio 2007; € 540 in data 1 febbraio 2007). Risultano infatti le sue firme sui documenti bancari che attestano il prelievo di tali somme

Praticamente l’imputata ha prelevato circa € 550 al mese (come media statistica dei vari prelievi), ovvero all’incirca l’importo della pensione che veniva erogata alla parte offesa.

Osserva ora il Tribunale che con tali somme l’imputata procedeva al pagamento dell’affitto della casa della parte offesa (€ 210 mensili, come dal contratto in atto - non risulta infatti alcun mancato pagamento), per cui residua la somma di € 340 circa mensili.

La parte offesa pagava poi la somma di lire 300.000 per i servizi che l’imputata le prestava.

Residuano dunque circa € 200 al mese.

Tenuto conto che l’imputata provvedeva all’acquisto dei generi alimentari e di prima necessità per la parte offesa, pare plausibile che la predetta somma residua di circa € 200 possa essere stata utilizzata esclusivamente per tali necessità e comunque non è stata data la prova da parte dell’accusa di una diversa destinazione a fini personali dell’imputata delle predette somme.

Si osserva inoltre che i mancati pagamenti di spese condominiali e bollette varie sono riferiti ad un arco temporale indistinto che comprende gli anni 2005, 2006 e 2007, laddove però nel 2005 e per metà del 2006 l’imputata non era amministratrice di sostegno.

Da ultimo, si rileva che l’incarico di amministratore di sostegno è stato revocato all’imputata dal giudice tutelare non per inadempienze, bensì su richiesta della stessa imputata e per motivi di salute della stessa.

Riassuntivamente, non vi è prova certa che l’imputata abbia utilizzato il denaro prelevato a fini personali anziché per il soddisfacimento delle esigenze di vita della parte offesa.

L’imputata va conseguentemente mandata assolta perché il fatto non sussiste, sia pure con formula dubitativa. (Omissis)

@TRIBUNALE PENALE DI CAMERINO 19 gennaio 2010 Est. Potetti – imp. X.

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