DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2002 - Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonche' delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI su proposta del MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE e sentito IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Visto l'art. 2, comma 1, lettere b) e c), comma 2 e comma 3, della legge 8 luglio 1986, n. 349; Visto l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203; Visto il decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22, recante: "Disposizioni urgenti per l'individuazione della disciplina relativa all'utilizzazione del coke da petrolio (pet-coke) negli impianti di combustione"; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare l'art. 83, comma 1, lettera g), relativo alla "Determinazione delle caratteristiche merceologiche, aventi rilievo ai fini dell'inquinamento atmosferico, dei combustibili e dei carburanti, nonche' alla fissazione dei limiti del tenore di sostanze inquinanti in essi presenti"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391, "Regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n.

615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici"; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 8 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 1989, recante limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 30 luglio 1990, recante linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991, che fissa i "Criteri per l'elaborazione dei piani regionali per il risanamento della qualita' dell'aria"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio 1991, recante modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attivita' a ridotto inquinamento atmosferico, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 luglio 1989; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.

412, "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia" e sue modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1994, n. 420, "Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 1995, recante disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico nonche' delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione; Visto il decreto ministeriale del 22 maggio 1998, n. 219, che fissa "Modalita' di applicazione del trattamento agevolato per il biodiesel e criteri di ripartizione del contingente agevolato"; Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 "Attuazione della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento"; Visto il decreto direttoriale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette del Ministero delle finanze del 20 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000, recante caratteristiche tecniche delle emulsioni di olio da gas ed olio combustibile denso con acqua, destinate alla trazione ed alla combustione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio 7 settembre 2001, recante recepimento della direttiva 99/32/CE, relativa alla riduzione del tenore di zolfo in alcuni combustibili liquidi; Considerata l'opportunita' di aggiornare ed integrare il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 1995 al fine di assicurare una maggiore protezione dell'ambiente e della salute umana; Sentita la Commissione interministeriale di cui all'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 1995; Vista la deliberazione del CIPE del 19 novembre 1998, recante linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra; Espletata la procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, che codifica la procedura istituita con la direttiva 83/189/CEE; Sentito il parere della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, unificata con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 28 febbraio 2002; Decreta

Art. 1.

Ambito di applicazione 1. Il presente decreto stabilisce le caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico nonche' le caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione.

  1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono in conformita' ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.

    Art. 2.

    Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per

    a) combustibili per uso industriale: combustibili utilizzati negli impianti disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, nonche' quelli utilizzati nelle attivita' di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, ovvero negli impianti indicati nel punto 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989; b) combustibili per usi civili: combustibili utilizzati negli impianti termici non inseriti in un ciclo di produzione industriale; c) luogo di produzione di uno o piu' combustibili: area delimitata in cui sono localizzati uno o piu' impianti destinati alla produzione di detti combustibili; d) potenza termica nominale dell'impianto di combustione

    prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile utilizzato e della portata di combustibile bruciato al singolo focolare dell'impianto di combustione, cosi' come dichiarata dal costruttore, espressa in Watt termici o suoi multipli. Per focolare si intende la parte di un impianto termico nella quale brucia il combustibile. Ogni focolare costituisce un'unita' termica. Ai soli fini della definizione dei valori limite di emissione e dell'applicabilita' dell'art. 2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, la potenza termica nominale da considerare e' la somma delle potenze termiche nominali dei singoli focolari, salvo diverse valutazioni dell'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione.

  2. Sono in ogni caso compresi fra gli impianti di cui al comma 1, lettera b), quelli aventi le seguenti destinazioni d'uso

    a) riscaldamento o climatizzazione di ambienti; b) riscaldamento di acqua calda per utenze civili; c) cucine, lavaggio stoviglie, sterilizzazione e disinfezione mediche; d) lavaggio biancheria e simili; e) forni da pane; f) mense ed altri pubblici esercizi destinati ad attivita' di ristorazione.

    Titolo I Combustibili e caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione per uso industriale

    Art. 3.

    Combustibili consentiti 1. Salvo quanto indicato nei successivi articoli e fermi restando, anche in relazione a quanto prescritto dai successivi commi, i poteri attribuiti alle regioni dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio...

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