Organizzazione e disciplina del mercato del lavoro: regimi autorizzatori e trasparenza del mercato del lavoro.

Alle direzioni regionali del lavoro Alle direzioni provinciali del lavoro Loro sedi Alla Regione siciliana - Palermo Assessorato lavoro Ufficio Regionale del lavoro Ispettorato del lavoro Alla provincia autonoma di Bolzano Assessorato lavoro - Bolzano Alla provincia autonoma di Trento Assessorato lavoro - Trento All'INPS Direzione generale - Roma All'INAIL Direzione generale - Roma Alla direzione generale AA.

GG.R.U.A.I. Divisione VII - Sede Al SECIN - Sede

Il nuovo regime autorizzatorio in materia di organizzazione e disciplina del mercato del lavoro di cui al Titolo II del

decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e' operativo dal 2 luglio 2004, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto 5 maggio 2004, con cui sono stati specificati i requisiti di cui devono essere in possesso le agenzie per il lavoro e, segnatamente, la disponibilita' di uffici in locali idonei allo specifico uso e di adeguate competenze professionali. Con la pubblicazione del decreto 5 maggio 2004 prende contestualmente vigore anche il decreto 23 dicembre 2003 relativo alle modalita' di presentazione della richiesta di autorizzazione di cui al comma 2, dell'art. 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e ad ogni altro profilo inerente l'organizzazione e le modalita' di funzionamento dell'albo delle agenzie per il lavoro.

Ad integrazione dei primi chiarimenti interpretativi e operativi forniti con le circolari n. 25 del 24 giugno 2004 e n. 27 del 2 luglio 2004, in materia di agenzie per il lavoro, si forniscono ora le seguenti e ulteriori precisazioni.

  1. Personale qualificato di cui devono disporre le singole unita' organizzative delle agenzie per il lavoro.

    In relazione al paragrafo 6.1 della circolare n. 25 del 24 giugno 2004, dedicato al personale delle agenzie per il lavoro, preme precisare quanto segue

    1. e' soddisfatto quanto stabilito dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la' dove i requisiti di professionalita' dei dipendenti delle agenzie per il lavoro, previsti dal decreto ministeriale 5 maggio 2004 siano posseduti da due dipendenti per regione, fermo restando che tali requisiti debbono essere posseduti da quattro unita' nella sede principale; b) nelle restanti unita' organizzative (filiali) e' invece sufficiente, come indicato dalla circolare 24 giugno 2004, che siano presenti figure professionali ´qualificateª nel senso di personale che abbia un profilo professionale adeguato all'esercizio della specifica attivita' oggetto della autorizzazione. Quindi soggetti che abbiano maturato esperienza nel settore della gestione o della ricerca e selezione del personale o della fornitura di lavoro temporaneo o della ricollocazione professionale o dei servizi per l'impiego o della formazione professionale o di orientamento o della mediazione tra domanda ed offerta di lavoro o nel campo delle relazioni sindacali ovvero che abbiamo conseguito un titolo di studio (laurea) in una materia inerente...

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