Determinazione delle modalita' per la vendita sul mercato, per l'anno 2005, dell'energia elettrica, di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: il decreto legislativo n. 79/1999) ed in particolare l'art. 3, comma 12, che prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio provvedimento, determina la cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica, comunque prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'Enel S.p.a. al gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.; Visti altresi' gli articoli 1, comma 2 e 3, commi 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che prevedono che gli indirizzi strategici ed operativi del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. sono definiti dal Ministro delle attivita' produttive; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 gennaio 2000, concernente l'assunzione della titolarita' e delle funzioni da parte del gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. a decorrere dall'1° aprile 2000; Viste le ordinanze della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della protezione civile 12 giugno 2000, n. 3060 e 6 luglio 2000, n. 3062; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 novembre 2000, emanato in attuazione dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999, concernente la cessione dei diritti e delle obbligazioni relativi all'acquisto di energia elettrica prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'Enel S.p.a. al gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., come integrato e modificato dal decreto del Ministro delle attivita' produttive 10 dicembre del 2001; Considerato che, ai sensi delle disposizioni della direttiva europea 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, hanno diritto alla qualifica di cliente idoneo, tutti i clienti finali non civili; Vista la deliberazione 13 marzo 2003, n. 20/03 dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, concernente la definizione di modalita' per il riconoscimento e la verifica della qualifica di cliente idoneo ed altri obblighi di informazione; Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 2003, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 199 alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2003, concernente l'approvazione del testo integrato della disciplina del mercato elettrico e l'assunzione di responsabilita' del gestore del mercato elettrico S.p.a.

relativamente al mercato elettrico a decorrere dall'8 gennaio 2004; Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2003, concernente l'assunzione della titolarita' delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della societa' Acquirente unico a decorrere dall'1° gennaio 2004 e direttive alla medesima societa', ed in particolare l'art. 3, relativo alle modalita' di approvvigionamento previste al fine di assicurare la copertura della domanda minimizzando i costi ed i rischi di approvvigionamento, tra cui rientra la partecipazione della stessa societa' alle procedure per l'assegnazione di capacita' produttiva per l'acquisto dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, secondo modalita' e quote di capacita'...

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