DECRETO 22 novembre 2002 - Modalita' per la vendita sul mercato, per l'anno 2003, dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in particolare l'art. 3, comma 12, che prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio provvedimento, determina la cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica, comunque prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'E.N.E.L. S.p.a. al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 gennaio 2000, concernente l'assunzione della titolarita' e delle funzioni da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. a decorrere dal 1 aprile 2000; Visti altresi' gli articoli 1, comma 2, e 3, commi 2 e 4 del citato decreto legislativo n. 79/99, che prevedono che gli indirizzi strategici ed operativi del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. sono definiti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 novembre 2000, emanato in attuazione dell'art. 3, comma 12, del citato decreto legislativo n. 79/99, concernente la cessione dei diritti e delle obbligazioni relativi all'acquisto di energia elettrica prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'E.n.e.l S.p.a. al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., come integrato e modificato dal decreto del Ministro delle attivita' produttive del 10 dicembre 2001; Considerata l'opportunita' di emanare disposizioni per il collocamento sul mercato nell'anno 2003 dal parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. dell'energia elettrica ritirata ai sensi dei decreti ministeriali sopra indicati, mediante procedure concorsuali, ad un prezzo base che rifletta il costo di produzione dell'energia elettrica e valorizzando eventuali disponibilita' della domanda a contribuire, attraverso l'interrompibilita' o la modulabilita' dei carichi, alla sicurezza del sistema elettrico nazionale

Considerato che l'autorita' per l'energia elettrica e il gas aggiorna, con proprie delibere, il costo unitario variabile riconosciuto per l'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali; Considerato che, nell'anno 2001, il rapporto tra la produzione netta di origine termoelettrica e la disponibilita' totale per il sistema elettrico nazionale pari alla produzione netta piu' le importazioni nette e' risultato uguale al 65,9%; Considerato che valori di riferimento per i costi di esercizio, manutenzione e spese generali connesse, nonche' per il costo di impianto, sono definiti al titolo II, comma 2, della deliberazione del Comitato interministeriale prezzi del 29 aprile 1992, e sono aggiornati dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico con cadenza annuale; Ritenuto opportuno prevedere analoghe modalita' di attuazione per quanto previsto dallo stesso art. 3, comma 12, del decreto...

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