REGOLAMENTO REGIONALE 16 dicembre 2011, n. 12 - Regolamento per l'organizzazione comune dei mercati agricoli limitatamente al settore ortofrutticolo, in attuazione del regolamento (CE) n. 361/2008 del Consiglio del 14 aprile 2008 (che modifica il regolamento CE n. 1234/2007 recante organizzazione comune di mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli - regolamento unico OCM) e delle relative disposizioni applicative.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 48 del 28 dicembre 2011) LA GIUNTA REGIONALE ha adottato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Emana

il seguente regolamento:

Art. 1 (Oggetto) 1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 1, comma 46, della legge regionale 11 agosto 2008, n.14 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio), attua il regolamento (CE) n. 361/2008 del Consiglio, del 14 aprile 2008 (che modifica il regolamento CE n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli -regolamento unico OCM) e le relative disposizioni applicative, limitatamente all'organizzazione comune dei mercati nel settore ortofrutticolo.

Art. 2

(Riconoscimento delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli OP) 1. La Regione riconosce le organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di seguito denominate OP, che perseguono le finalita' di cui all'art. 122, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n.

1234/2007, hanno come attivita' principale, ai sensi dell'art. 26 de] regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011 (recante modalita' di applicazione del regolamento CE n.

1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati), la concentrazione dell'offerta e la commercializzazione dei prodotti dei soci per i quali sono riconosciute e soddisfano i requisiti di cui all'art. 3.

Art. 3 (Requisiti per il riconoscimento delle OP) 1. La Regione riconosce le OP che:

  1. assumono una delle forme giuridiche societarie previste dall'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 (Regolazione dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38);

  2. soddisfano i requisiti di cui agli articoli 125-bis e 125-ter del regolamento (CE) n. 1234/2007;

  3. soddisfano gli ulteriori requisiti di cui al decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali 3 agosto 2011, n. 5463 (Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi), di seguito denominato decreto MIPAAF.

  4. raggiungono i livelli di valore minimo di produzione commercializzata con riferimento ai parametri di riconoscimento regionale indicati nell'allegato A.

    1. In particolare, le OP:

  5. hanno la sede legale nel territorio regionale;

  6. hanno un numero minimo di produttori pari a cinque;

  7. realizzano, all'interno del territorio regionale, il prodotto o i gruppi di prodotto che concorrono a formare il maggior valore della produzione commercializzata;

  8. operano con riferimento al prodotto o ai gruppi di prodotto precisati nella domanda di riconoscimento di OP, sulla base dell'elenco di prodotti e gruppi di prodotto contenuto nell'allegato A;

  9. assicurano ai soci produttori il controllo democratico delle decisioni da attuare in materia di gestione e funzionamento della OP, prevedendo anche che un unico socio non possa detenere piu' del 35 per cento delle quote sociali con diritto di voto della OP o piu' del 35 per cento dei diritti di voto della OP.

    1. La struttura regionale competente in materia di agricoltura, di seguito denominata struttura regionale competente, comunica al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e, in qualita' di Organismo pagatore, all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata AGEA, i livelli di valore minimo di produzione commercializzata di cui all'allegato A.

      Art. 4 (Richiesta di riconoscimento della OP) 1. La OP che intende ottenere il riconoscimento presenta alla struttura regionale competente apposita richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante e redatta sulla base di quanto previsto nell'allegato B. La OP cura, altresi', l'inserimento della richiesta nel sistema informatizzato di cui all'art. 21 del decreto MIPAAF.

    2. La struttura regionale competente, entro tre mesi dalla presentazione della richiesta, verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 sulla base della documentazione presentata e attraverso accertamenti in loco, secondo quanto previsto nell'allegato, parte A, del decreto MIPAAF, riconosce la OP e provvede a darne comunicazione al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e ad AGEA, entro i trenta giorni successivi.

      Art. 5

      (Riconoscimento delle associazioni di organizzazioni di produttori AOP) 1. La Regione riconosce le associazioni di organizzazioni di produttori, di seguito denominate AOP, che, ai sensi dell'art.

      125-quater del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono costituite su iniziativa di OP riconosciute e soddisfano i requisiti di cui all'art. 6.

    3. Le AOP possono svolgere qualsiasi attivita' propria di una OP.

      Art. 6 (Requisiti per il riconoscimento delle AOP) 1. La Regione riconosce le AOP che:

  10. assumono una delle forme giuridiche societarie previste dall'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 (Regolazione dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38);

  11. soddisfano i requisiti di cui...

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