DECRETO 26 maggio 2009 - Graduatoria dei comuni con meno di 50.000 abitanti ammessi al contributo ai sensi dell''art. 1, comma 1156, lettera e), legge 296/2006 per lo svolgimento di attivita'' socialmente utili e per l''attuazione di misure di politiche attive del lavoro riferite ai lavoratori impegnati in attivita'' socialmente utili con oneri...

IL DIRETTORE GENERALE

degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione

Visto l'art. 1, comma 1156, lett. e), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che autorizza il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali a stipulare con i comuni, nel limite complessivo di 1 milione di euro, per l'anno 2007, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nuove convenzioni per lo svolgimento di attivita' socialmente utili e per l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in attivita' socialmente utili, nella disponibilita', da almeno sette anni, di comuni con meno di 50.000 abitanti;

Vista l'intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in data 18 dicembre 2008;

Visto l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, che individua i soggetti impegnati in progetti di attivita' socialmente utili con oneri a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 78, comma 2, lett. a), b), d) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che autorizza il Ministero del lavoro a stipulare, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione, convenzioni con le regioni che prevedano:

la realizzazione, da parte delle regioni, di programmi di stabilizzazione dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;

le risorse necessarie ad assicurare a tutti i soggetti non stabilizzati la copertura dell'erogazione della quota, pari al 50%, dell'assegno per prestazioni in attivita' socialmente utili di cui all'art. 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e dell'intero ammontare dell'assegno al nucleo familiare;

la possibilita' di impiego, da parte delle regioni, delle risorse del Fondo per l'occupazione, destinate alle attivita' socialmente utili e non impegnate per il pagamento di assegni, per misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficolta';

Visto il decreto del 9 gennaio 2009 del direttore generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione - emanato previa intesa acquisita in data 18 dicembre 2008 in sede di Conferenza permanente per i...

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