DECRETO 20 maggio 2010 - Criteri e disposizioni procedurali per la concessione di un contributo ai Comuni con meno di 50.000 abitanti, per la stabilizzazione di lavoratori impegnati in attivita'' socialmente utili presso gli stessi Enti con oneri a carico del bilancio comunale da almeno otto anni, nei limiti di un milione di euro p...

IL DIRETTORE GENERALE

degli ammortizzatori sociali ed incentivi all'occupazione

Visto l'art. 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che autorizza il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, a concedere un contributo ― nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 ― ai Comuni con meno di 50.000 abitanti per la stabilizzazione di lavoratori impegnati presso gli stessi Enti in attivita' socialmente utili, con oneri a carico del bilancio comunale da almeno otto anni;

Vista l'intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in data 6 maggio 2010 (Repertorio Atti n. 68/CSR) sullo schema del presente decreto direttoriale;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 che individua i soggetti impegnati in progetti di attivita' socialmente utili con oneri a carico del Fondo per l'Occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, confluito nel Fondo sociale per occupazione e formazione ai sensi dell'art. 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

Visto l'art. 78, comma 2, lett. a), b) e d) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che autorizza il Ministero del lavoro e della previdenza sociale a stipulare, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'Occupazione, convenzioni con le Regioni che prevedano:

la realizzazione, da parte delle Regioni, di programmi di stabilizzazione dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;

le risorse necessarie ad assicurare a tutti i soggetti non stabilizzati la copertura dell'erogazione della quota, pari al 50%, dell'assegno per prestazioni in attivita' socialmente utili di cui all'art. 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e dell'intero ammontare dell'assegno al nucleo familiare;

la possibilita' di impiego, da parte delle Regioni, delle risorse del Fondo per l'Occupazione, destinate alle attivita' socialmente utili e non impegnate per il pagamento di assegni, per misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficolta';

Vista la normativa concernente le spese per il personale degli enti locali ed in particolare l'art. 1, commi 557 e 562...

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