DECRETO 29 luglio 2011 - Attuazione della convenzione MEF - Banca d''Italia per la gestione del conto disponibilita'' e dei conti a esso assimilabili (articolo 47, legge n. 196/2009). (11A11136)

IL MINISTRO

DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 83002 del 30 dicembre 2005, recante «la disciplina delle operazioni finanziarie a valere sul conto disponibilita' del Tesoro per il servizio di tesoreria» (di seguito «Conto»);

Vista la convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito «Ministero») e la Banca d'Italia (di seguito «Banca»), per «lo scambio di informazioni sui flussi di tesoreria e per le operazioni finanziarie a valere sul conto», stipulata in data 6 aprile 2006 e approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 58641 del l' giugno 2006, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 64302 del 16 giugno 2006 e successive modifiche ed integrazioni, recante «disposizioni di attuazione per le operazioni finanziarie a valere sul conto disponibilita' del Tesoro per il servizio di tesoreria»;

Visto l'art. 5, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico (di seguito «Testo unico»), approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, come modificato dall'art. 47, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (di seguito «Legge di contabilita' e finanza pubblica»);

Visto l'art. 46 della legge di contabilita' e finanza pubblica, recante «Programmazione finanziaria»;

Considerato che all'art. 5, comma 5, del Testo unico si dispone che «il Ministero e la Banca stabiliscono mediante convenzione le condizioni di tenuta del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria e dei conti ad esso assimilabili ed il saldo massimo su cui la Banca d'Italia corrisponde un tasso di interesse, commisurato a parametri di mercato monetario»;

Vista la convenzione stipulata tra il Ministero e la Banca in data 22 marzo 2011, ai sensi del citato art. 5, comma 5, del Testo unico (di seguito «Convenzione»);

Considerato che, ai sensi dell'art. 47, comma 3, della legge di contabilita' e finanza pubblica, «fino al momento della data di entrata in vigore della convenzione, la remunerazione del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria avverra' secondo le modalita' ed i termini previsti dal citato art. 5, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge»;

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