La responsabilità del medico come singolo e come compartecipe del lavoro d'èquipe

AutoreCristina Colombo
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Il problema della responsabilità medica 1 va posto con riferimento ai diritti fondamentali del paziente e di questa realtà è sicuramente testimone la crescente presa di coscienza da parte della professione medica dei problemi della responsabilità professionale 2:

1) un limite oggettivo, rappresentato dal principio della salvaguardia della vita e della salute del paziente;

2) un limite soggettivo, rappresentato dal consenso del soggetto.

La portata di questi limiti varia, diventando sempre più rigorosa, mano a mano che dalla autentica attività terapeutica si passa alla sperimentazione terapeutica fino alla sperimentazione scientifica o pura, proprio perché riguarda tre tipi di attività che sono oggetto di valutazioni, discipline e limiti profondamente diversi.

Cambia pertanto il limite della colpa. Infatti se, in generale, la condotta del medico può integrare la violazione delle regole di condotta, e quindi la ´contrarietà alla diligenzaª in cui si trova il nucleo primo dell'illecito colposo, bisogna valutare se il medesimo comportamento, posto in relazione a situazioni differenti, può comportare, o meno, la violazione di un interesse tutelato 3.

Vi sono in effetti delle condotte coperte dal c.d. rischio consentito: ammesse e tollerate dall'ordinamento anche se l'evento che da esse deriva è per definizione prevedibile 4.

Allo stesso tempo, la realizzazione del rischio non può prescindere dal criterio probabilistico per l'accertamento della colpa.

In effetti, in un diritto penale del fatto, rivolto alla tutela dei beni giuridici, la regola fondamentale è quella di astenersi da attività che comportino dei rischi. Tuttavia un'eccezione vi è, ed è rappresentata dall'area del rischio c.d. consentito o ´socialmente adeguatoª, che designa quel vasto settore di attività che, benché pericolose, possono essere esercitate.

Pertanto, se l'esigenza ´propria delle attività coperte dall'erlaubtes Risiko è quella che il loro esercizio sia accompagnato da misure idonee a tenere sotto controllo il rischio, il criterio normativo cui commisurare il giudizio di prevedibilità dell'evento dovrà scontare una tale esigenza; e ciò tanto più pervasivamente quanto più, come detto, la necessità di tutela dei beni, in relazione alla loro entità, sia elevata. La conseguenza è allora che la misura nomologica da assumere a parametro per la formulazione del giudizio di probabilità dell'evento dovrà essere correlata all'interesse dell'ordinamento alla tutela del bene e, dunque, al valore di questoª 5.

Il limite oggettivo dell'attività medico-chirurgica. - Cominciando dal limite oggettivo, il principio del rispetto della vita della salute del paziente è la guida costante del medico, il che implica un costante rapporto di proporzione tra prevedibili benefici e prevedibili danni.

Se, viceversa, il prevedibile danno supera il prevedibile beneficio, cessa l'utilità terapeutica dell'intervento ed inizia la responsabilità del medico, da individuarsi in relazione a fattispecie colpose, sia commissive che omissive 6.

Ulteriori corollari del principio della salvaguardia della vita e della salute del paziente sono:

a) il rispetto del principio della capacità tecnica del singolo medico o dell'équipe 7 che segue il trattamento, in quanto gli esecutori devono possedere quelle cognizioni, preparazione, esperienza pratica, adeguate al tipo di trattamento;

b) il rispetto del principio della idoneità del luogo, in cui l'intervento viene eseguito, onde assicurare le disponibilità di strutture ed attrezzature sanitarie adeguate alla natura, difficoltà e rischiosità dell'intervento.

Appare opportuno soffermarci su questi due punti, che introducono sicuramente problematiche discusse ed interessanti.

(a) In primo luogo, potremo volgere la nostra attenzione al lavoro d'équipe, caratterizzata dal continuo progredire della scienza medica che ha portato a nuove specializzazioni e a studi sempre più precisi e specifici riguardanti le singole problematiche mediche 8.

L'evolversi della scienza ha fatto proliferare le specializzazioni e ha comportato la sostituzione della figura del medico generico con quella dello specialista, producendo la raffinazione di un tecnicismo strumentale sempre più abbinato alle ricerche biomediche.

Ogni medico si specializza così non solo in odontoiatria, in oculistica, in anestesia ecc., ma va oltre articolando in modo ancora più complesso la sua specializzazione intellettuale e tecnica, dedicandosi per esempio, per quanto può riguardare l'odontoiatria, esclusivamente in implantologia 9.

Attraverso questo particolare approccio di tipo sanitario può essere chiarificato il difficile inquadramento della prestazione medico-chirurgica in équipe, quale massima espressione della cooperazione sanitaria.

Possiamo pertanto ritenere del tutto lontana l'epoca del medico ´unicoª omnifaciente che si adoperava per suturare ferite, per far partorire, togliere denti, operare d'appendicite, ecc. Page 32

Ora la prestazione sanitaria soprattutto nei centri ospedalieri, a cui è indirizzata ormai la disciplina legislativa del rapporto medico-paziente, si presenta come multidisciplinare, individuando l'atto medico come ´la risultante di un insieme di azioni concorrenti ad un fine unitario, rappresentando ciascuna di esse quasi la tessera di un mosaico non sempre dotata, peraltro di piena autonomia e di specifica individualità di esecuzioneª 10.

Risulta allora evidente come il diffondersi di nuove specializzazioni abbia prodotto una maggiore ´suddivisioneª della prestazione sanitaria che non risulta collocata più in capo a una sola persona, così comportando una responsabilità che si potrebbe definire in border line, poiché i confini di ciascuna prestazione medica risultano evidentemente confusi con quelli delle antecedenti e delle susseguenti.

La conseguenza immediata è che l'imputazione ´tipoª, tradizionale, applicata in ambito sanitario, non risulta più...

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