La mediazione nelle controversie derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti

AutoreMontani Veronica
CaricaDottoranda in diritto privato nella dimensione europea, Università di Padova.
Pagine216-223
216
dott
3/2012 Arch. giur. circ. e sin. strad.
DOTTRINA
LA MEDIAZIONE NELLE
CONTROVERSIE DERIVANTI
DALLA CIRCOLAZIONE
DI VEICOLI E NATANTI
di Veronica Montani (*)
SOMMARIO
1. Introduzione. 2. Il Codice delle Assicurazioni: azione
ordinaria e azione diretta. 3. La questione di legittimità co-
stituzionale. 4. (Segue) ... e il raccordo tra norme in una pro-
spettiva “de iure condendo”. 5. Prof‌ili problematici: l’oggetto
della domanda e il presupposto della responsabilità. 6. La
perfetta coincidenza degli elementi della domanda: elementi
soggettivi. 7. La perfetta coincidenza degli elementi della
domanda: elementi oggettivi. 8. Conclusioni.
1. Introduzione
In attuazione della Direttiva Europea 2008/52/CE del
21 maggio 2008 (1) il D.L.vo 4 marzo 2010, n. 28 ha intro-
dotto nel nostro ordinamento l’istituto della mediazione
civile (2), def‌inita ai sensi dell’art. 1 come «attività svolta
da un terzo imparziale e f‌inalizzata ad assistere due o più
soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la
composizione di una controversia, sia nella formulazione
di una proposta per la risoluzione della stessa».
La “ratio” dell’istituto è quella di introdurre non solo un
meccanismo def‌lattivo del contenzioso civile, ma, secondo
i principi ispiratori della Direttiva Europea, come ribaditi
anche dalla recente Risoluzione del Parlamento Europeo
(3), di consentire una maggiore effettività di tutela dei
diritti lesi, in tutti quei casi in cui gli alti costi e le lunghe
tempistiche del processo civile scoraggerebbero i soggetti
lesi dall’intraprendere un’azione giudiziale.
Accanto alla previsione del procedimento di mediazio-
ne facoltativa, su istanza della parti o su invito del giudice,
la normativa si focalizza sul concetto di mediazione ob-
bligatoria, elencando le materie con riferimento alle quali
l’esperimento della stessa risulta necessario prima dell’av-
vio del processo, a pena di improcedibilità.
In particolare, nell’elenco delle materie per le quali
è prevista la mediazione obbligatoria (4) (condominio,
diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di fami-
glia, contratti assicurativi, bancari e f‌inanziari, locazione,
comodato, aff‌itto di aziende, risarcimento del danno de-
rivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con
altro mezzo di pubblicità e risarcimento del danno deri-
vante da responsabilità medica), risulta compreso anche
il risarcimento del danno derivante dalla circolazione di
veicoli e natanti. Sebbene, con riferimento a tale ultima
materia - così come per le controversie condominiali - il
decreto ne abbia previsto l’obbligatorietà per le sole cause
avviate a partire dal 21 marzo 2012 (5), risulta opportuno
analizzare i prof‌ili problematici che insorgeranno in re-
lazione all’elevato numero di controversie che andranno
soggette a tale “f‌iltro”. Peraltro, gli operatori del diritto e
le parti potrebbero già oggi avvalersi dell’istituto su base
volontaria o delegata. Per meglio comprendere le dinami-
che in questo specif‌ico settore è necessario analizzarne
alcune peculiarità, con riferimento sia alle problematiche
di incostituzionalità che potrebbero originarsi, sia alle mo-
dalità di coordinamento tra l’istituto in oggetto e le regole
processual-civilistiche.
2. Il Codice delle Assicurazioni: azione ordinaria e
azione diretta
Come noto, in materia di incidentistica stradale (6),
al soggetto danneggiato è riconosciuto, per la tutela delle
sue ragioni, un doppio binario.
In primo luogo, lo stesso può esercitare l’azione aqui-
liana ex art. 2054 c.c. nei confronti del danneggiante, il
quale potrà poi provvedere ad effettuare la chiamata del
terzo, l’ente assicuratore, per vedersi manlevato dal paga-
mento del risarcimento dei danni nel caso in cui venisse
condannato.
Accanto a questa via tradizionale, il Codice delle As-
sicurazioni (D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209) riconosce
al danneggiato anche la possibilità di esercitare l’azione
diretta. Ove ne ricorrono i presupposti, questi può infatti
procedere per la tutela dei suoi interessi mediante azione
diretta di risarcimento nei confronti dell’assicurazione del
danneggiante (art. 144), ovvero nei confronti della propria
assicurazione, grazie alla c.d. procedura di indennizzo di-
retto (art. 149). È, inf‌ine, prevista la possibilità per il terzo
trasportato di esperire azione diretta per il risarcimento
del danno nei confronti dell’assicurazione del veicolo del
vettore (art. 141) (7).
La procedura di liquidazione diretta, volta a snellire
le tempistiche necessarie per la liquidazione del danno, è
tuttavia circoscritta ad ipotesi di pronta e facile soluzione
(8), ricomprendendo esclusivamente i soli casi in cui si
ravvisino meri danni al veicolo o a cose appartenenti al o
al conducente, ovvero di lieve entità da parte del condu-
cente (9).
In tutti i casi di azione diretta, sia ex art. 144, sia ex art.
149, sia ex art. 141 Cod. Ass., è previsto che l’esperibilità
dell’azione giudiziale sia subordinata ad una contestazio-
ne scritta con richiesta di indennizzo da parte del dan-
neggiato nei confronti dell’assicurazione, rispettivamente
del responsabile civile, del veicolo utilizzato o del vettore
(art. 145).
Solo decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di
danno alla persona, decorrenti dalla contestazione scritta
ed inviata tramite raccomandata, l’azione diviene proponi-
bile. La procedura di cui all’art. 145 Cod. Ass. è dunque da
considerarsi quale condizione di proponibilità dell’azione
di risarcimento danni, dovendosi formulare la contesta-
zione scritta necessariamente prima dell’esperimento del-
l’azione legale. La disposizione normativa è inderogabile

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