DELIBERAZIONE 5 febbraio 2003 - Revisione e meccanismi di programmazione dei prezzi massimi di terminazione praticati dagli operatori di rete mobile notificati e regolamentazione dei prezzi delle chiamate fisso-mobile praticati dagli operatori di rete fissa notificati. (Deliberazione n. 47/03/CONS)

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Nella sua riunione di consiglio del 5 febbraio 2003; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante: "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante: "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni"; Vista la direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso); Vista la direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni); Vista la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro); Vista la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale); Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 23 aprile 1998

"Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 10 giugno 1998; Vista la propria delibera n. 171/99, recante "Regolamentazione e controllo dei prezzi dei servizi di telefonia vocale offerti da Telecom Italia a partire dal 1 agosto 1999"; Vista la propria delibera n. 197/99 del 7 settembre 1999, recante "Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato"; Vista la propria delibera n. 338/99 del 6 dicembre 1999, recante "Interconnessione di terminazione verso le reti radiomobili e prezzi delle comunicazioni fisso-mobile originate dalla rete di Telecom Italia"; Vista la propria delibera n. 4/00/CONS del 13 gennaio 2000 recante "Autorizzazione all'offerta delle condizioni economiche delle comunicazioni fisso-mobile uscenti dalla rete di telefonia pubblica di Telecom Italia"; Vista la propria delibera n. 340/00/CONS del 9 giugno 2000, recante "Criteri e modalita' per la costruzione del sistema contabile degli operatori mobili notificati nei mercati dei servizi mobili e dell'interconnessione"; Vista la propria delibera n. 847/00/CONS dell'11 dicembre 2000 recante "Revisione dei valori del sistema di "price cap di cui alla delibera n. 171/1999"; Vista la propria delibera n. 469/01/CONS del 19 dicembre 2001 recante "Revisione dei valori del sistema di "price cap di cui alla delibera n. 171/99 alla luce degli effetti prodotti dall'applicazione"; Vista la propria delibera n. 485/01/CONS del 20 dicembre 2001, recante "Linee guida per la predisposizione della contabilita' a fini regolatori da parte degli operatori mobili notificati ed evoluzione del sistema di contabilita' dei costi"; Vista la propria delibera n. 486/01/CONS del 20 dicembre 2001, recante "Consultazione pubblica sull'introduzione di meccanismi di programmazione dei prezzi massimi di terminazione praticati dagli operatori mobili notificati e la regolamentazione dei prezzi delle chiamate fisso-mobile praticati dagli operatori fissi notificati"; Viste le risultanze della consultazione pubblica di cui alla richiamata delibera n. 486/01/CONS; Sentite in audizione le societa' Albacom S.p.a., Atlanet S.p.a., Blu S.p.a., Edisontel S.p.a., H3G S.p.a., Ipse 2000 S.p.a., MCI Worldcom S.p.a., Planetwork S.p.a., Tele 2 S.p.a., Telecom Italia S.p.a., Telecom Italia Mobile S.p.a., Vodafone Omnitel S.p.a., Voxtel S.p.a., Welcome Italia S.p.a., Wind Telecomunicazioni S.p.a.; Visto il parere reso dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, pervenuto in data 9 dicembre 2002; Visto il parere reso dalla Commissione europea (direzione generale concorrenza e direzione generale societa' dell'informazione), pervenuto in data 16 gennaio 2003; Considerato quanto segue

A. Il procedimento istruttorio.

L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, nella riunione del consiglio del 19 dicembre 2001 ha disposto l'avvio del procedimento "Introduzione di meccanismi di programmazione dei prezzi massimi di terminazione praticati dagli operatori mobili notificati e regolamentazione dei prezzi delle chiamate fisso-mobile praticati dagli operatori fissi notificati" finalizzato a valutare l'introduzione di un modello di programmazione del prezzo massimo per la terminazione delle chiamate sulle reti radiomobili degli operatori notificati quali aventi notevole forza di mercato nel mercato dell'interconnessione e dei servizi di telefonia mobile, allo stato Telecom Italia Mobile e Vodafone Omnitel, nonche' alla revisione dell'attuale struttura regolamentare per la formulazione dei prezzi delle chiamate fisso-mobile originate dai clienti degli operatori fissi notificati quali aventi notevole forza di mercato, allo stato Telecom Italia.

Nel corso del procedimento e' stata effettuata una consultazione pubblica, disposta con la delibera 486/01/CONS, in risposta alla quale sono pervenuti contributi da nove soggetti. La sintesi delle risposte e' stata pubblicata sul sito web dell'Autorita' in data 26 giugno 2002.

B. Il quadro normativo di riferimento nazionale e comu-nitario.

In tema di interconnessione la normativa applicabile prevede alcuni obblighi a carico degli operatori notificati quali aventi notevole forza di mercato ai sensi della delibera n. 197/99.

In particolare, il decreto del Presidente della Repubblica n.

318/97, all'art. 4, comma 7, prevede che operatori notificati quali aventi notevole forza di mercato con riferimento ai servizi di interconnessione sono tenuti tra l'altro a "osservare il principio di non discriminazione rispetto all'interconnessione offerta ad altri; essi devono applicare condizioni analoghe, in circostanze similari, agli organismi che si interconnettono e forniscono servizi simili [...]" nonche' a "definire le condizioni economiche di interconnessione in modo che sia rispettato il principio dell'orientamento ai costi [...]".

Il successivo comma 9 prevede che: "ciascun organismo di telecomunicazioni, notificato dall'Autorita' come avente notevole forza di mercato di cui all'allegato A, parti 1 e 2, e' obbligato a provvedere sollecitamente alla pubblicazione di un'offerta di interconnessione di riferimento [...] L'Autorita', sentita, ove necessario, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, puo' imporre, ove cio' sia giustificato, modifiche all'offerta di interconnessione di riferimento".

Gli obblighi menzionati gravano attualmente sugli operatori Telecom Italia, Telecom Italia Mobile e Vodafone Omnitel (gia' Omnitel Pronto Italia), notificati ai sensi della delibera n. 197/99.

In aggiunta a questi, per Telecom Italia, operatore fisso notificato, vale anche il principio di cui all'art. 7 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, in base al quale "le condizioni economiche per l'accesso e per l'uso di una rete telefonica pubblica fissa e per i servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico sulla suddetta rete osservano i principi di trasparenza, di obiettivita' e di orientamento ai costi nel caso di operatori con una notevole forza di mercato [...]" (comma 1).

Per quanto concerne lo specifico mercato delle comunicazioni fisso-mobile, con la delibera n. 338/99, l'Autorita' ha imposto alcuni obblighi regolamentari in capo agli operatori notificati fisso e mobili, con l'obiettivo di "garantire l'operativita' di meccanismi concorrenziali efficienti in presenza di posizioni di potere sui mercati di riferimento da parte di alcuni operatori".

La stessa delibera n. 338/99 ha stabilito inoltre, con riguardo ai prezzi finali praticati al pubblico da Telecom Italia, che

"1) il prezzo finale e' indipendente dalla tipologia di contratto sottoscritto dall'utente chiamato; 2) il prezzo finale delle chiamate originate da rete Telecom Italia si articola in due fasce orarie, intera e ridotta, corrispondenti alle attuali fasce delle comunicazioni interurbane; 3) il prezzo finale varia in relazione al prezzo di terminazione, indicato dall'Autorita' nel caso di TIM e Omnitel, o negoziato da Telecom Italia con gli altri operatori mobili. Telecom Italia e' tenuta ad informare la clientela dei diversi prezzi da essa praticati in base all'operatore mobile su cui e' terminata la chiamata; 4) Telecom Italia puo' delineare due profili diversi dei prezzi finali sulla base di quanto stabilito al titolo II, punto 2; 5) eventuali offerte a volume o profili di prezzo diversi dalle condizioni generali offerte alla clientela residenziale e affari sulla base di quanto contenuto nel presente provvedimento, devono essere comunicate dall'Autorita' e da questa autorizzate in base a quanto previsto dall'art. 7, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e nel rispetto del principio di separazione contabile di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997".

C. Gli obiettivi dell'intervento regolamentare.

La regolamentazione dei prezzi di terminazione su rete mobile risultante dalla delibera n. 338/99 ha garantito, dal dicembre 1999 ad oggi, una riduzione del valore medio massimo di circa il 4% annuo.

Infatti, il valore stabilito dalla stessa delibera, pari a L. 360 al minuto, era stato applicato inizialmente da entrambi gli operatori mobili notificati destinatari del provvedimento, mentre i valori attuali di terminazione (valori medi dei due operatori di rete mobile notificati, valutati sulla base dei rispettivi panieri di traffico rilevati...

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