DECRETO 8 febbraio 2005 - Norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: ´Disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari delle cause nemiche e sui relativi serviziª; Vista la direttiva 68/193/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite; Visto il decreto ministeriale 22 settembre 1970 riguardante le tariffe concernenti il controllo e la certificazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite; Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1970 recante norme per l'applicazione del decreto dei Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, relativo alla disciplina della produzione e del commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite; Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1972 sull'anticipazione del termine fissato per la presentazione delle denunce per richiedere il controllo e la certificazione del materiale vivaistico viticolo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n.

543 recante norme regolamentari per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite; Visto il decreto ministeriale 2 settembre 1977 riguardante le tariffe concernenti il controllo e la certificazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n.

518 relativo all'attuazione delle direttive 71/140/CEE, 74/648/CEE, 74/649/CEE, 77/629/CEE, 78/55/CEE e 78/692/CEE relative alla produzione ed al commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite; Vista la legge 19 dicembre 1984, n. 865 relativa all'attuazione della direttiva 82/331/CEE della Commissione del 6 maggio 1982 che modifica la direttiva 68/193/CEE del Consiglio del 9 aprile 1968 relativa alla produzione ed al commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite; Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1989 relativo all'aggiornamento dell'elenco del personale delegato al controllo dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e modificazione della forma di rilascio delle tessere di riconoscimento per i funzionari incaricati del controllo medesimo; Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290 istitutivo del regolamento recante l'indicazione supplementare in etichetta per i materiali di moltiplicazione della vite; Visti i decreti ministeriali 12 ottobre 1992 e 10 ottobre 1996 relativi al riconoscimento di taluni organismi ufficiali idonei all'effettuazione degli accertamenti di assenza di virus sul materiale di moltiplicazione della vite; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva n. 91/683/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1991, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali; Visto il decreto ministeriale del 12 maggio 1995 che posticipa il termine di presentazione delle denunce di produzione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite; Visto il decreto 30 agosto 1996 che riordina l'elenco dei funzionari delegati al controllo e alla certificazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite; Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1997 recante norme di produzione e commercializzazione di materiali di moltiplicazione di categoria standard di varieta' di viti portinnesto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, n. 432 che emana il regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, in materia di produzione e di commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite; Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1997 che stabilisce il protocollo tecnico per la micropropagazione dei materiali di moltiplicazione di varieta' di portinnesto della vite; Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1997 che definisce la procedura per l'ottenimento e l'iscrizione di selezioni clonali di varieta' di vite al Catalogo nazionale delle varieta' di vite; Visti i decreti ministeriali 16 marzo 1998, 10 dicembre 1998 e 24 giugno 1999 relativi alla determinazione e rideterminazione delle tariffe di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, n. 432, recante modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, concernente norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite; Visto il decreto ministeriale 30 maggio 2001 che modifica il decreto 24 giugno 1997 relativo alle norme di produzione e commercializzazione di materiali di moltiplicazione di categoria standard di varieta' di viti portinnesto; Vista la direttiva 2002/11/CE del Consiglio del 14 febbraio 2002 che modifica la direttiva 68/193/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e che abroga la direttiva 74/649/CEE; Vista la legge 7 marzo 2003 n. 38 recante disposizioni in materia di agricoltura; Visto il decreto ministeriale 24 luglio 2003 relativo all'organizzazione del servizio nazionale di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto; Vista la legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ´Modifica del Titolo V della parte seconda della Costituzioneª, che, attribuendo alla Regioni ´la potesta' legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Statoª (art.

117), conferisce alla Regione la potesta' legislativa esclusiva in materia di agricoltura; Ritenuto opportuno, da parte delle regioni, garantire la tutela giuridica prevista dall'art. 120, comma 2 della Costituzione, e questo in particolare in relazione alle caratteristiche della materia in oggetto, alla necessita' di istituire, congiuntamente tra Ministero e Regioni, un servizio nazionale di certificazione della vite, all'esigenza di assicurare ai materiali di moltiplicazione della vite la certificazione nazionale e all'opportunita' di affidare alcune funzioni e attivita' a specifici organi nazionali di riferimento; Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta dell'11 novembre 2004;

Decreta

Art. 1.

Ambito di applicazione

  1. Il presente decreto disciplina la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite in applicazione della direttiva 2002/11 CE del Consiglio del 14 febbraio 2002 che modifica la direttiva 68/193/CEE e che abroga la direttiva 74/649/CEE.

  2. Le disposizioni contenute nel presente decreto non si applicano ai materiali di moltiplicazione per i quali sia provata la destinazione, sin dall'inizio del ciclo produttivo, all'esportazione verso Paesi terzi e la relativa produzione sia tenuta separata.

    Art. 2.

    Definizioni

    Ai fini del presente decreto si intende per

    1. ´Viteª: le piante del genere Vitis (L.) destinate alla produzione di uve o all'utilizzazione quali materiali di moltiplicazione di queste stesse piante.

    2. ´Varietaª: un insieme di vegetali nell'ambito di un unico taxon botanico del piu' basso grado conosciuto, il quale possa essere

      1) definito mediante l'espressione delle caratteristiche risultanti da un dato genotipo o da una data combinazione di genotipi; 2) distinto da qualsiasi altro insieme vegetale mediante l'espressione di almeno una delle suddette caratteristiche e 3) considerato come un'unita' in relazione alla sua idoneita' a moltiplicarsi invariato.

    3. ´Cloneª: una discendenza vegetativa di una varieta' conforme

      a un ceppo di vite scelto per la sua identita' varietale, i suoi caratteri fenotipici e il suo stato sanitario.

    4. ´Materiali di moltiplicazioneª

      1) Piante di vite

      1.1) barbatelle franche: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, radicati e non innestati, destinati ad essere piantati franchi o ad essere impiegati come portinnesto; 1.2) barbatelle innestate: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, uniti mediante innesto la cui parte sotterranea e' radicata.

      2) Parti di piante di vite

      2.1) sarmenti: tralci di un anno; 2.2) tralci erbacei: tralci non lignificati; 2.3) talee di portinnesto: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, destinate a formare la parte sotterranea nella preparazione delle barbatelle innestate; 2.4) nesti: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, destinate a formare la parte aerea nella preparazione delle barbatelle innestate o per gli innesti sul posto; 2.5) talee da vivaio: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, destinate alla produzione di barbatelle franche.

    5. ´Vigneti di viti-madriª: colture di viti destinate alla produzione di talee di portinnesto, di talee di vivaio o di nesti.

    6. ´Vivai di vitiª: colture di viti destinate alla produzione di barbatelle franche o di barbatelle innestate.

    7. ´Materiali di...

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