DECRETO 22 ottobre 2009 - Procedure per la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti e delle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale. (10A04403)

IL MINISTRO DELLA DIFESA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA

DEL TERRITORIO E DEL MARE

E IL MINISTRO DEL LAVORO,

DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale;

Visto in particolare, l'art. 184, comma 5-bis, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, il quale prevede che i sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale, individuati con decreto del Ministro della difesa, nonche' la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i citati materiali, sono disciplinati dalla parte quarta del decreto legislativo con procedure speciali da definirsi con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro della salute e che i magazzini, i depositi e i siti di stoccaggio nei quali vengono custoditi i medesimi materiali e rifiuti sono soggetti alle autorizzazioni e ai nulla osta previsti da tale decreto interministeriale;

Visto il decreto del Ministro della difesa adottato in data 6 marzo 2008, recante individuazione, ai sensi del citato art. 184, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006, dei sistemi d'arma, dei mezzi, dei materiali e delle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale;

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25 e successive modificazioni, recante attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa, e il relativo regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1999, n. 556;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare gli articoli 20 e 21;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, recante norme in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 16, lettera f), della legge 8 luglio 1926, n. 1178, recante ordinamento della regia marina, che include il Corpo delle capitanerie di porto tra i Corpi militari della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170, recante regolamento concernente la disciplina delle attivita' del Genio militare, a norma dell'art. 3, comma 7-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e, in particolare l'art. 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in data 3 febbraio 2006 recante norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167, recante regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli organismi della Difesa, a norma dell'art. 7, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331 e relative istruzioni tecnico-applicative, adottate con decreto del Ministro della difesa in data 20 dicembre 2006;

Visto il decreto del Ministro della difesa 19 marzo 2008, adottato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'economia e delle finanze e della salute, recante misure necessarie per il conferimento da parte delle navi militari da guerra e ausiliarie dei rifiuti e dei residui del carico negli appositi impianti portuali, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in data 8 aprile 2008, recante criteri per l'individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attivita', delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e in particolare per quanto d'interesse del Ministero della difesa, il disposto dell'art. 3, commi 2 e 3, e dell'art. 13, comma 3;

Considerata la necessita' di dare attuazione al disposto dell'art. 184, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nella parte in cui prevede che con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, sono definite le procedure speciali per disciplinare, ai sensi della parte quarta di tale decreto legislativo, i sistemi d'arma, i mezzi, i materiali d'armamento e le infrastrutture individuati con il richiamato decreto del Ministro della difesa adottato in data 6 marzo 2008;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

  1. Il presente decreto disciplina, in attuazione dell'art. 184, comma 5-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di seguito denominato «decreto legislativo», e del decreto del Ministro della difesa adottato in data 6 marzo 2008:

    1. le procedure per la gestione, lo stoccaggio il recupero e lo smaltimento dei rifiuti derivanti da equipaggiamenti speciali, armi, sistemi d'arma, munizioni, materiali di armamento, unita' navali, aeromobili, mezzi armati di trasporto, sistemi ed apparecchiature elettriche o elettroniche per la elaborazione o la trasmissione di informazioni classificate, dispositivi crittografici, apparecchiature elettriche ed elettroniche di armamento, quali - apparati radio, ponti radio, antenne, centrali telefoniche e sistemi di elaborazione dati, utilizzati per la memorizzazione, l'elaborazione o per la trasmissione di dati sensibili - ovvero, sistemi di guerra elettronica e da infrastrutture direttamente destinate alla difesa militare e alla sicurezza nazionale, e tutti gli altri mezzi e materiali;

    2. le procedure per la bonifica dei siti, eventualmente inquinati, ove vengono immagazzinati i rifiuti dei materiali di cui al decreto del Ministro della difesa adottato in data 6 marzo 2008.

  2. Ai fini del presente decreto si definiscono rifiuti derivanti dai materiali di cui al comma 1, le sostanze o gli oggetti di cui l'Amministrazione della difesa si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi previa adozione di decreto dirigenziale di dichiarazione di rifiuto, adottato, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e ai sensi del rispettivo ordinamento per il personale delle Forze armate, al termine del procedimento di cui al capo IX del decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167, citato in premessa, con particolare riferimento al disposto di cui agli articoli 55 e 56 di tale decreto legislativo e nel caso in cui risultino infruttuosamente esperite le procedure di alienazione o permuta dei beni e dei materiali non piu' idonei a soddisfare le esigenze istituzionali del Ministero della difesa.

  3. Per la gestione, lo...

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