LEGGE PROVINCIALE 7 luglio 2010, n. 9 - Disposizioni in materia di risparmio energetico e energia rinnovabile.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige n. 31/I-II del 3 agosto 2010) Il Consiglio provinciale ha approvato il Presidente della Provincia promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' e ambito di applicazione 1. La Provincia autonoma di Bolzano favorisce ed incentiva, in conformita' alla politica energetica dell'Unione europea, l'uso razionale dell'energia, il risparmio energetico nonche' l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia.

  1. Per i fini di cui al comma 1 sono considerate rinnovabili le seguenti fonti energetiche non fossili: eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.

    Art. 2

    Contributi 1. La Provincia autonoma di Bolzano, secondo le modalita' e i criteri fissati dalla Giunta provinciale, puo' promuovere iniziative e erogare contributi in conto capitale nella misura massima del 30 per cento ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica e dell'utilizzo delle fonti rinnovabili e ai fini della divulgazione della conoscenza delle innovazioni nonche' degli strumenti di pianificazione in questo ambito.

  2. La Provincia autonoma di Bolzano, secondo le modalita' e i criteri fissati dalla Giunta provinciale, puo' erogare contributi nella misura massima dell'80 per cento per la costruzione e l'ampliamento di impianti di produzione di energia elettrica alimentati con fonti rinnovabili a favore di edifici rurali, prime abitazioni, edifici aziendali, rifugi e malghe, qualora questi non siano allacciati alla rete elettrica e non risulti realizzabile un allacciamento alla rete elettrica a costi proporzionati e senza specifiche difficolta' tecniche.

  3. La Provincia autonoma di Bolzano puo' inoltre erogare contributi nella misura massima dell'80 per cento alle imprese elettriche distributrici:

    1. nel caso siano colpite da calamita' naturali;

    2. per nuovi allacciamenti, la sostituzione o il potenziamento di impianti di distribuzione nelle zone rurali;

    3. per l'interramento di linee aeree a media e bassa tensione;

    4. per l'allacciamento elettrico di malghe e rifugi, qualora non sussista una forma di approvvigionamento di energia elettrica piu' economica.

  4. Per le spese ammesse a contributo superiori a 500.000 euro puo' essere concessa la liquidazione di un anticipo nella misura massima del 50 per cento del contributo stesso.

  5. Qualora le somme siano ammesse a...

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