LEGGE 8 novembre 2002, n. 264 - Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attivita' culturali e lo sport

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art. 1.

(Rifinanziamento degli interventi a sostegno dell'attivita' del teatro "Carlo Felice" di Genova) 1. E' disposta l'erogazione, in favore del teatro comunale dell'Opera "Carlo Felice" di Genova, di 2.582.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, per le finalita' di cui all'articolo 1 della legge 8 luglio 1999, n. 223.

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1, comma 1.

Il testo dell'art. 1 della legge 8 luglio 1999, n. 223 (Interventi a sostegno dell'attivita' del teatro "Carlo Felice" di Genova e dell'Accademia nazionale Santa Cecilia di Roma), e' il seguente

"Art. 1. - 1. In relazione alle particolari esigenze di gestione e' disposta a favore del teatro comunale dell'Opera "Carlo Felice" di Genova l'erogazione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. In relazione alle particolari esigenze di gestione e' disposta a favore dell'Accademica nazionale Santa Cecilia di Roma l'erogazione di lire 1.900 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001.

4. All'onere derivante dal comma 3, pari a lire 1.900 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsone del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministro per i beni e le attivita' culturali.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".

Art...

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