DECRETO 9 luglio 1998 - Disposizioni in materia di interruzione tecnica della pesca nel 1998

DECRETO 9 luglio 1998.

Disposizioni in materia di interruzione tecnica della pesca nel 1998.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche concernente la disciplina della pesca marittima; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, riguardante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Visto il quinto Piano triennale della pesca marittima, adottato con decreto ministeriale 24 marzo 1997, che contempla, tra le misure tendenti a limitare lo sforzo di pesca, anche la previsione di periodi di interruzione tecnica; Vista la legge 21 maggio 1998, n. 164, recante misure in materia di pesca ed acquacoltura; Visti i decreti ministeriali 16 giugno 1998 con i quali sono state rispettivamente fissate le interruzioni tecniche dell'attivita' di pesca per l'anno 1998 e disciplinate le modalita' di attuazione delle relative misure sociali di accompagnamento; Ritenuto necessario apportare alcune modifiche ai predetti decreti ministeriali 16 giugno 1998, al fine di unificare il periodo di interruzione tecnica della pesca nel mare Adriatico; Ritenuta la opportunita' di chiarire la portata della misura di accompagnamento sociale per l'armatore nel senso che il diritto alla corresponsione della indennita' si perfeziona con la produzione di una autocertificazione attestante che l'unita' e' adeguata alla normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro; Sentiti la Commissione consultiva centrale della pesca e il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare che, nella seduta dell'8 luglio 1998, hanno reso, all'unanimita', parere favorevole;

Decreta: Art. 1.

  1. L'art. 2 del decreto ministeriale 16 giugno 1998 disciplinante le modalita' di interruzione tecnica della pesca e' sostituito dal seguente: " 1. Per tutte le navi da pesca, autorizzate ad operare con i sistemi a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti marittimi da Trieste a Brindisi compresi, e' prevista un'interruzione tecnica obbligatoria della pesca dal 20 luglio al 2 settembre 1998. Durante il periodo di interruzione tecnica della pesca e' vietato l'esercizio della pesca a strascico e/o volante anche alle navi provenienti da altri compartimenti marittimi.

  2. Le imprese di pesca, armatrici di navi autorizzate ad operare con i sistemi a strascico e/o volante ed iscritte nei compartimenti marittimi da Gallipoli ad Imperia...

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