PROVVEDIMENTO 18 luglio 2012 - Modifiche e integrazioni al regolamento n. 36 del 31 gennaio 2011 concernente le linee guida in materia di investimenti e di attivi a copertura delle riserve tecniche di cui agli articoli 38, comma 2, 39, comma 3, 40, comma 3, 42, comma 3 e 191, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ed al regolamento n. ...

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA

SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE

E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982 n. 576 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

Visto l'articolo 42, commi 6 e 7 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici;

Visto l'articolo 41 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita';

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ed, in particolare, l'art. 13, comma 28;

Visto il Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010 e, in particolare, l'articolo 67 del medesimo Regolamento;

Visto il Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011 e, in particolare, gli articoli 11, 12, 17, 23, 28 e gli allegati nn. 3 e 4 del medesimo Regolamento;

Considerata la necessita' di modificare l'articolo 67 del Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010 nonche' gli articoli 11, 12, 17, 23, 28 e gli allegati nn. 3 e 4 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011;

adotta il seguente provvedimento

Art. 1

Modifiche all'articolo 11 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio

2011

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011, sono aggiunti i seguenti commi:

3. Le imprese, per la valutazione del grado di sicurezza dei propri investimenti, oltre al possibile utilizzo dei rating, adottano strumenti e tecniche per la valutazione autonoma del rischio di credito, inteso come il rischio di perdita derivante da oscillazioni del merito creditizio dei soggetti nei confronti dei quali le medesime sono esposte. Nell'ambito di tale valutazione le imprese tengono altresi' conto dell'affidabilita' dei soggetti incaricati della custodia degli attivi.

4. In relazione alla necessita' di valutare compiutamente il rischio di investimento in presenza di attivi complessi, quali strumenti finanziari derivati, strutturati e OICR, le imprese effettuano un'attenta valutazione degli stessi anche attraverso l'analisi degli attivi sottostanti e dei gestori dei fondi. Una compiuta valutazione del rischio di investimento e' altresi' necessaria in presenza di mercati caratterizzati da un contenuto livello di trasparenza.

5. Le imprese...

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