Limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione

IL MINISTRO DELLA SANITA' VISTI gli articoli 5, lettera h), e 6 della legge 30 aprile 1962, n.

283, successivamente modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441; VISTO il Regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 1980, n. 327; VISTI gli articoli 5, ultimo comma, 6, lettere c), h) e i) e 7, lettera c) della legge 23 dicembre 1978, n. 833; VISTO il decreto del Ministro della sanita' del 31 agosto 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 19 settembre 1979, con il quale sono stati compresi fra i prodotti disciplinati e sottoposti a registrazione, come prodotti fitosanitari, anche i prodotti impiegati su coltivazioni non alimentari o destinati ad usi diversi, che hanno composizione analoga a quelli impiegati in agricoltura e che possono, sia pure indirettamente, contaminare le colture edibili; VISTO l'articolo 19 del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n.

194, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995, che prevede l'adozione con decreto del Ministro della sanita' di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari; VISTA l'ordinanza del Ministro della sanita' del 6 giugno 1985, pubblicata nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 250 del 23 ottobre 1985, che fissa le quantita' massime di residui delle sostanze attive dei presidi sanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione; VISTA l'ordinanza del Ministro della sanita' del 18 luglio 1990, pubblicata nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1990, come integrata e/o modificata dalle ordinanze del Ministro della sanita' del 5 agosto 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 27 agosto 1991), 18 febbraio 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1993, 14 luglio 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 1993, 3 maggio 1994, pubblicata nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 11 luglio 1994, e dai decreti del Ministro della sanita' del 9 agosto 1995, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 1995, 12 agosto 1995, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n.

252 del 27 ottobre 1995, 2 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 13 giugno 1996, 18 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 7 agosto 1996, 6 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1997, 13 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 1997, e 27 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio 1997; VISTI i decreti del Ministro della sanita' 23 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1992, e 30 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 1993, concernenti, tra l'altro, disposizioni circa il programma di controlli intesi a verificare il rispetto delle quantita' massime di residui di sostanze dei presidi sanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione; VISTO il decreto del Ministro della sanita' del 8 marzo 1997 relativo a nuove condizioni di impiego relative ai prodotti fitosanitari contenenti propargite, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1997; VISTI i decreti del Ministro della sanita' relativi alle revoche delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive Azinfos etile, Bromofos, Bromofos etile, Barban, Bopardoil, Butocarbossima, Carbonio solfuro, Carbonio Tetracloruro, Cianato di potassio, Clorbenside, Cloramben, Cloraniformetanato, Clorfenac, Clorfenprop-metile, Dialifos, 1,2-Diclorpropano, Dimetirimol, Dinobuton, Dinoterb, Edifendos, Endotion, Etem, Etion, Etirimol, Fenaminosulf, Fenazaflor, Fenclorazol etile, Ferbam, Flubenzimin, Fluorodifen, Fostietan, Isocarbamide, MCPB, Nabam. Naled, Nicotina, Noruron, Pertane, Piranocumarina, Profam, Promecarb, Protoato, Scilliroside, Tepp, Triazbutil, Trifenmorf, Tricloronato e Zireb; VISTI i decreti del Ministro della sanita' relativi alle autorizzazioni di prodotti fitosanitari emanati nel periodo dal 30 novembre 1996 al 31 dicembre 1997; VISTO il parere favorevole della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'articolo 20 del predetto decreto legislativo del 17 marzo 1995 n. 194; CONSIDERATA l'opportunita', per facilitare la consultazione, di unificare i sopracitati provvedimenti, che hanno fissato in tempi successivi i residui di prodotti fitosanitari nei prodotti destinati all'alimentazione; CONSIDERATA la necessita' di disporre di una unica classificazione convenzionale delle colture e delle derrate immagazzinate, conforme alla piu' recente classificazione comunitaria; DECRETA

Art. 1 (Campo di applicazione) 1. Il presente decreto stabilisce i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei e sui

  1. prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, di cui all'allegato 1, parte A; b) cereali, di cui all'allegato 1, parte B; c) altri prodotti vegetali, di cui all'allegato 1, parte C; d) prodotti di origine animale, di cui all'allegato 1, parte D.

    Avvertenza

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Art. 2 (Esclusione dal campo di applicazione in relazione ai limiti massimi di residui) 1. Il presente decreto non si applica ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c), per i quali e' provato adeguatamente che sono destinati

  2. alla fabbricazione di prodotti diversi dai prodotti alimentari e dagli alimenti per animali; b) alla semina o alla piantagione.

    1. Il presente decreto non si applica ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e c) trattati prima dell'esportazione verso un Paese terzo per i quali possa essere adeguatamente provato che

  3. il Paese terzo di destinazione esige questo trattamento specifico per evitare l'introduzione nel suo territorio di organismi nocivi; b) il trattamento e' necessario per proteggere i prodotti dagli organismi nocivi durante il trasporto verso il Paese terzo di destinazione e il deposito nello stesso; 3. Il presente decreto non si applica ai cereali ed ai prodotti di origine animale, per i quali e' provato adeguatamente che sono destinati all'esportazione verso Paesi terzi.

    Art. 3 (Limiti massimi di residui) 1. Sui e nei prodotti di origine vegetale di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c), sono ammessi i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 2.

    1. Sui e nei prodotti di origine animale, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), sono ammessi i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 3.

    2. Sui prodotti destinati all'alimentazione sono ammessi i limiti massimi di residui di sostanze cloro-organiche di cui all'allegato 4, qualora non specificatamente indicati negli allegati 2 e 3.

    3. Nel caso di prodotti essiccati di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, per i quali non siano fissati limiti massimi specifici, sono applicabili i limiti massimi previsti nell'allegato 2, tenendo conto della concentrazione dei residui in seguito al processo di essiccazione.

    4. Gli allegati 2, 3 e 4 del presente decreto sostituiscono gli allegati 1 e 2 dell'Ordinanza del Ministro della sanita' del 6 giugno 1985, nonche' gli allegati 1, 1 bis, 1 ter e 2 dell'Ordinanza del Ministro della sanita' del 18 luglio 1990, come modificata ed integrata dalle ordinanze del Ministro della sanita' del 5 agosto 1991, 18 febbraio 1993, 14 luglio 1993, 3 maggio 1994 e dai decreti del Ministro della sanita' del 9 agosto 1995, 12 agosto 1995, 2 aprile 1996, 18 giugno 1996, 6 dicembre 1996, 13 gennaio 1997 e 27 gennaio 1997.

      Art. 4 (Intervalli di sicurezza) 1. Sono approvati gli intervalli di sicurezza relativi alle sostanze attive dei prodotti fitosanitari di cui all'Allegato 5 del presente decreto, il quale sostituisce l'allegato 3 dell'Ordinanza del Ministro della sanita' del 6 giugno 1985, nonche' l'allegato 3 dell'Ordinanza del Ministro della sanita' del 18 luglio 1990, come modificata ed integrata dalle ordinanze del Ministro della sanita' del 5 agosto 1991, 18 febbraio 1993, 14 luglio 1993 e dai decreti del Ministro della sanita' del 12 agosto 1995, 18 giugno 1996, 13 gennaio 1997 e 27 gennaio 1997.

      Art. 5 (Controlli) 1. I controlli per il rispetto dei limiti massimi di residui, di cui all'articolo 3, sono effettuati secondo i criteri indicati nei decreti del Ministro della sanita' 23 dicembre 1992 e 30 luglio 1993.

      Art. 6 (Misure di ispezione veterinaria) 1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, non pregiudica le misure di ispezione veterinaria per il controllo dei residui di antiparassitari nei prodotti di origine animale, in particolare le misure adottate conformemente a direttive comunitarie.

      Art. 7 (Disposizioni che permangono in vigore) 1. Rimangono in vigore le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 5 e 6 dell'ordinanza del Ministro della sanita' del 6 giugno 1985, come modificata dall'ordinanza del Ministro della sanita' del 5 agosto 1991.

      Il presente decreto sara' pubblicato nella...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT