DECRETO 19 aprile 2006 - Prodotti fitosanitari: recepimento delle direttive 2005/70/CE, 2005/74/CE e 2005/76/CE della Commissione e aggiornamento del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, concernente i limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 5, lettera h), e 6, della legge 30 aprile 1962, n. 283, successivamente modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l'adozione con decreto del Ministro della salute di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;

Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai residui ed intervalli di carenza;

Visto il decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 ´Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazioneª (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 292 del 14 dicembre 2004, supplemento ordinario n. 179), modificato dal decreto del Ministro della salute 17 novembre 2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 2005), dal decreto del Ministro della salute 4 marzo 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2005), dal decreto del Ministro della salute 13 maggio 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2005) e dal decreto del Ministro della salute 15 novembre 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2006);

Vista la direttiva 2005/70/CE della Commissione del 20 ottobre 2005, recante modifica delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda i limiti massimi di residui delle sostanze attive bromoxynil, clorprofam, dimethenamid-P, flazasulfuron, flurtamone, glifosate, ioxynil, mepanipyrim, propoxycarbazone, pyraclostrobin, quinoxifen, trimethylsulfonium cation e zoxamide, in alcuni prodotti di origine vegetale e animale;

Vista la direttiva 2005/74/CE della Commissione del 25 ottobre 2005, recante modifica della direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantita' massime di residui delle sostanze attive etofumesate, lambda-cialotrina, metomil, pymetrozine e tiabendazolo;

Vista la direttiva 2005/76/CE della Commissione dell'8 novembre 2005, recante modifica delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantita' massime di residui delle sostanze attive kresoxim methyl, ciromazina, bifentrin, metalaxyl e azoxystrobin;

Considerate in particolare le versioni in lingua inglese delle citate direttive;

Visti i decreti dirigenziali emanati...

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