Prodotti fitosanitari: recepimento delle direttive 2006/4/CE e 2006/9/CE della Commissione e aggiornamento del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, concernente i limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 5, lettera h), e 6, della legge 30 aprile 1962, n. 283, successivamente modificato con legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l'adozione con decreto del Ministro della salute di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;

Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai residui ed intervalli di carenza;

Visto il decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 ´Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui della sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazioneª (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 292 del 14 dicembre 2004, supplemento ordinario n. 179), modificato dal decreto del Ministro della salute 17 novembre 2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 2005), dal decreto del Ministro della salute 4 marzo 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2005), dal decreto del Ministro della salute 13 maggio 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2005), dal decreto del Ministro della salute 15 novembre 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2006);

Vista la direttiva 2006/4/CE della commissione del 26 gennaio 2006, recante modifica delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del consiglio per quanto riguarda i limiti massimi di residui della sostanza attiva carbofuran;

Vista la direttiva 2006/9/CE della commissione del 23 gennaio 2006, recante modifica della direttiva 90/642/CEE del consiglio per quanto riguarda i limiti massimi di residui della sostanza attiva diquat;

Ritenuto necessario aggiornare il decreto ministeriale 27 agosto 2004 con i nuovi limiti massimi di residui delle sostanze attive carbofuran e diquat;

Considerato che occorre aggiornare l'allegato 1 del decreto ministeriale 27 agosto 2004, in particolare il punto 4) relativo ai semi oleaginosi, al fine di recepire correttamente i limiti comunitari nella normativa nazionale;

Visto il parere favorevole della commissione consultiva prodotti fitosanitari espresso nella seduta del 14 marzo 2006;

Decreta:

Art. 1.

Il punto 4. Semi oleaginosi dell'allegato 1 del decreto ministeriale 27 agosto 2004, e' sostituito dall'allegato 1 del presente decreto.

Art. 2.

I limiti massimi di residui delle sostanze attive carbofuran e diquat, indicati nell'allegato 2 del...

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