Massimario di legittimitá

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine887-919

    I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.


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@Abitualità e professionalità nel reato - Ritenuta dal giudice - Motivazione - Elementi

Il giudice deve motivare la dichiarazione di abitualità a delinquere, fondandola non solo sulla constatazione della recidiva specifica, sia pure reiterata ed infraquinquennale, ma anche sulla valutazione della complessiva condotta di vita tenuta dal soggetto. (Nel caso di specie, la Corte ha confermato la sentenza ove le ragioni della dichiarazione di abitualità nel reato erano state indicate, seppure in termini sintetici, analizzando la condotta di vita anteatta dell'imputato e formulando una prognosi negativa desunta dallo stato di tossicodipendenza e dalla mancanza di lecite fonti di sostentamento derivanti da attività lavorativa).

    Cass. pen., sez. VI, 28 luglio 2003, n. 31743 (ud. 22 maggio 2003), Conte. (C.p., art. 103). [RV226280]


@Abusivo esercizio di una professione - Professione forense - Avvocato sospeso dall'Ordine - Presentazione di richiesta di archiviazione per un imputato

La presenza di un'istanza al pubblico ministero volta a sollecitare detto ufficio a richiedere l'archiviazione nell'interesse di un imputato, costituisce esercizio della professione forense e pertanto qualora tale azione venga compiuta da parte di un avvocato sospeso dall'esercizio della professione forense con atto amministrativo adottato dal Consiglio dell'Ordine configura il reato di esercizio abusivo della professione.

    Cass. pen., sez. VI, 5 agosto 2003, n. 33095 (ud. 4 luglio 2003), P.G. contro Longo. (C.p., art. 348; c.p.p., art. 408; R.D. 27 novembre 1933, n. 1578). [RV226528]


@Abuso d'ufficio - Altrui danno ingiusto - Necessità del carattere patrimoniale - Esclusione

Integra il reato di cui all'art. 323 c.p. la condotta di un magistrato della Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello, che incaricato dal dirigente dell'ufficio di svolgere una indagine amministrativa diretta ad acquisire informazioni su di un'istanza di rimessione del processo, conduca una vera e propria indagine preliminare, senza essere legittimato, nei confronti di magistrato dello stesso distretto di Corte d'appello, in tal modo cagionando loro intenzionalmente un danno ingiusto.

    Cass. pen., sez. VI, 4 settembre 2003, n. 35127 (ud. 26 giugno 2003), Ippolito. (C.p., art. 323). [RV226548]


@Acque pubbliche e private - Inquinamento - Scarichi - Frantoi oleari

Le acque di vegetazione residuate dalla lavorazione meccanica delle olive possono essere oggetto di utilizzazione agronomica (ai sensi dell'art. 1 della D.L. 11 novembre 1996, n. 574), attraverso uno spandimento su terreni adibiti ad uso agricolo, e previa autorizzazione sindacale, non rientrando, pertanto, nella disciplina sui rifiuti di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, a condizione che non abbiano subito alcun trattamento, né ricevuto alcun additivo ad eccezione delle acque per la diluizione della pasta ovvero per la lavatura degli impianti).

    Cass. pen., sez. III, 3 ottobre 2003, n. 37562 (ud. 25 giugno 2003), Malpignano. (L. 11 novembre 1996, n. 574, art. 1; D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152, art. 28; D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22). [RV226320]


@Amnistia, indulto e grazia - Indulto - Applicazione - Reati connessi con i reati politici

Non sussistono i presupposti della connessione rilevante ai sensi dell'art. 2, lett. a) D.P.R. n. 922 del 1953 - in virtù del quale è concesso indulto per i reati politici ed i reati connessi - tra i reati previsti dal codice penale militare di guerra (nella specie, quelli di cui agli artt. 13 e 185), commessi da ex ufficiale delle SS, condannato per l'eccidio delle Fosse Ardeatine, e quello politico di cui all'art. 5 D.L.L. n. 159 del 1944 (integrante una forma di collaborazionismo da parte di cittadini italiani per avere consegnato alle SS germaniche numerosi detenuti politici e comuni affinché fossero massacrati alle Fosse Ardeatine il 24 marzo 1944), in quanto, non vi è connessione in senso tecnico, manca l'identità di reato ex art. 12 lett. a) c.p.p., mentre la connessione teleologica rilevante ai fini dell'estensione del beneficio in esame sussiste solo nei casi in cui il delitto politico si pone come "reato fine" (e non anche quando esso ha il ruolo di "reato mezzo"), in quanto, in virtù della ratio ispiratrice del provvedimento di clemenza, il reato politico attrae nella sua orbita il reato comune attraverso il vincolo della connessione.

    Cass. pen., sez. I, 12 settembre 2003, n. 35488 (c.c. 27 giugno 2003), Priebke. (C.p., art. 8; c.p.p., art. 12; D.P.R. 19 dicembre 1953, n. 922, art. 2). [RV226390]


@Appello penale - Cognizione del giudice di appello - Circostanze - Giudizio di comparazione

In tema di cognizione del giudice di appello, l'art. 597, quinto comma, c.p.p., nello stabilire, tra l'altro, che «può essere altresì effettuato, quando occorre, il giudizio di comparazione» tra circostanze a norma dell'art. 69 c.p., ha attribuito al giudice di appello non un ulteriore potere di ufficio, ma solo il compito, conseguenziale all'applicazione di nuove attenuanti, di fare, nuovamente o per la prima volta (se in precedenza erano state applicate solo circostanze aggravanti), il giudizio di comparazione, come si evince appunto dall'uso dell'inciso «quando occorre». Ne deriva che il potere di effettuare il giudizio di comparazione ai sensi della detta norma è subordinato all'applicazione di ufficio da parte del giudice di appello di circostanze attenuanti.

    Cass. pen., sez. IV, 12 novembre 2003, n. 43343 (ud. 18 dicembre 2002), Merigioli ed altri. (C.p.p., art. 597; c.p., art. 69). [RV226340]


@Appello penale - Cognizione del giudice di appello - Reformatio in peius - Revoca della sospensione condizionale della pena su appello del solo imputato

È illegittima la revoca della sospensione condizionale della pena disposta dal giudice di appello quando appellante è il solo imputato, salvo che nell'ipotesi di cui all'art. 168, primo comma, c.p., che prevede un'attività meramente dichiarativa e non discrezionale del giudice, sicché non sussiste in tal caso violazione del divieto di reformatio in peius.

    Cass. pen., sez. II, 23 settembre 2003, n. 36536 (ud. 20 giugno 2003), Lucarelli e altri. (C.p., art. 163; c.p., art. 168; c.p.p., art. 597). [RV226452]


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@Appello penale - Incidentale - Condanna a seguito di giudizio abbreviato - Proponibilità dell'appello incidentale da parte del P.M

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 595 c.p.p. in relazione all'art. 443, terzo comma, c.p.p., nella parte in cui preclude al P.M. la proposizione dell'appello incidentale nel caso in cui l'imputato proponga appello avverso la sentenza di condanna emessa in esito al giudizio abbreviato, in quanto il principio di parità tra accusa e difesa non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali del P.M. e quelli dell'imputato.

    Cass. pen., sez. II, 7 luglio 2003, n. 28886 (ud. 11 giugno 2003), P.G. in proc. Anselmo. (C.p.p., art. 595; c.p.p., art. 443). [RV226351]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Mancato avviso al difensore di fiducia della data dell'udienza di convalida dell'arresto - Eccezione processuale - Inammissibilità

In tema di patteggiamento, qualora l'imputato pur in presenza dell'omessa citazione del difensore di fiducia abbia manifestato la volontà di patteggiare la pena all'esito della convalida dell'arresto e prima del giudizio direttissimo, il vizio dell'omesso avviso al difensore di fiducia diviene irrilevante, purchè sia stata assicurata la presenza di un difensore anche d'ufficio; ciò in quanto la volontà di concordare la pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. comporta implicitamente la rinuncia a qualsiasi eccezione di natura processuale.

    Cass. pen., sez. VI, 31 luglio 2003, n. 32391 (c.c. 25 giugno 2003), Simone. (C.p.p., art. 444). [RV226508]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sentenza - Estinzione del reato per prescrizione - Declaratoria

Il giudice che decide sulla richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., una volta escluso, sulla base degli atti, che debba essere pronunciato proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p., non può successivamente dichiarare estinto per prescrizione il reato nella fase in cui valuti positivamente l'accordo concluso fra le parti in ordine al riconoscimento di attenuanti e al conseguente loro bilanciamento, accordo finalizzato alla determinazione della pena da infliggere in concreto e non già ad ottenere la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione a seguito dell'abbreviazione del relativo termine derivante dalla riduzione della pena edittale.

    Cass. pen., sez. IV, 26 marzo 2003, n. 13710 (ud. 28 gennaio 2003), Fadda. (C.p.p., art. 444; c.p., art. 157; c.p.p., art. 129; c.p.p., art. 445). [RV226433]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sentenza - Motivazione - Requisiti

Nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice ha l'obbligo di motivare con chiarezza, seppure in maniera concisa, la sussistenza del vincolo della continuazione tra i reati contestati e delle circostanze attenuanti; in particolare, il riconoscimento della circostanza attenuante, prevista in relazione al delitto di detenzione di sostanze stupefacenti dall'art. 73, quinto comma D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, deve essere motivato indicando il concreto apporto fornito dall'imputato al fine di evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori.

    Cass. pen., sez. VI, 31 luglio 2003, n. 32392 (c.c. 1 luglio 2003), P.G. in proc. Caria. (C.p.p., art. 444; c.p.p., art. 445; D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73). [RV226292]


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