Massimario di legittimitá

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine1125-1146

    I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.


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@Abuso d'ufficio - Elemento oggettivo - Violazione di leggi e regolamenti - Fattispecie

Commette il reato di abuso d'ufficio il preside di una scuola che nomina a funzioni vicarie un insegnante, in violazione della disposizione per la quale l'attribuzione di tale incarico è elettiva, ed appartiene al collegio dei docenti, in tal modo realizzando un ingiusto vantaggio patrimoniale in favore del nominato cui è corrisposta l'idennità di funzione.

    Cass. pen., sez. VI, 4 novembre 2003, n. 41918 (ud. 22 settembre 2003), Pannullo. (C.p., art. 323). [RV226926]


@Acque pubbliche e private - Inquinamento - Scarichi - Superamento dei limiti tabellari

In tema di scarichi di acque reflue industriali, con la entrata in vigore del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 258, modificativo dell'art. 59 del D.L.vo 11 maggio 1999 n. 152, sono sottoposti a sanzione penale gli scarichi che superano i limiti tabellari posti dallo Stato ed individuati nelle Tabelle 3 e 4 anche per le sostanze diverse dalle 18 indicate nella Tabella 5 dell'Allegato 5, atteso che la attuale formulazione colloca il riferimento alle sostanze indicate nella Tabella 5 solo dopo la indicazione dei limiti più restrittivi fissati dalle Regioni, solo per i quali deve farsi riferimento alle sostanze individuate dalla citata Tabella 5.

    Cass. pen., sez. III, 17 dicembre 2003, n. 48076 (ud. 29 ottobre 2003), P.G. in proc. Bonassi ed altro P.M. (D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152, art. 59; D.L.vo 18 agosto 2000, n. 258, art. 23). [RV226829]


@Acquisto di cose di sospetta provenienza - Rinvenimento della cosa abbandonata dall'autore della sottrazione - Configurabilità del reato - Esclusione

Non è configurabile l'elemento oggettivo della contravvenzione di cui all'art. 712 c.p. nella condotta di un soggetto che trovi e conservi il possesso di un oggetto, abbandonato da chi lo ha sottratto al legittimo proprietario, in quanto nel concetto di «acquisto di una cosa di sospetta provenienza», non può essere inclusa la mera "ricezione" di essa. (Nel caso all'esame della S.C. è stata esclusa la sussistenza del fatto illecito nell'impossessamento di un telefono cellulare, privo di scheda, di provenienza furtiva, rinvenuto abbandonato).

    Cass. pen., sez. II, 11 novembre 2003, n. 43084 (ud. 19 settembre 2003), Bravin. (C.p., art. 712). [RV226800]


@Amnistia, indulto e grazia - Grazia condizionata - Verifica della condizione risolutiva - Revoca

Il provvedimento di grazia sottoposto alla condizione risolutiva della commissione di un nuovo reato entro un termine predeterminato è revocabile di diritto, ai sensi dell'art. 674 c.p.p., al verificarsi della condizione stessa, rimanendo del tutto irrilevante, a questi fini, che il decreto di grazia condizionato non sia stato notificato al beneficiario, dal momento che nessuna norma stabilisce un tale obbligo (in motivazione la Corte ha precisato che il destinatario di un provvedimento eccezionale, come la grazia, ha un onere di ordinaria diligenza nel prenderne contezza all'atto stesso della sua fruizione).

    Cass. pen., sez. II, 17 novembre 2003, n. 43909 (ud. 10 ottobre 2003), Panizzari ed altro. (C.p.p., art. 674; c.p., art. 174). [RV226905]


@Antichità e belle arti - Cose di interesse artistico e storico - Contraffazione di opere d'arte - Condizioni per la non punibilità

In tema di contraffazione di opere d'arte, punita dall'art. 127 del D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490, la non punibilità del fatto è esclusa, ex art. 128 dello stesso decreto, soltanto in caso di dichiarazione espressa di non autenticità mediante annotazione scritta sull'oggetto, analogamente a quanto previsto nella previgente disposizione di cui all'art. 8 della L. 20 novembre 1971, n. 1082.

    Cass. pen., sez. III, 19 dicembre 2003, n. 48695 (ud. 4 novembre 2003), Viglietta. (L. 20 novembre 1971, n. 1082, art. 3; L. 20 novembre 1971, n. 1082, art. 8; D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490, art. 127; D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490, art. 128). [RV226867]


@Antichità e belle arti - Cose di interesse artistico e storico - Reato di contraffazione di opere d'arte - Nuove disposizioni normative

L'ipotesi di reato di cui all'art. 127 del D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490, contraffazione di opere d'arte nelle diverse fattispecie di cui al comma 1, si pone in continuità normativa con la previgente disposizione di cui all'art. 3 della L. 20 novembre 1971 n. 1082, atteso che trattasi dello stesso precetto, con eguale sanzione, con l'unica differenza che non si richiede più che il fine di trarne profitto debba essere illecito, essendo sufficiente che il fatto sia stato commesso per trarne comunque un profitto.

    Cass. pen., sez. III, 19 dicembre 2003, n. 48695 (ud. 4 novembre 2003), Viglietta. (D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490, art. 127; L. 20 novembre 1971, n. 1082, art. 3). [RV226866]


@Antichità e belle arti - Cose di interesse artistico e storico - Reato di impossessamento illecito di beni culturali - Accertamento del requisito dell'interesse culturale

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 125 del D.L.vo 29 ottobre 1999 n. 490, impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato, non è necessario che i beni siano qualificati come tali da un formale provvedimento della pubblica amministrazione, essendo sufficiente la desumibilità della sua natura culturale dalle stesse caratteristiche dell'oggetto, non essendo richiesto un particolare pregio per i beni culturali di cui all'art. 1, primo comma, del citato decreto n. 490. (Dal 1 maggio 2004 il decreto n. 490 del 1999 è sostituito dal D.L.vo 22 gennaio 2004 n. 41).

    Cass. pen., sez. III, 16 dicembre 2003, n. 47922 (c.c. 25 novembre 2003), Petroni. (L. 1 giugno 1939, n. 1089, art. 67; D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490, art. 125; D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 41). [RV226870]


@Antichità e belle arti - Cose di interesse artistico e storico - Reato di impossessamento illecito di beni culturali - Nuova normativa

In tema di beni culturali sussiste continuità normativa fra la disposizione dell'art. 67 della L. 1 giugno 1939 n. 1089, impos-Page 1126sessamento di cose di antichità e d'arte, e la previsione di cui all'art. 125 del D.L.vo 29 ottobre 1999 n. 490, che punisce l'impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato, atteso che il decreto n. 490 costituisce un testo unico compilativo della precedente disciplina, determinando una ipotesi di abrogatio sine abolitione.

    Cass. pen., sez. III, 16 dicembre 2003, n. 47922 (c.c. 25 novembre 2003), Petroni. (D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490, art. 125; D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 41; L. 1 giugno 1939, n. 1089, art. 67). [RV226869]


@Appello penale - Atti preliminari al giudizio - Decreto di citazione - Termine per il giudizio

Il termine minimo di venti giorni che deve intercorrere tra la notifica dell'avviso al difensore ed il giudizio di appello (art. 601, quinto comma, c.p.p.) va osservato solo con riguardo alla prima udienza. Per quelle successive, cui il procedimento venga eventualmente differito per impedimento dell'imputato o del difensore, il rinvio dell'art. 598 c.p.p. alle disposizioni concernenti il giudizio di primo grado comporta l'applicabilità della disciplina delineata attualmente all'art. 420 ter (e in precedenza all'art. 486) dello stesso codice, che non prevede alcun termine dilatorio per la nuova udienza da fissare in caso di impedimento degli interessati, lasciando alla discrezionalità del giudice l'individuazione della data utile ad assicurare un congruo intervallo tra le udienze.

    Cass. pen., sez. VI, 18 giugno 2003, n. 26118 (ud. 8 maggio 2003), Trito ed altri. (C.p.p., art. 601; c.p.p., art. 598; c.p.p., art. 420 ter; c.p.p., art. 484). [RV226986]


@Appello penale - Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione - Obbligo di rinnovazione

Il giudice d'appello ha l'obbligo di disporre la rinnovazione del dibattimento solo quando la richiesta della parte sia riconducibile alla violazione del diritto alla prova, non esercitato non per inerzia colpevole, ma per forza maggiore o per la sopravvenienza della prova dopo il giudizio o quando la sua ammissione sia stata irragionevolmente negata dal giudice di primo grado. In tutti gli altri casi la rinnovazione del dibattimento è rimessa al potere discrezionale del giudice, il quale è tenuto a dar conto delle ragioni del rifiuto quanto meno in modo indiretto, dimostrando in positivo la sufficiente consistenza e la assorbente concludenza delle prove già acquisite.

    Cass. pen., sez. II, 26 novembre 2003, n. 45739 (ud. 4 novembre 2003), Marzullo. (C.p.p., art. 603). [RV226977]


@Appello penale - Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione - Richiesta di esame dell'imputato

Qualora nel dibattimento di primo grado, sia stata chiusa l'istruttoria dibattimentale nel silenzio delle parti senza procedere all'esame dell'imputato, che aveva formulato espressa richiesta, non si realizza alcuna violazione del diritto di difesa che determini una nullità in quanto l'imputato può chiedere in ogni momento di rendere dichiarazioni.

    Cass. pen., sez. VI, 6 novembre 2003, n. 42442 (ud. 21 ottobre 2003), Del Sorbo. (C.p.p., art. 603; c.p.p., art. 178). [RV226928]


@Appello penale - Sentenza - Predibattimentale - Avviso al P.M. e all'imputato della data dell'udienza

In tema di proscioglimento prima del dibattimento, l'art. 469 c.p.p., applicabile anche al giudizio di appello, prescrive che al P.M. e all'imputato sia dato avviso della data dell'udienza, al fine di consentire loro di esporre le proprie considerazioni ed, eventualmente, di opporsi; ne consegue che l'omissione di detto avviso all'imputato e al suo difensore, incidendo sull'intervento e sull'assistenza dell'imputato, determina una nullità assoluta di ordine generale, che rende invalida la relativa sentenza...

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