Massimario di legittimitá

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine83-89

    I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.


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@Appello civile - Poteri del collegio - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Esclusione

La nullità dell'atto introduttivo del giudizio - derivante da proposizione della domanda nei confronti di un minore - si propaga all'intera attività processuale successiva e, se rilevata in sede di gravame - d'ufficio o ad istanza dell'appellante - comporta che il giudice dell'appello debba limitarsi ad accertare la sussistenza del vizio e definire il giudizio con una sentenza di contenuto meramente processuale, annullando la decisione di primo grado, senza potere scendere all'esame del rapporto sostanziale che forma oggetto della controversia nè rimettere la causa al primo giudice.

    Cass. civ., sez. III, 10 febbraio 2003, n. 1947, Boninsegna Vandino ed altri c. Constantini. (C.p.c., art. 75; c.p.c., art. 164; c.p.c., art. 354; c.p.c., art. 353). [RV560350]


@Appello civile - Poteri del collegio - Rimessione della causa al gudice di primo grado - Nullità del giudizio e della sentenza di primo grado

Qualora il giudice di secondo grado dichiari la nullità del giudizio e della sentenza di primo grado, deve trattenere la causa e deciderla nel merito, in quanto le ipotesi di rimessione del giudizio al primo giudice sono tassative e non estensibili analogicamente; ne consegue che il giudice di appello non soltanto dovrà disporre la rinnovazione degli atti nulli, ma dovrà consentire alla parte rimasta contumace in primo grado di svolgere tutte quelle attività che, a cagione della nullità le sono state precluse, non potendo trovare applicazione il divieto dello jus novorum in tutti i casi in cui il giudizio di primo grado non si sia regolarmente svolto.

    Cass. civ., sez. III, 10 febbraio 2003, n. 1935, L'Autofrigo Casa Spedizioni Srl c. Nordstern Colonia Ass. Danni Spa. (C.p.c., art. 161; c.p.c., art. 354). [RV560327]


@Assicurazione obbligatoria - Fondo di garanzia per le vittime della strada - Liquidazione coatta amministrativa dell'impresa di assicurazione

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nel caso in cui l'impresa assicuratrice sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, l'impresa cessionaria del portafoglio dell'assicuratore del responsabile (D.L. n. 576 del 1978, conv. nella legge n. 738 del 1978), risponde nei confronti del danneggiato anche del maggior danno derivante dalla condotta defatigatoria posta in essere, e per tale obbligazione non opera il limite del massimale di cui all'art. 21 della legge n. 990 del 1969.

    Cass. civ., sez. III, 20 febbraio 2003, n. 2588, Tirrena Assic. spa in l.c.a c. Colaiacono ed altra. (L. 24 dicembre 1990, n. 990, art. 21; D.L. 26 settembre 1978, n. 576, art. 4). [RV560617]


@Assicurazione obbligatoria - Modulo di constatazione amichevole - Efficacia probatoria

Il modulo di constatazione amichevole di sinistro stradale, quando è sottoscritto dai conducenti coinvolti e completo in ogni sua parte, compresa la data, genera una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell'assicuratore e come tale superabile con prova contraria. Nei confronti dei conducenti, invece, il suddetto modulo ha valore di confessione stragiudiziale resa alla parte ed, a norma dell'art. 2735 c.c., produce i medesimi effetti della confessione giudiziale.

    Cass. civ., sez. III, 21 febbraio 2003, n. 2659, Bernardi c. Intercontinentale Assic. Spa ed altri. (C.c., art. 2054; c.c., art. 2733; c.c., art. 2735; L. 26 febbraio 1977, n. 39, art. 5). [RV560650]


@Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Azione diretta nei confronti dell'assicuratore

In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'onere imposto al danneggiato dall'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, di richiedere all'assicuratore il risarcimento dei danni almeno sessanta giorni prima di proporre il relativo giudizio, costituisce condizione di proponibilità - rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo - non solo dell'azione diretta contro l'assicuratore stesso (ex art. 18 della legge n. 990 del 1969), ma anche dell'azione risarcitoria contro l'autore e o il responsabile civile del fatto illecito, pur se autonomamente proposta nei confronti di costoro.

    Cass. civ., sez. III, 21 febbraio 2003, n. 2655, D'Albano c. Russo. (L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 22). [RV560646]


@Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Azione diretta nei confronti dell'assicuratore

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, il danneggiato è dispensato dall'onere della preventiva richiesta del danno all'assicuratore, che costituisce condizione di proponibilità della domanda nei confronti sia dell'autore dell'illecito che del responsabile civile ex art. 22 della legge n. 990 del 1969, soltanto qualora dimostri l'incolpevole impossibilità di identificare l'assicuratore, impossibilità protrattasi fino alla data dell'esperimento dell'azione risarcitoria.

    Cass. civ., sez. III, 21 febbraio 2003, n. 2655, D'Albano c. Russo. (L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 22). [RV560647]


@Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Litisconsorzio necessario dell'assicuratore e dell'assicurato

L'art. 23 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 sull'assicurazione obbligatoria della R.C.A., disponendo che nel giudizio instaurato con l'azione diretta contro l'assicuratore deve essere chiamato il responsabile del danno, configura, in deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali, un litisconsorzio necessario di natura processuale, con inscindibilità delle cause nelle fasi di impugnazione. Ne consegue che la impugnazione della sentenza è ammissibile nei confronti di tutte le parti anche se sia stata notificata nel termine di legge nei riguardi soltanto di una di esse e sia invece tardiva nei confronti delle altre, perché in tale ipotesi l'impugnazione proposta fuori termine vale come notificazione per l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c.

    Cass. civ., sez. III, 26 febbraio 2003, n. 2888, Ambra Assic. Spa in l.c.a c. Lucarelli ed altra. (C.p.c., art. 331; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 23). [RV560724]


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@Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Richiesta

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il principio dell'improponibilità dell'azione di risarcimento da parte del danneggiato prima che siano decorsi sessanta giorni dalla relativa richiesta avanzata per mezzo di raccomandata - principio, posto dall'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, avente natura processuale e perciò da osservarsi anche nelle sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità - non trova applicazione quando il danneggiato sia stato nella incolpevole impossibilità di identificare l'assicuratore e di provvedere al detto adempimento.

    Cass. civ., sez. III, 21 gennaio 2003, n. 825, Mincuzzi ed altri c. De Caro. (L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 22). [RV560437]


@Autotrasporto - Obbligo di cronotachigrafo - Guasto

In tema di disciplina della circolazione stradale di mezzi di autotrasporto, ai sensi dell'art. 16 del regolamento CEE n. 3821 del 1985 - che, in forza della portata del richiamo contenuto nel comma ottavo dell'art. 179 del codice della strada, trova applicazione nel periodo di dieci giorni dalla diffida - prevista dal comma settimo dello stesso articolo - con la quale l'agente che ha accertato la circolazione del veicolo con cronotachigrafo mancante, manomesso o non funzionante, ingiunge al conducente di regolarizzare la strumentazione - l'obbligo della riparazione durante il percorso sussiste esclusivamente nella ipotesi in cui il ritorno alla sede non possa essere effettuato che dopo un periodo superiore ad una settimana a decorrere dal giorno del guasto o della constatazione del funzionamento difettoso. Ne consegue che risulta viziata da difetto di motivazione la sentenza con la quale il giudice di merito rigetta l'opposizione alla ordinanza ingiunzione di pagamento irrogata per violazione del citato art. 179 c.s. in relazione alla mancata riparazione durante il percorso, senza accertare la sussistenza del suddetto presupposto oggettivo per l'applicazione della sanzione amministrativa.

    Cass. civ., sez. I, 11 febbraio 2003, n. 1979, Della Libera ed altro c. Prefetto di Ascoli Piceno. (Nuovo c.s., art. 179; Reg. CEE 20 dicembre 1985, n. 3821, art. 16). [RV560370]


@Avvocato e procuratore - Albo - Soppressione dell'albo dei procuratori - Effetti

L'art. 8 della legge 16 dicembre 1999, n. 479 ha attribuito efficacia retroattiva alla abrogazione, disposta dall'art. 6 della legge 24 febbraio 1997, n. 27, dell'art. 5, R.D.L. n. 1578 del 1933, convertito nella legge n. 36 del 1934 (che ammetteva il procuratore legale ad esercitare la professione solo entro il distretto), estendendone gli effetti a tutti i processi in corso alla data di entrata in vigore della citata legge n. 27 del 1997. Pertanto, in relazione a detti processi devono ritenersi sanati gli atti posti in essere dal difensore munito di procura, esercente extra districtum, ed è manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale di detta disposizione, sollevata in riferimento all'art. 25, Cost., poichè il divieto di retroattività è stabilito esclusivamente per le norme penali.

    Cass. civ., sez. III, 28 novembre 2002, n. 16875, Sborchia c. Molino coop. soc. coop. rl. (R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 5; L. 23 gennaio 1934, n. 36; L. 24 febbraio 1997, n. 27, art. 6; L. 16 dicembre 1999, n....

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