Massimario di legittimitá

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine547-561

    I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.


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@Appello civile - Citazione di appello - Specificità dei motivi - Requisiti

Il requisito della specificità dei motivi di impugnazione esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'impugnante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, in quanto la manifestazione volitiva dell'impugnante, volta ad ottenere la riforma della sentenza, deve essere sempre supportata da argomentazioni idonee a contrastare la motivazione di detta sentenza.

    Cass. civ., sez. III, 6 giugno 2003, n. 9060, D'Annibale ed altri c. Blasi. (C.p.c., art. 342). [RV563972]


@Appello civile - Domande - Domande ed eccezioni dell'appellante non accolte in primo grado - Onere di riproporle in appello

In materia di procedimento civile, in mancanza di una norma specifica sulla forma nella quale l'appellante che voglia evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. deve reiterare le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse; tuttavia, pur se libera da forme, la riproposizione deve essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice.

    Cass. civ., sez. III, 18 giugno 2003, n. 9687, Vezzoli L c. Vezzoli G. (C.p.c., art. 346). [RV564358]


@Appello civile - Domande nuove - Nuova causa petendi - Configurabilità

Si ha domanda nuova, inammissibile in appello, per modificazione della causa petendi quando i nuovi elementi, dedotti innanzi al giudice di secondo grado, comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistente un mutamento della causa petendi in un caso in cui, con la citazione, l'attore aveva proposto domanda di risarcimento danni da incidente stradale, deducendo che il sinistro si sarebbe verificato secondo determinate circostanze, e, con l'appello, aveva sostenuto che l'incidente si sarebbe verificato secondo una differente dinamica).

    Cass. civ., sez. III, 25 giugno 2003, n. 10128, Di Bari c. Riunione Adriatica di sicurtà Spa. (C.p.c., art. 345). [RV564565]


@Appello civile - Giudice dell'appello - Poteri - Reformatio in pejus

Poiché i poteri del giudice d'appello vanno determinati con esclusivo riferimento alle iniziative delle parti, in assenza di impugnazione incidentale della parte parzialmente vittoriosa, la decisione del giudice d'appello non può essere più sfavorevole all'appellante e più favorevole all'appellato di quanto non sia stata la sentenza impugnata e non può, quindi, dare luogo alla reformatio in pejus in danno dello stesso appellante. (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha cassato la sentenza di merito con cui l'appellato, essendosi costituito oltre il termine fissato dall'art. 436 c.p.c., era decaduto dal diritto di proporre appello incidentale).

    Cass. civ., sez. lav., 16 giugno 2003, n. 9646, Salvatore c. FF.SS. Spa. (C.p.c., art. 112; c.p.c., art. 339; c.p.c., art. 436). [RV564324]


@Appello civile - Mandato alle liti - Invalidità - Esistenza di altra valida procura rilasciata in primo grado

Non costituisce causa d'inammissibilità dell'atto d'appello l'invalidità della relativa procura, qualora il difensore sia altresì munito di altra procura valida, anche per la proposizione del gravame, rilasciatagli in primo grado.

    Cass. civ., sez. I, 5 giugno 2003, n. 8985, Edil Tirrena Spa c. Cortesia ed altri. (C.p.c., art. 83; c.p.c., art. 163; c.p.c., art. 339; c.p.c., art. 342). [RV563921]


@Appello civile - Poteri del collegio - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Per ragioni di competenza

In tema di impugnazioni civili, quando il giudice d'appello, risolta positivamente, in riforma della sentenza impugnata, la questione di competenza del giudice di primo grado, pronunzia nel merito in secondo grado, egli esercita ritualmente e correttamente - anche in assenza di domanda di parte - la propria potestas decidendi, essendogli preclusa la possibilità di rimettere la causa al primo giudice.

    Cass. civ., sez. III, 24 giugno 2003, n. 10020, Basile c. Tamleasing Spa in liq. (C.p.c., art. 353; c.p.c., art. 354). [RV564520]


@Appello civile - Poteri del collegio - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Tassatività delle ipotesi di rimessione

Le ipotesi di rimessione della causa al primo giudice da parte del giudice d'appello, previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., devono intendersi tassative, sicché - fuori di tali ipotesi (fra le quali non è compresa la violazione dell'art. 183 c.p.c., là dove si impone al giudice di indicare alle parti le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione) - riprende vigore il principio generale della conversione delle ragioni di nullità in motivi di impugnazione, con il conseguente potere-dovere del giudice d'appello di trattenere la causa e di deciderla nel merito, previa la rinnovazione degli atti compiuti in violazione del principio del contraddittorio.

    Cass. civ., sez. I, 5 giugno 2003, n. 8993, Italcave Spa c. Cons. Area Sviluppo Ind. Taranto. (C.p.c., art. 183; c.p.c., art. 353; c.p.c., art. 354). [RV563934]


@Appello civile - Poteri del collegio - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Tassatività delle ipotesi di rimessione

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 354 c.p.c., con la quale si deduca, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., che la norma denunciata, all'infuori delle ipotesi tassative in essa indicate, non assicurerebbe il rispetto del doppio grado di giurisdizione pur in presenza di una causa di nullità degli atti compiuti in primo grado, sia perché non esiste garanzia costituzionale del doppio grado di giurisdizione di merito,Page 548 sia perché il principio di eguaglianza non impedisce al legislatore di dettare norme diverse per regolare situazioni ritenute differenti, mentre il diritto di difesa è ampiamente realizzato con la previsione del potere-dovere del giudice d'appello di decidere la causa nel merito, previa rinnovazione, nel contraddittorio di tutte le parti, degli atti nulli.

    Cass. civ., sez. I, 5 giugno 2003, n. 8993, Italcave Spa c. Cons. Area Sviluppo Ind. Taranto. (C.p.c., art. 353; c.p.c., art. 354). [RV563935]


@Appello civile - Prove - Nuove - Ammissibilità

Il requisito della novità della prova, cui - dall'art. 345, comma secondo, c.p.c., nella formulazione originaria come modificata dalla legge n. 581 del 1950 - è condizionata l'ammissibilità della prova in grado di appello, attiene sia al tipo di mezzo istruttorio dedotto (prova documentale e prova testimoniale) sia all'oggetto del mezzo di prova, per cui si ha prova nuova, ammissibile per la prima volta in grado di appello, sia quando si chiede un mezzo di prova di tipo nuovo avente ad oggetto specifiche circostanze sulle quali in primo grado si è espletato altro mezzo di prova, sia quando in grado di appello si propone un mezzo di prova identico a quello già espletato, ma avente ad oggetto circostanze del tutto distinte e diverse da quelle già assunte con lo stesso mezzo in primo grado.

    Cass. civ., sez. lav., 28 maggio 2003, n. 8472, Iacoviello c. Fall. Harnold Snc. (C.p.c., art. 345; L. 14 luglio 1950, n. 581, art. 36). [RV563638]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Costituzione di parte civile - Spese processuali - Liquidazione

In tema ai patteggiamento, la liquidazione delle spese in favore della parte civile non può essere effettuata con un semplice riferimento alla determinazione fatta nella nota spese presentata in giudizio, in quanto non contiene alcuna valutazione sulla congruità degli emolumenti in relazione alle previsioni della tariffa professionale ed all'entità e pertinenza delle somme anticipate, sicché viene sottratta, di fatto, all'imputato qualsiasi possibilità di controllo sulla stessa.

    Cass. pen., sez. VI, ord. 16 aprile 2003, n. 18174 (c.c. 4 novembre 2002), Giuliani. (C.p.p., art. 444). [RV225529]


@Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Azione diretta nei confronti dell'assicuratore

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e con riferimento al giudizio di appello, il litisconsorzio e l'inscindibilità delle cause comportano che l'impugnazione proposta da una parte impedisce il passaggio in giudicato della sentenza sui punti comuni alle altre parti poste nella medesima posizione processuale e toglie rilievo al fatto che queste non abbiano proposto la medesima impugnazione. Inoltre l'impugnazione rivolta ad una almeno delle parti in posizione contrapposta consente l'integrazione del contraddittorio in confronto di tutte le altre, che dall'impugnazione possano ritrarre giovamento o pregiudizio. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza del giudice d'appello che, correttamente, senza incorrere in violazione dell'art. 112 c.p.c., ritenuta fondata l'impugnazione proposta da uno dei litisconsorzi, aveva rigettato la domanda proposta non solo contro il litisconsorte appellante, ma anche contro quello non impugnante).

    Cass. civ., sez. III, 25 giugno 2003, n. 10125, Tremiterra c. Winthertur Assicurazioni Spa. (L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 23; c.p.c., art. 102; c.p.c., art. 112; c.p.c., art. 324). [RV564560]


@Avvocato -...

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