Massimario di legittimitá

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine651-665

    I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.


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@Appello civile - Citazione di appello - Interpretazione - Compito esclusivo del giudice di merito

L'interpretazione del contenuto dell'atto di appello è riservata al giudice di merito ed è sottratta al sindacato di legittimità, se adeguatamente motivata; tale interpretazione deve essere condotta tenendo conto sia della formulazione letterale che del contenuto sostanziale dell'atto, in relazione alla finalità che la parte intende raggiungere.

    Cass. civ., sez. lav., 29 luglio 2003, n. 11667, Fondazione Enasarco c. Zito. (C.p.c., art. 99; c.p.c., art. 112; c.c., art. 1362). [RV565506]


@Appello civile - Citazione di appello - Specificità dei motivi - Requisiti

In considerazione del principio tantum devolutum quantum appellatum di cui all'art. 342 c.p.c., che ha la funzione non solo di delimitare il campo del riesame della decisione impugnata ma anche di identificare, attraverso il contenuto e la portata delle censure, i punti investiti dall'impugnazione e le ragioni per le quali si invoca la riforma della pronuncia, i motivi devono essere specificati nell'atto di appello, con cui si consuma il diritto d'impugnazione, sicché è preclusa nel corso dell'ulteriore attività processuale la precisazione di censure nell'atto di appello esposte in maniera generica.

    Cass. civ., sez. II, 11 luglio 2003, n. 10937, Bredice Luigi Antonio c. Cond. Via Giulio Bazzoni n. 7 Roma. (C.p.c., art. 342). [RV564994]


@Appello civile - Citazione di appello - Specificità dei motivi - Requisiti

Ai fini dell'integrazione del requisito della specificità dei motivi di appello richiesto dall'art. 342 c.p.c., non è sufficiente l'apodittico assunto che la decisione del giudice di primo grado è erronea e che altri giudici hanno deciso in senso difforme su un punto determinato, essendo invece necessario, a pena di inammissibilità dell'appello, indicare le ragioni concrete per cui si richiede il riesame, con un supporto argomentativo idoneo a contrastare la motivazione della sentenza impugnata, contrapponendo alle argomentazioni ivi svolte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime.

    Cass. civ., sez. III, 14 luglio 2003, n. 10991, Carmellini c. SAI SpA. (C.p.c., art. 342; c.p.c., art. 434). [RV565018]


@Appello civile - Costituzione e comparizione delle parti - Termini - Mancata costituzione

In tema di impugnazioni civili, la inammissibilità per decorso del termine, non è, a differenza della nullità, suscettibile di essere sanata dalla costituzione dell'appellato, trattandosi di inosservanza di un adempimento prescritto a pena di decadenza dal quale deriva il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Ne consegue che, in ipotesi di sentenza di rigetto dell'opposizione alla dichiarazione di fallimento, avverso la quale il termine per appellare - ai sensi dell'art. 19 della legge fallimentare - è di quindici giorni dalla notificazione, la decadenza dalla impugnazione, in difetto di eccezione di parte, può e deve essere rilevata d'ufficio dal giudice.

    Cass. civ., sez. I, 18 luglio 2003, n. 11227, Mensi ed altri c. Banca Pop. Cremona ed altri. (C.p.c., art. 327; R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 19). [RV565230]


@Appello civile - Domande nuove - Inammissibilità - Deducibilità e rilevabilità

L'inosservanza del divieto di introdurre una domanda nuova in appello, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., e, correlativamente, dell'obbligo del giudice di secondo grado di non esaminare nel merito tale domanda è rilevabile d'ufficio in sede di legittimità, poiché costituisce una preclusione all'esercizio della giurisdizione, che può essere verificata nel giudizio di cassazione (anche d'ufficio).

    Cass. civ., sez. III, 17 luglio 2003, n. 11202, Natali c. Credito Valtellinese Coop. a rl. (C.p.c., art. 345). [RV565219]


@Appello civile - Domande nuove - Inammissibilità - Deducibilità e rilevabilità

Costituisce domanda nuova, improponibile in appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c., la deduzione di una nuova causa petendi la quale comporti, attraverso la prospettazione di nuove circostanze o situazioni giuridiche, il mutamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio e, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia. In particolare, costituisce un inammissibile mutamento della domanda dedurre per la prima volta in appello, quale fonte di responsabilità extracontrattuale del convenuto, fatti omissivi, allorché in primo grado sia stata dedotta solo una condotta commissiva, atteso che in tal modo si pone per la prima volta in discussione un campo di indagine del tutto nuovo rispetto a quello oggetto del primo grado di giudizio.

    Cass. civ., sez. III, 17 luglio 2003, n. 11202, Natali c. Credito Valtellinese Coop. a rl. (C.p.c., art. 345; c.c., art. 2043). [RV565220]


@Appello civile - Eccezioni nuove - Eccezione relativa al difetto della prova del diritto controverso - Esclusione

In tema di giudizio di appello, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., non sono inammissibili quei motivi di impugnazione con i quali il convenuto, soccombente nel giudizio di primo grado, «eccepisca» la mancanza della prova del diritto controverso, atteso che la «doglianza» proposta dall'appellante non costituisce eccezione in senso tecnico (la quale incontra il divieto di proposizione in appello, ai sensi dell'art. 345, secondo comma, cit.) ma una mera sollecitazione dei poteri ufficiosi del giudice il quale deve rilevare d'ufficio la mancanza della prova dei fatti posti a base della pretesa dell'attore, atteso che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., «chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento».

    Cass. civ., sez. V, 3 luglio 2003, n. 10475, Elektrica SpA c. Min. Finanze. (C.c., art. 2697; c.p.c., art. 345). [RV564748]


@Appello civile - Mandato alle liti - Procura a margine dell'atto di appello - Rilascio anteriore alla redazione dell'atto

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La procura alle liti apposta a margine dell'appello (la quale può anche essere rilasciata in epoca anteriore alla redazione dell'atto) è validamente conferita per il giudizio al quale l'atto si riferisce, pur se in essa non se ne fa menzione, attesa l'unicità del documento in cui sono contenuti i due atti.

    Cass. civ., sez. II, 18 luglio 2003, n. 11256, Simonetti c. Caputi Snc. (C.p.c., art. 82; c.p.c., art. 83; c.p.c., art. 342). [RV565263]


@Appello civile - Poteri del collegio - Incompetenza del giudice di primo grado - Decisione della causa nel merito da parte del giudice di appello

Se il giudice dell'appello ravvisa l'incompetenza del giudice di primo grado, deve dichiarare l'incompetenza di quest'ultimo indicando il giudice competente in primo grado - davanti al quale il processo continuerà, se riassunto ai sensi dell'art. 50 c.p.c. - e non già trattenere la causa e deciderla nel merito (non rilevando, al riguardo, il divieto di remissione al primo giudice previsto dagli artt. 353 e 354 c.p.c.); con la conseguenza che la corte di cassazione deve, ai sensi dell'art. 382 c.p.c., cassare statuendo sulla competenza la sentenza di appello che abbia erroneamente omesso di dichiarare l'incompetenza del giudice di primo grado, e deve, altresì, ai sensi dell'art. 385, secondo comma, c.p.c., provvedere sulle spese di tutti i gradi del giudizio (liquidandole essa stessa o rimettendone la liquidazione al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata).

    Cass. civ., sez. I, 4 luglio 2003, n. 10566, Coppola c. Gargiulo. (C.p.c., art. 50; c.p.c., art. 353; c.p.c., art. 354; c.p.c., art. 382; c.p.c., art. 385). [RV564793]


@Appello civile - Prove - Prova testimoniale - Ammissibilità

In tema di acquisizione di prove in appello, l'art. 345 c.p.c. (testo previgente) ne esclude l'ammissibilità solo se dello stesso tipo di quelle assunte in primo grado e dirette a contrastarne le risultanze, ovvero se non assunte per decadenza della parte interessata. Ne consegue che non incorre in tale divieto la richiesta di prova testimoniale, formulata per la prima volta in sede di gravame, vertente su circostanze che in primo grado abbiano formato oggetto di prova per documenti.

    Cass. civ., sez. II, 9 luglio 2003, n. 10761, Cappadocio c. Edil Costr. Srl. (C.p.c., art. 345). [RV564900]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sentenza - Impugnazioni - Ricorso per cassazione

In tema di patteggiamento, l'imputato che con il ricorso per cassazione censuri la liquidazione delle spese in favore della parte civile, deducendo la confusione, nella sentenza impugnata, tra voci della tariffa penale e voci della tariffa civile e la mancata separazione, nell'ambito di quest'ultima, tra somme dovute a titolo di onorari e somme dovute per diritti, ha l'onere di contestare specificamente le singole voci che si assumono illegittimamente determinate.

    Cass. pen., sez. VI, 4 giugno 2003, n. 24175 (ud. 15 ottobre 2002), Bassotti e altro. (C.p.p., art. 444). [RV225563]


@Assicurazione (Contratto di) - Assicurazione contro i danni - Limiti del risarcimento - Massimale

In una causa di risarcimento danni da incidente stradale la domanda del danneggiato nei confronti dell'assicuratore volta ad ottenerne la condanna oltre il massimale di polizza per interessi e rivalutazione non può ritenersi implicitamente contenuta nella indicazione del quantum in misura superiore al massimale, essendo fondata su un titolo autonomo (risarcimento del danno provocato dall'assicuratore con la sua colpevole inerzia); essa deve quindi essere proposta autonomamente e tempestivamente, in quanto soggiace alle preclusioni processuali in primo e secondo grado; ne consegue che sussiste il vizio di ultrapetizione se il giudice condanna...

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