Massimario di legittimitá

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine1135-1141

    I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.


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@Assicurazione (Contratto di) - Premio - Determinazione - Misura invariabile ed elementi variabili

Nei contratti di assicurazione in cui il premio per una parte è definito e per un'altra parte dipende da elementi mutevoli, in funzione di dati da trasmettersi periodicamente dall'assicurato all'assicuratore, qualora il giudice del merito accerti - con motivazione congrua ed immune da vizi logici, come tale insindacabile in sede di legittimità - che la volontà delle parti era nel senso di escludere l'equiparazione dell'inadempimento dell'assicurato per omessa comunicazione dei suddetti dati con l'inadempimento del pagamento del premio determinato sulla base degli stessi dati, attribuendo invece rilievo all'inadempimento nella comunicazione dei dati soltanto ai fini della sospensione della garanzia assicurativa, non è integrata la violazione dell'art. 1932 c.c., atteso che non sorge l'obbligo dell'assicurato di pagare il maggior premio in base a tali dati (con conseguente effetto risolutivo del contratto derivante dall'eventuale inerzia dell'assicuratore) sino a che non sia intervenuta l'indicazione degli elementi variabili suddetti.

    Cass. civ., sez. III, 19 dicembre 2003, n. 19561, Imeb Srl c. Milano Assic Spa. (C.c., art. 1932). [RV569111]


@Assicurazione (Contratto di) - Premio - Mancato pagamento - Obbligo di comunicazione degli elementi variabili da parte dell'assicurato

Qualora in un contratto di assicurazione venga inserita una clausola di cosiddetta regolazione del premio, in virtù della quale l'assicurato è tenuto, oltre che al pagamento di un premio minimo da versarsi in via provvisoria ed anticipata, alla corresponsione di un maggior premio definitivo, alla scadenza di ciascun periodo assicurativo, in funzione di elementi variabili, da trasmettersi periodicamente all'assicuratore, la comunicazione degli elementi variabili in essa prevista integra una vera e propria obbligazione accessoria, rispetto a quella del pagamento del premio, con la conseguenza che l'inadempimento di tale obbligazione accessoria comporta solo la violazione del patto e non esprime di per sè alcun intento fraudolento dell'assicurato, rilevante ai fini dell'interruzione della prescrizione di cui all'art. 2941, comma 1, n. 8 c.c.

    Cass. civ., sez. III, 19 dicembre 2003, n. 19561, Imeb Srl c. Milano Assic. Spa. (C.c., art. 1901; c.c., art. 2941). [RV569112]


@Assicurazione obbligatoria - Fondo di garanzia per le vittime della strada - Impresa designata

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, la domanda proposta nei confronti del responsabile del sinistro dall'impresa designata che abbia risarcito il danno - si tratti di azione di rivalsa ex art. 2055 comma 2 c.c., si tratti invece di surrogazione legale di cui all'art. 1203 n. 5 stesso codice - non può comunque essere per la prima volta proposta in grado di appello, ove originariamente sia stato dedotto in giudizio solo il rapporto tra danneggiato e responsabile, trattandosi di domanda che attiene ad un rapporto (interno) diverso e autonomo rispetto a quello dedotto.

    Cass. civ., sez. III, 23 dicembre 2003, n. 19766, Assitalia spa c. Ministero della difesa. (C.c., art. 1203; c.c., art. 2055; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 29). [RV569203]


@Assicurazione obbligatoria - Fondo di garanzia per le vittime della strada - Liquidazione coatta amministrativa dell'impresa di assicurazione

In caso di liquidazione coatta amministrativa dell'assicuratore della r.c.a., l'eventuale danno da mala gestio o da colpevole ritardo (al cui risarcimento sia tenuta l'impresa cessionaria o designata) va calcolato sulla base del massimale minimo legale di cui all'art. 21 legge 24 dicembre 1969, n. 990, e non sul massimale (eventualmente superiore) previsto dalla polizza, anche con riferimento al danno causato dall'assicuratore allorché era in bonis, atteso che detto danno costituisce un'obbligazione accessoria rispetto al debito principale da indennizzo e che è così rispettata la ratio della previsione dei massimali minimi di legge, posti a tutela non solo del danneggiato, ma anche del Fondo di garanzia.

    Cass. civ., sez. III, 10 dicembre 2003, n. 18833, Società Coop. Trasporti Lazio Srl liq c. Grez ed altri. (L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 21). [RV568752]


@Assicurazione obbligatoria - Fondo di garanzia per le vittime della strada - Liquidazione dei danni

In materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile da circolazione di veicoli e natanti, la sentenza della Corte costituzionale n. 560 del 1987 - con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 21 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nella parte in cui non prevedeva meccanismi di indicizzazione dei massimali di garanzia assicurativa per il caso di sinistri cagionati da veicoli o natanti non identificati - non estende i propri effetti alla diversa ipotesi di indennizzo dovuto (come nella specie) da impresa cessionaria designata dal Fondo di garanzia, in relazione all'assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice, né all'ulteriore ipotesi di veicolo non assicurato, attesa la previsione, concernente solo le ultime due ipotesi, di periodico adeguamento dei menzionati massimali - da effettuarsi con appositi decreti presidenziali, poi effettivamente intervenuti - nonché la possibilità per il danneggiato di agire direttamente verso il danneggiante per la differenza.

    Cass. civ., sez. III, 10 dicembre 2003, n. 18833, Società Coop. Trasporti Lazio Srl liq c. Grez ed altri. (L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 21). [RV568751]


@Assicurazione obbligatoria - Fondo di garanzia per le vittime della strada - Liquidazione dei danni

Nell'ipotesi di intervento del Fondo di garanzia per sinistro cagionato da mezzo non identificato, con riferimento ai limiti di massimale, dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 21 della legge n. 990/1969 (sent. n. 560 del 1987) e per i sinistri verificatisi prima della legge n. 20 del 1991, stante la mancata attuazione della direttiva nel periodo considerato, è direttamente applicabile l'art. 5, comma terzo, lett. B) della dir. n. 84/5 CEE, secondo cui gli Stati membri, entro il 31 dicembre 1987, devono aumentare le garanzie di almeno la metà della differenza tra gli importi in vigore al 1º gennaio 1984 e quelli previsti dalla direttiva, atteso che, nel giudizio di Cassazione, la verifica della compatibilità del diritto interno con quello comunitario non è condizionata alla deduzione di uno specifico motivo e le relative questioni possono essere conosciute anche d'ufficio se sussiste un contrasto diretto ed immediato tra normativa comunitaria e dirittoPage 1136 dello Stato, rilevante ai fini della decisione della controversia e che, inoltre, le disposizioni di una direttiva comunitaria non attuata hanno efficacia diretta nell'ordinamento dei singoli Stati membri (sempre che siano incondizionate, sufficientemente precise e lo Stato destinatario sia inadempiente per l'inutile decorso del termine accordato per dare attuazione alla direttiva) limitatamente ai rapporti tra le autorità dello Stato inadempiente ed i soggetti privati, e non anche nei rapporti interprivati, a meno che siano invocate nei confronti di un organismo (come, nella specie, il Fondo di garanzia per le vittime della strada) il quale, indipendentemente dalla sua forma giuridica, sia stato incaricato con atto della pubblica autorità di prestare, sotto il controllo di quest'ultima, un servizio di interesse pubblico e disponga a questo scopo di poteri che eccedono i limiti di quelli risultanti dalle norme che si applicano nei rapporti tra singoli.

    Cass. civ., sez. III, 5 dicembre 2003, n. 18642, Sai Spa c. Mastrodicasa ed altri. (C.p.c., art. 384; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 21; Dir. CEE 30 dicembre 1983, n. 5, art. 5; L. 9 gennaio 1991, n. 20). [RV568683]


@Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Azione diretta nei confronti dell'assicuratore

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti, qualora il danneggiato agisca direttamente contro l'assicuratore, la domanda deve essere proposta anche nei confronti del proprietario del mezzo, la cui chiamata in giudizio integra - in deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali - un'ipotesi di litisconsorzio necessario, con la conseguenza che, ove non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del processo, comporta l'annullamento della sentenza ex art. 383, terzo comma c.p.c.

    Cass. civ., sez. III, 9 dicembre 2003, n. 18724, Sasdelli c. Firs Spa. (C.p.c., art. 102; c.p.c., art. 383; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 23). [RV568725]


@Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Disciplina ex artt. 19 e 25 della legge n. 990 del 1969

Gli artt. 19 e 25 legge 24 dicembre 1969, n. 990, per la loro specialità, derogano ai principi generali in materia di fallimento, e segnatamente al disposto di cui all'art. 59 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (secondo il quale i crediti non pecuniari concorrono secondo il loro valore nominale al momento dell'apertura della procedura concorsuale). Ne consegue che, nell'ipotesi di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicolo a motore, il credito del terzo danneggiato è suscettibile di rivalutazione monetaria anche per il periodo successivo all'apertura della...

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