Massimario di legittimitá

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine207-212

    I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.


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@Assemblea dei condomini - Deliberazioni - Conflitto di interessi - Estensione ai condomini rappresentati

In caso di conflitto di interessi fra un condomino e il condominio, qualora il condomino confliggente sia stato delegato da altro condomino ad esprimere il voto in assemblea, la situazione di conflitto che lo riguarda non e estensibile aprioristicamente al rappresentato, ma soltanto allorché si accerti in concreto che il delegante non era a conoscenza di tale situazione, dovendosi, in caso contrario, presumere che il delegante, nel conferire il mandato, abbia valutato anche il proprio interesse - non personale ma quale componente della collettività - e l'abbia ritenuto conforme a quello portato dal delegato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, senza compiere in proposito alcuna specifica indagine, aveva esteso in maniera automatica la situazione di conflitto in cui versava il condomino-amministratore, a quella dei condomini che avevano delegato il primo ad esprimere la loro volontà in ordine alla nomina dell'amministratore).

    Cass. civ., sez. II, 25 novembre 2004, n. 22234, Cond. Villa Italia Via G. Gigante n. 80 Napoli c. Silvestri. (C.c., art. 1136; c.c., art. 1137; c.c., art. 1394; c.c., art. 2373). [RV578120]


@Avviamento commerciale - Indennità - Mancata corresponsione - Diritto di ritenzione dell'immobile

Il conduttore di un immobile urbano adibito ad uso diverso da quello abitativo al quale, alla cessazione del rapporto, non sia stata corrisposta l'indennità di avviamento commerciale di cui all'art. 34 della legge n. 392 del 1978 non ha un mero diritto di ritenzione dell'immobile, ma può legittimamente proseguire ad esercitare nell'immobile l'attività economica per la quale lo aveva preso in locazione, dietro pagamento del solo corrispettivo convenuto per la locazione.

    Cass. civ., sez. III, 27 settembre 2004, n. 19322, Benedetti c. Brunetti ed altri. (C.c., art. 1469; c.c., art. 1591; L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 34). [RV577376]


@Azioni giudiziarie del condominio - Sentenza di condanna contro il condominio - Effetti - Azione di condanna nei confronti del singolo condomino

Qualora abbia ottenuto sentenza definitiva di condanna al pagamento di una somma di denaro nei confronti del condominio, il creditore è carente di interesse ad agire contro il singolo condomino per il pagamento pro quota della medesima somma, disponendo già di un titolo esecutivo relativo all'intera somma, azionabile nei confronti del predetto condominio o dei singoli condomini, e verificandosi, in caso contrario, una inammissibile duplicazione di titoli esecutivi.

    Cass. civ., sez. II, 14 ottobre 2004, n. 20304, De Candia c. Cellamare. (C.c., art. 1131; c.p.c., art. 100; c.p.c., art. 474). [RV577708]


@Canone - Aggiornamento - Richiesta del locatore - Necessità

In tema di locazioni di immobili destinati ad uso non abitativo, per l'aggiornamento del canone di locazione, dovuto solo se pattuito e dal mese successivo alla richiesta (non necessariamente avanzata in forma scritta), l'art. 32 della legge n. 392 del 1978, come modificato dall'art. 1 della legge n. 118 del 1985, ha riferimento, come dato sul quale operare annualmente l'aggiornamento, al canone iniziale, con la conseguenza che tale canone di partenza occorre considerare in occasione degli aggiornamenti predetti, valutando unitariamente la variazione verificatasi per tutto il periodo considerato. Ai soli fini di questo calcolo, deve ritenersi pertanto ininfluente la circostanza che, per qualche annualità intermedia, non sia stato richiesto in precedenza l'aggiornamento, in quanto la mancanza di tale richiesta impedisce soltanto l'accoglimento della domanda degli aggiornamenti pregressi (c.d. «arretrati»).

    Cass. civ., sez. III, 5 agosto 2004, n. 15034, Impr. Negro F.lli Costr. gen. Spa c. Arnaldi. (L. 30 marzo 1978, n. 392, art. 32). [RV577084]


@Canone - Morosità - Domanda di risoluzione per inadempimento - Richiesta di pagamento

Nell'ipotesi in cui il locatore abbia proposto domanda di risoluzione del contratto di locazione per morosità, l'ulteriore richiesta di pagamento dei canoni scaduti e da scadere non è preclusa dal disposto di cui al secondo comma dell'art. 1453 c.c., in quanto il locatore, nel formulare tale richiesta, non postula che il rapporto si protragga fino alla scadenza pattuita o imposta dalla legge, ma esige soltanto di essere soddisfatto di quanto dovutogli a titolo di corrispettivo per il godimento dell'immobile, in uno con la risoluzione del contratto.

    Cass. civ., sez. III, 3 agosto 2004, n. 14808, Soc. S. Pietro Sas c. Min. Interno. (C.c., art. 1453; c.c., art. 1571). [RV577229]


@Competenza civile - Competenza per territorio - Foro speciale per le cause condominiali - Applicabilità alle liti fra condominio e condomini

In materia di cause condominiali, il foro speciale esclusivo di cui all'art. 23 c.p.c., che prevede la competenza per territorio del giudice del luogo in cui si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi, trova applicazione anche per le liti fra il condominio ed il singolo condomino.

    Cass. civ., sez. II, 5 novembre 2004, n. 21172, Romano Michele c. Cond. Isola S. Piero Via Calderari Boj. (C.p.c., art. 23; c.c., art. 1100; c.c., art. 1139). [RV577958]


@Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione per inadempimento - Importanza dell'inadempimento

In tema di risoluzione contrattuale per inadempimento, la valutazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 c.c.,Page 208 della non scarsa importanza dell'inadempimento deve ritenersi implicita ove l'inadempimento stesso si sia verificato con riguardo alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto, ovvero quando dal complesso della motivazione emerga che il giudice lo ha considerato tale da incidere in modo rilevante sull'equilibrio negoziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva considerato indici della gravità dell'inadempimento di un contratto di locazione l'abbattimento di tutte le pareti interne dell'immobile e la sublocazione dei locali, attività poste in essere dal conduttore benché espressamente vietate dal contratto).

    Cass. civ., sez. III, 1 ottobre 2004, n. 19652, DAM Srl c. Giuliani. (C.c., art. 1455; c.c., art. 1453; c.c., art. 1587). [RV577458]


@Contratto di locazione - Locazioni stipulate dallo - Stato o da enti pubblici territoriali in qualità di conduttori - Disdetta - Omissione

Anche i contratti di locazione di immobili destinati ad una delle attività particolari indicate dall'art. 42 della legge sull'equo canone (n. 392 del 1978) e quelli stipulati dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali in qualità di conduttori sono soggetti, in virtù dell'espresso rinvio contenuto nell'ultimo comma del predetto articolo, al regime della tacita rinnovazione alla prima scadenza, in mancanza di disdetta, diversamente dalle ipotesi in cui detta rinnovazione sia riconducibile alla disciplina di cui all'art. 1597 c.c., conseguente alla scadenza della durata legale delle locazioni prorogate per esaurimento del regime transitorio previsto dall'art. 67 della citata legge n. 392/1978 (nel qual caso è da escludersi che possa aversi rinnovazione tacita se parte sia, appunto, la P.A.).

    Cass. civ., sez. III, 3 agosto 2004, n. 14808, Soc. S. Pietro Sas c. Min. Interno. (L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 28; L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 42). [RV577231]


@Contratto di locazione - Novazione - Variazioni della misura del canone e modificazione del termine di scadenza - Esclusione

In tema di locazione, ad integrare novazione del contratto non è sufficiente la variazione della misura del canone o del termine di scadenza, trattandosi di modificazioni accessorie, essendo invece necessario, oltre al mutamento dell'oggetto o del titolo della prestazione, l'animus e la causa novandi, consistenti, il primo, nella manifestazione inequivoca dell'intento novativo e, la seconda, nell'interesse comune delle parti all'effetto novativo. L'accertamento se, in relazione al mutamento di taluni elementi del vecchio contratto le parti abbiano voluto o meno stipulare un nuovo contratto è compito del giudice di merito, la cui valutazione è insindacabile in cassazione se logicamente e correttamente motivata. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., con riferimento a contratto di locazione ad uso non abitativo, aveva interpretato il contratto nel senso che le parti avevano convenuto la rinnovazione della locazione per il termine di sei anni previsto dall'art. 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, alla prima scadenza, con semplice maggiorazione del canone, ed aveva escluso, con motivazione immune da vizi logici, che le medesime parti avessero inteso novare il contratto).

    Cass. civ., sez. III, 28 ottobre 2004, n. 20906, Melody Hamburger Snc ed altra c. Agricola Cart Srl. (C.c., art. 1230; c.c., art. 1231; L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 27). [RV577882]


@Contratto di locazione - Rinnovazione - Tacita - Permanenza del conduttore nell'immobile

La rinnovazione tacita del contratto di locazione non può desumersi dal solo fatto della permanenza del conduttore nell'immobile oltre la scadenza del termine...

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